Cassazione Civile, Sentenza n. 38755/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudizio era stato sospeso per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE circa l'interpretazione del comma 1223 dell'art. unico della L. n. 296/2006 (oggi art. 16-bis, comma 11, della L. n. 11/2005) e del DPCM 23 maggio 2007 in relazione all'art. 108, comma 3, TFUE, alla decisione C(2008)380 della Commissione e al principio di proporzionalità. Successivamente la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, notificato all'Agenzia delle Entrate e accompagnato da una transazione fiscale sottoscritta tra le parti.
La decisione
La Corte ha ritenuto la rinuncia valida (atto univoco sottoscritto dal difensore munito dei poteri) e ha dichiarato estinto il processo; ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e non richiede l'accettazione della controparte. Quanto alle spese, benché la regola generale imponga la condanna del rinunciante al rimborso delle spese, in mancanza di formale richiesta da parte della controricorrente sussistevano giusti motivi per disporne la compensazione. Infine, il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012) non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo destinato solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Regola la validità della rinuncia; la corte ha ritenuto applicabile questo istituto alla rinuncia presentata in atto univoco dal difensore munito di poteri
Non si applica al giudizio di cassazione in relazione all'accettazione della rinuncia da parte della controparte
Modificato dal d.lgs. n. 40/2006; non opera automaticamente per evitare la condanna alle spese del rinunciante quando la controparte non accetta la rinuncia, lasciando al giudice poteri discrezionali
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
"(testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012)"
Prevede un contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente soccombente; la Corte ha interpretato che questa norma non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione perché la misura è sanzionatoria e di stretta interpretazione, limitata ai soli casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità
art. 267 TFUE
Fondamento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE, che era stato eseguito nel procedimento
art. 108, comma 3, TFUE
Norma comunitaria relativa agli aiuti di Stato cui si riferiva il rinvio pregiudiziale; la questione è stata posta con riferimento all'interpretazione data dalla giurisprudenza Deggendorf e dalla decisione C(2008)380
I. n. 296/2006, comma 1223 (oggi art. 16-bis, comma 11, L. n. 11/2005)
Norma interna oggetto del rinvio pregiudiziale per la verifica di compatibilità con il diritto UE; la Corte non ha proseguito l'esame nel merito per via della rinuncia
DPCM 23 maggio 2007
Atto amministrativo coinvolto nel quesito pregiudiziale europeo; il suo rapporto con la normativa UE è stato oggetto del rinvio ma la causa si è estinta per rinuncia
decisione C(2008)380 della Commissione europea
Decisione richiamata nel quesito pregiudiziale per la valutazione degli aiuti di Stato; ha costituito riferimento nella domanda di interpretazione comunitaria
Giurisprudenza c.d. Deggendorf (Corte di Giustizia UE)
Precedente della Corte di Giustizia richiamato per l'interpretazione dell'art. 108 TFUE in materia di aiuti; rilevante per il quesito pregiudiziale
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace se contenuta in atto univoco sottoscritto da chi è munito dei poteri (difensore con procura): estingue il processo anche senza l'accettazione della controparte
- La rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la perdita di interesse a proseguire l'impugnazione
- In linea generale il rinunciante al ricorso per cassazione è normalmente condannato alle spese, ma il giudice può disporre la compensazione delle spese se sussistono giusti motivi o in assenza di richiesta di condanna da parte della controparte
- L'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 (contributo unificato aggiuntivo) non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché si tratta di una misura sanzionatoria di stretta interpretazione riservata ai casi di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità
- Il verificarsi di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non impedisce l'efficacia della rinuncia: se la parte rinuncia, il giudizio si estingue anche se la questione comunitaria è stata sottoposta alla CGUE
- Se si cerca un esito favorevole tramite transazione, la sottoscrizione e la rinuncia connotano attività negoziale che può portare all'estinzione del procedimento e alla compensazione delle spese
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