Cassazione Civile, Ordinanza n. 16195/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una precedente ordinanza di Cassazione che aveva rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale relativi all’impugnazione del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di una cassa di previdenza dei dipendenti comunali. Hanno dedotto errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto che il nono motivo dell’originario ricorso riguardasse condotte omissive del Comune di Bari, mentre esso avrebbe invece riguardato condotte intenzionalmente omissive degli organi della cassa a decorrere dal 2010, nonché l’esistenza di bilanci e conti consuntivi che, a loro dire, erano invece esclusi dagli atti. La censura mirava a far dichiarare che vi fosse stata omessa pronuncia sul motivo e un errore percettivo decisivo sulla base fattuale considerata dalla precedente ordinanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non sussistesse l’errore di fatto revocatorio denunciato, perché la precedente ordinanza non aveva omesso di decidere sul nono motivo, ma lo aveva comunque esaminato e deciso, sia pure attraverso una sintesi interpretativa collegata anche agli altri motivi. Inoltre ha escluso la decisività della doglianza, rilevando che, ai fini dell’apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. l. n. 3/2012, non rileva la colpevolezza del debitore, essendo ostativa solo la frode; in particolare l’art. 14-ter richiama soltanto alcune ipotesi dell’art. 7, comma 2, e non la lett. d-ter relativa a colpa grave, malafede o dolo, mentre l’art. 14-quinquies pone come requisito di accesso solo l’assenza di atti in frode. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzato per proporre revocazione contro la pronuncia della Corte di cassazione.
L'errore revocatorio rilevante consiste in una svista percettiva immediatamente percepibile dagli atti, non in un errore di interpretazione o valutazione.
Per l'apertura della liquidazione del patrimonio richiama solo alcune condizioni di accesso e non la colpa grave, la malafede o il dolo del debitore.
art. 7, comma 2, lett. a) e b), l. n. 3 del 2012
Sono le sole disposizioni richiamate dall'art. 14-ter, comma 1, ai fini dell'accesso alla procedura.
art. 7, comma 2, lett. d-ter), l. n. 3 del 2012
La Corte rileva che tale previsione, concernente colpa grave, malafede e dolo, non è richiamata dall'art. 14-ter ai fini dell'apertura della procedura.
art. 14-quinquies, comma 1, l. n. 3 del 2012
Prevede come requisito di accesso alla procedura la sola assenza di atti di frode.
art. 14-ter, comma 3, lett. a), l. n. 3 del 2012
La diligenza nell'assumere le obbligazioni è requisito previsto per il debitore persona fisica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo se la decisione di legittimità sia fondata su una falsa percezione del contenuto degli atti, immediatamente verificabile e decisiva; non è configurabile quando la censura miri a rimettere in discussione l'interpretazione o la valutazione del motivo deciso.
- Ai fini della revocazione delle sentenze o ordinanze della Cassazione, l'errore deve riguardare un fatto interno al giudizio di cassazione e non può risolversi nella contestazione dell'apprezzamento giuridico compiuto dal Collegio.
- Nella procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3 del 2012, il requisito ostativo centrale è l'assenza di atti di frode; non assumono rilievo, ai fini dell'apertura della procedura, la colpa grave, la malafede o il dolo del debitore, se non nei limiti espressamente richiamati dalla legge.
- La verifica della decisività dell'asserito errore revocatorio va compiuta anche rispetto alla ratio decidendi complessiva: se la questione contestata non incide sul fondamento autonomo della decisione, la revocazione non può essere accolta.
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