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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23026/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: (1) nullità dell'accertamento urgente per asserita violazione del diritto di difesa, perché il verbale sarebbe stato incompleto e non conterrebbe l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; (2) vizio di motivazione per pretesa contraddittorietà tra la documentazione agli atti e la dichiarazione dell'operante di polizia. Con note di replica ha insistito nei motivi. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché non si confrontavano in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata e riproponevano questioni già esaminate e disattese in appello. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva puntualmente accertato, sulla base del verbale di accertamenti urgenti, dell'annotazione di polizia giudiziaria e della testimonianza dell'operante, che l'imputato era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'esecuzione degli atti urgenti di accertamento.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992

    norma incriminatrice contestata per la guida con tasso alcolemico superiore alla soglia prevista dalla lettera c) del comma 2; la decisione non entra nel merito della sussistenza del reato, ma presuppone la condanna confermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo; non inserito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di nullità dell'accertamento urgente per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore è infondata se gli atti di polizia giudiziaria e la prova orale attestano in modo concorde che tale avviso è stato effettivamente dato prima dell'esecuzione dell'atto.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare il materiale probatorio per sostituire una diversa lettura dei fatti a quella già logicamente e non contraddittoriamente svolta dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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