Cassazione Penale, Sentenza n. 31235/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva dichiarato estinta per prescrizione una contravvenzione in materia di armi, aveva riconosciuto all'imputato l'attenuante del fatto di lieve entità in relazione al delitto di rapina impropria e aveva rideterminato la pena, confermando nel resto la decisione di primo grado. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 512 c.p.p. per asserita insufficienza delle ricerche svolte per accertare l'irreperibilità della persona offesa e quindi l'illegittima lettura delle sue dichiarazioni predibattimentali; 2) violazione degli artt. 512, 192 e 526 c.p.p. e dei principi CEDU, sostenendo che la responsabilità per rapina impropria fosse stata affermata senza adeguati riscontri esterni alla minaccia; 3) vizio di motivazione per il mancato esame delle censure sull'inattendibilità della persona offesa, dedotte in appello, con riferimento a diversi elementi ritenuti sintomatici di scarsa affidabilità del narrato; 4) difetto e illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., poiché la Corte aveva valorizzato la minima offensività del fatto ai fini della lieve entità ma negato la speciale tenuità del danno; 5) difetto di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento/restituzione ex art. 62, n. 6, c.p., rilevando che il telefono era stato restituito il giorno successivo; 6) violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., ritenuta fondata solo sui precedenti penali e asseritamente incompatibile con la lieve entità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: quanto all'art. 512 c.p.p., ha valorizzato le ricerche eseguite e gli ulteriori elementi che rendevano ragionevole l'impossibilità di ulteriori accertamenti; quanto alla prova della rapina impropria, ha ritenuto corretti i riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa; quanto alla motivazione della Corte territoriale, ha escluso omessa risposta sui punti devoluti; ha ritenuto corretta la distinta valutazione della speciale tenuità del danno rispetto alla lieve entità del fatto; ha escluso che la sola restituzione del telefono integrasse la riparazione integrale richiesta dall'art. 62, n. 6, c.p.; ha infine ritenuto congrua la motivazione sulla recidiva reiterata, fondata sulla pluralità e continuità dei precedenti penali e non incompatibile con la lieve entità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
La contravvenzione è stata dichiarata estinta per prescrizione in appello; la Cassazione non interviene nel merito su questo capo.
Le dichiarazioni predibattimentali del dichiarante irreperibile possono essere lette solo se l'irreperibilità è accertata con rigore e risultano impraticabili ulteriori efficaci accertamenti; la sopravvenuta irreperibilità è di per sé dato neutro e non basta il solo esito negativo delle ricerche formali.
I riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa non devono costituire una prova autonoma di tutti gli elementi del reato, ma devono corroborarne l'attendibilità complessiva e la compatibilità con il quadro probatorio.
La decisione di responsabilità può fondarsi anche su dichiarazioni lette ex art. 512 c.p.p. se sono rispettate adeguate garanzie procedurali e vi sono riscontri esterni idonei.
La speciale tenuità del danno richiede una valutazione complessiva del danno e del disvalore della condotta; nel delitto di rapina occorre considerare anche i pregiudizi derivanti da violenza o minaccia, non solo il valore del bene sottratto.
La diminuente postula una riparazione integrale ed effettiva del danno, con restituzione o risarcimento prima del giudizio; nel caso della rapina, la riparazione deve coprire anche i pregiudizi ulteriori rispetto a quello patrimoniale.
La recidiva reiterata richiede una motivazione sulla maggiore colpevolezza e sulla più accentuata capacità a delinquere, desumibile dalla natura e dal significato dei precedenti; può bastare una motivazione sintetica se la nuova condotta appare prosecuzione di un percorso criminoso già avviato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità, la condanna alla sanzione pecuniaria presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 86 del 2024
È richiamata per il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in relazione al delitto di rapina impropria.
Massime di principio
- L'irreperibilità sopravvenuta della persona offesa o del dichiarante non legittima automaticamente la lettura delle dichiarazioni predibattimentali: il giudice deve verificare in modo concreto e rigoroso che l'assenza del contraddittorio dipenda da fatti non prevedibili e che ulteriori accertamenti siano inutili o impraticabili.
- Le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. possono sostenere anche in modo decisivo l'affermazione di responsabilità, purché siano assistite da adeguate garanzie procedurali e da riscontri esterni oggettivi, idonei a confermare la credibilità complessiva del narrato senza dover integrare autonomamente tutti gli elementi del reato.
- Il giudice di appello non è tenuto a confutare singolarmente ogni argomento difensivo se la motivazione complessiva rende chiara la ragione del rigetto dei motivi devoluti; il vizio sussiste solo quando un motivo decisivo resti del tutto privo di risposta.
- La speciale tenuità del danno ex art. 62, n. 4, c.p. richiede una valutazione autonoma e complessiva del pregiudizio, comprensiva, nei reati plurioffensivi come la rapina, anche degli effetti della violenza o della minaccia, e non può essere desunta meccanicamente dal solo modesto valore del bene sottratto o dalla lieve entità del fatto.
- L'attenuante della riparazione del danno ex art. 62, n. 6, c.p. presuppone una riparazione integrale ed effettiva, antecedente al giudizio; una mera restituzione del bene, se non elimina anche gli ulteriori pregiudizi subiti dalla persona offesa, non basta.
- La recidiva reiterata può essere motivatamente confermata quando i precedenti penali, per natura e continuità con il nuovo fatto, mostrino una prosecuzione del percorso criminoso e quindi una maggiore colpevolezza o capacità a delinquere; tale valutazione è distinta da quella sull'offensività del singolo fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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