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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12027/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha proposto ricorso per ottenere l'annullamento dell'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Milano del 10/09/2025 che aveva rigettato l'istanza di revoca della pronuncia del 30/10/2024 che aveva dichiarato prescritta la residua pena di 14 anni inflitta a Ventura per l'omicidio del vice brigadiere Custra. Il motivo centrale è che il 17 luglio 2017 Ventura fu temporaneamente detenuto a Parigi in esecuzione di un mandato d'arresto europeo (MAE) emesso dall'Italia (1/3/2017) e che quella privazione della libertà avrebbe costituito l'inizio dell'esecuzione della pena interrompendo il decorso del termine estintivo previsto dall'art. 172 c.p.; la Procura sostiene inoltre che le irregolarità formali del MAE o il rifiuto di estradizione da parte delle autorità francesi non possono negare l'effetto interruttivo dell'arresto provvisorio, posto che le autorità italiane si erano attivate (ordine di esecuzione 16/2/2017, trasmissione MAE, richieste di estradizione 2019 e 2020) e che la detenzione del 17/7/2017 era strumentale all'esecuzione della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'assise d'appello di Milano per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse carente: non ha adeguatamente verificato se la temporanea privazione della libertà del 17/7/2017 fosse effettivamente riconducibile al MAE italiano e idonea a costituire l'inizio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 172, quarto comma, c.p. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'arresto provvisorio all'estero in esecuzione di una richiesta italiana può determinare l'inizio dell'esecuzione e quindi l'interruzione del termine estintivo anche se poi il soggetto è stato scarcerato per mancata estradizione; ha ordinato alla Corte di merito di riesaminare compiutamente la documentazione (verbali di arresto, attività della Brigata per l'esecuzione delle decisioni di giustizia, richieste di estradizione, comunicazioni ministeriali) e di motivare in modo adeguato sulla riconducibilità dell'arresto al MAE e sull'eventuale volontaria sottrazione all'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    «[l]a pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni»; «[i]l termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena»

    La Corte rileva che il quarto comma individua come momento di avvio del termine estintivo il momento del passaggio in giudicato salvo che l'esecuzione sia già iniziata: in tale ultima ipotesi, se il condannato si sottrae volontariamente, la prescrizione decorre dal giorno della sottrazione. La giurisprudenza interpretativa precisa che l'inizio dell'esecuzione può coincidere con l'arresto provvisorio all'estero, rilevante ai fini della sottrazione volontaria.

  • Decisione Quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 (Mandato di arresto europeo)

    Richiamata per i requisiti formali del MAE (art. 8, art. 12 richiamati nel provvedimento): la Corte di merito aveva contestato la conformità formale del MAE e la possibilità che questo giustificasse l'arresto; la Cassazione osserva però che eventuali vizi formali o la dichiarazione transitoria ex art.32 non escludono a priori la riconducibilità dell'arresto provvisorio all'esecuzione della pena.

  • art. 32 Decisione Quadro 2002/584/GAI

    Norma transitoria che alcune autorità nazionali, come la Francia nel caso, possono richiamare per applicare il regime di estradizione a fatti anteriori a determinate date; la Corte segnala che tale scelta internazionale non incide automaticamente sulla qualificazione interna dell'arresto come inizio dell'esecuzione.

  • art. 12 Decisione Quadro 2002/584/GAI

    Norma richiamata dal giudice di merito in relazione al ruolo dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto nella decisione sul MAE; la Cassazione tuttavia richiama che questioni interstatali di cooperazione non escludono l'efficacia interna dell'arresto provvisorio ai fini dell'art. 172 c.p.

  • art. 16 Convenzione europea di estradizione (Parigi, 1957)

    Citato nella ricostruzione giurisprudenziale come normativa di riferimento per i rapporti di estradizione tra Stati e il loro impatto sulla valutazione dell'arresto estero; rilevato che norme di cooperazione interstatale non determinano automaticamente conseguenze sull'inizio dell'esecuzione ai fini dell'ordinamento interno.

  • art. 722 cod. proc. pen.

    Richiamato a titolo di raccordo con le disposizioni europee sull'estradizione; la Corte osserva che norme di diritto internazionale o processuale non precludono la qualificazione dell'arresto come inizio dell'esecuzione.

  • art. 391 cod. proc. pen.

    Riferito rispetto alla non convalida giudiziale dell'arresto: la Cassazione indica che la mancata convalida non esclude che la restrizione della libertà debba essere computata ai fini giuridici interni, richiamando anche l'art. 657 c.p.p. sul calcolo degli effetti processuali.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che la restrizione della libertà derivante da arresto, anche se non convalidato, deve essere computata nei termini processuali e può rilevare ai fini dell'inizio dell'esecuzione della pena.

  • art. 6 CEDU

    Riferito dalle autorità francesi nel contesto della valutazione della regolarità del processo di secondo grado; nel motivo del ricorso emerge come la questione di violazione dell'art. 6 sia stata utilizzata dalle autorità francesi nel valutare la richiesta di estradizione, ma la Cassazione ritiene che tali profili esterni non incidano direttamente sull'accertamento interno dell'inizio dell'esecuzione.

Massime di principio

  • La privazione della libertà derivante da un arresto provvisorio all'estero, eseguito in relazione a una richiesta italiana collegata a un titolo esecutivo, può costituire l'inizio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 172 c.p. e quindi interrompere o far decorrere ex novo il termine estintivo, anche se l'estradizione non verrà poi concessa.
  • Vizi formali o decisioni dell'autorità estera (es. applicazione di norme transitorie o rifiuto dell'estradizione) non determinano automaticamente l'irrilevanza dell'arresto: il giudice interno deve valutare concretamente il nesso tra la detenzione e la richiesta italiana di esecuzione.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente e in modo articolato circa i fatti probatori (verbali di arresto, comunicazioni tra autorità, atti di esecuzione) per stabilire se la detenzione estera abbia avuto natura di arresto provvisorio esecutivo e se le autorità italiane si siano attivate tempestivamente.
  • Se dopo la scarcerazione all'estero il condannato rimane in libertà e non consente l'espiazione della pena in Italia, tale condotta può essere qualificata come volontaria sottrazione all'esecuzione, fatto che rileva ai fini del decorso del termine estintivo.
  • Per evitare contestazioni future, le autorità italiane dovrebbero curare la completezza e la formalità degli atti di cooperazione internazionale (MAE conforme al modello, separazione di titoli per singole condanne cumulate, documentazione delle attività esecutive) e documentare tempestivamente le iniziative intraprese.

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