Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21984/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza del Tribunale che aveva condannato la società al pagamento di differenze retributive in favore del lavoratore, oltre alle spese di lite e di tre consulenze tecniche d’ufficio. La società proponeva appello, ma la Corte d’appello di Bologna lo dichiarava inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 434, comma 1, c.p.c., ritenendo che l’atto non indicasse né le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti, né le circostanze da cui derivava la dedotta violazione di legge, limitandosi a trascrivere parti della sentenza impugnata. In cassazione la società articolava tre motivi: il primo denunciava violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, sostenendo che la sentenza di merito si fosse discostata da prove orali e documentali; il secondo lamentava violazione dell’art. 115 c.p.c. perché la decisione si sarebbe discostata dalla consulenza tecnica senza motivazione; il terzo deduceva nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corte d’appello deciso senza trattazione orale, nonostante la richiesta di discussione orale e di ammissione della CTU. Il resistente replicava con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero estranei all’unica ratio decidendi della sentenza impugnata, che era una sentenza di mero rito fondata sull’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 434 c.p.c.; la ricorrente, invece di confrontarsi con tale ratio, aveva censurato il merito della controversia. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stati riportati gli atti e i provvedimenti rilevanti, né individuata la norma processuale violata, né indicato il concreto pregiudizio subito per la trattazione scritta. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del resistente, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 434, comma 1, c.p.c.

    L’appello deve contenere motivi specifici; la mancanza dell’indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e delle circostanze poste a base della censura comporta l’inammissibilità del gravame.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e risultano quindi non pertinenti rispetto alla decisione di rito.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere utilmente dedotta in modo generico e senza confrontarsi con la natura meramente processuale della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza o del procedimento deve essere prospettata con indicazione specifica del vizio processuale e del pregiudizio concretamente subito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è di mero rito, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente la ratio processuale posta a base della decisione, non il merito della controversia.
  • L’atto di appello è inammissibile se non indica con chiarezza le parti della decisione da riformare, le modifiche richieste e le circostanze di fatto o di diritto poste a fondamento delle censure.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e pertinenti alla decisione impugnata; la mera riproposizione di doglianze sul merito non è sufficiente a scalfire una declaratoria di inammissibilità dell’appello.
  • La deduzione di un error in procedendo o di una nullità processuale richiede l’indicazione della norma violata, degli atti rilevanti e del concreto pregiudizio derivato dalla violazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.