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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11555/2013 del 14/05/2013

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comodatario)

La controversia

La società aveva concesso in comodato a un gestore un distributore di carburante, prevedendo l’obbligo di quest’ultimo di acquistare i prodotti dalla società e l’impegno di questa a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto. Nel 1999 la società agì per la risoluzione del contratto, il rilascio del distributore e il pagamento della penale prevista, deducendo l’inadempimento del comodatario; il distributore era stato chiuso dall’autorità amministrativa nel 1998. Il comodatario contestò la qualificazione formale del rapporto e dedusse l’inadempimento della società per omessa manutenzione, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni collegati alla chiusura dell’impianto. Il Tribunale, nel gennaio 2005, dichiarò risolto il contratto per inadempimento del comodatario, respinse la domanda di penale e la riconvenzionale. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza depositata il 19 aprile 2007, accolse l’appello principale del comodatario e respinse quello incidentale della società, condannando quest’ultima a pagare oltre 41.000 euro, oltre accessori. La società propose cinque motivi di ricorso per cassazione, incentrati sull’utilizzo, nel giudizio d’appello, di una consulenza tecnica svolta in un diverso processo tra le stesse parti, poi estinto: (1) violazione delle norme sulle nuove prove in appello e sulla specificità dei motivi d’appello, per l’acquisizione della consulenza; (2) violazione del contraddittorio nel processo di provenienza e nullità derivata del giudizio in cui la consulenza era stata utilizzata; (3) violazione degli artt. 310, terzo comma, e 116 c.p.c., perché la consulenza sarebbe stata utilizzata come prova esclusiva e non come mero argomento di prova; (4) violazione delle norme sulle nuove prove in appello in relazione alla liquidazione del danno e alle voci considerate; (5) censura motivazionale. La Corte d’appello aveva accertato l’inadempimento della società, quanto alla manutenzione e alla fornitura in esclusiva, sulla base della sospensione dell’attività disposta dal Comune per l’inidoneità degli impianti e, soprattutto, della consulenza tecnica del precedente giudizio. Aveva ritenuto giustificato il ricorso del comodatario a fornitori diversi ai sensi dell’art. 1460 c.c. e liquidato equitativamente il danno in 80 milioni di lire alla data della domanda, entro il limite dei 125 milioni richiesti in primo grado, discostandosi dalla quantificazione peritale di circa 172 milioni di lire al luglio 2001.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi quattro motivi contenevano anche censure motivazionali dichiarate inammissibili per mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.; il quinto motivo, formulato esclusivamente come censura motivazionale, è stato anch’esso dichiarato inammissibile per la stessa carenza. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva riprodotto né localizzato nel ricorso l’ordinanza d’acquisizione della consulenza e le parti rilevanti degli atti d’appello, impedendo alla Corte di verificare la decisività delle doglianze ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c. I motivi secondo e terzo sono stati rigettati: i vizi del contraddittorio verificatisi nel processo di provenienza non determinano, di per sé, la nullità del giudizio successivo, nel quale la consulenza sia stata ritualmente acquisita; occorre far valere la violazione del contraddittorio nel processo di approdo, ad esempio per mancata rinnovazione della consulenza richiesta o mancata ammissione di controdeduzioni. La consulenza acquisita può concorrere alla formazione del convincimento anche con valore di prova esclusiva, fermo il potere del giudice di valutarne utilità e pertinenza e il divieto di usarla per giustificare il rifiuto di ammettere altre prove. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attaccava le ragioni della decisione d’appello: la liquidazione era stata effettuata equitativamente, considerando il minore importo richiesto in primo grado e l’incertezza di alcune voci. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.200 euro, di cui 200 euro per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    A prescindere dal profilo se la consulenza espletata in altro processo sia o meno totalmente equiparabile a un documento, quale prova precostituita, ai fini delle preclusioni processuali, la Corte non è stata posta in grado di valutare la decisività delle censure avanzate.

    La decisione non risolve in astratto se la consulenza svolta in altro processo sia equiparabile a un documento ai fini delle preclusioni probatorie in appello; la censura è inammissibile per carenze di specificità e localizzazione degli atti.

  • art. 437, secondo comma, c.p.c.

    A prescindere dal profilo se la consulenza espletata in altro processo sia o meno totalmente equiparabile a un documento, quale prova precostituita, ai fini delle preclusioni processuali, la Corte non è stata posta in grado di valutare la decisività delle censure avanzate.

    La Corte non decide la questione di merito sulla legittimità dell’acquisizione della consulenza come nuova prova in appello, poiché la doglianza non è stata adeguatamente documentata nel ricorso.

  • art. 416, terzo comma, c.p.c.

    La Corte non è stata posta in grado di valutare la decisività delle censure avanzate.

    La norma è richiamata nel motivo relativo alle preclusioni probatorie, ma la Cassazione non ne offre un’autonoma interpretazione; dichiara inammissibile la censura per mancata riproduzione e localizzazione degli atti rilevanti.

  • art. 434 c.p.c.

    La società ricorrente, nonostante abbia fatto riferimento ad un’ordinanza istruttoria (in data 18 febbraio 2006) della Corte di appello, di acquisizione della consulenza tecnica di altro giudizio, non ha riprodotto la stessa nel ricorso, né ha esattamente indicato la sua collocazione negli atti processuali.

    La censura relativa ai motivi specifici d’appello non può essere scrutinata quando il ricorrente non riproduce né localizza gli atti processuali necessari a verificarla.

  • art. 191 c.p.c.

    Conseguenza del corollario è che una volta acquisita la prova nel nuovo processo, essa entra a far parte del thema probandum di quel processo, con tutte le facoltà concesse reciprocamente alle parti che, nell’ipotesi di consulenza, possono: chiederne la rinnovazione, proprio per essere stata la consulenza svolta senza il contraddittorio, e il giudice deve provvedere alla rinnovazione, non potendo altrimenti decidere utilizzando la consulenza espletata in violazione del contraddittorio.

    Una consulenza svolta senza contraddittorio nel processo di provenienza può essere contestata nel processo in cui è acquisita; se la parte ne chiede la rinnovazione proprio per tale ragione, il giudice deve disporla e non può altrimenti fondare la decisione su quella consulenza.

  • art. 201 c.p.c.

    Conseguenza del corollario è che una volta acquisita la prova nel nuovo processo, essa entra a far parte del thema probandum di quel processo, con tutte le facoltà concesse reciprocamente alle parti che, nell’ipotesi di consulenza, possono: chiederne la rinnovazione, proprio per essere stata la consulenza svolta senza il contraddittorio, e il giudice deve provvedere alla rinnovazione, non potendo altrimenti decidere utilizzando la consulenza espletata in violazione del contraddittorio.

    Nel processo di approdo le parti possono svolgere le facoltà difensive connesse alla consulenza acquisita, comprese la richiesta di rinnovazione e le controdeduzioni; la mancata attivazione o tutela di tali facoltà in quel processo non è sostituita dalla denuncia del vizio verificatosi nel processo precedente.

  • art. 101 c.p.c.

    A rilevare, infatti, è l’effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo dove la prova del diverso processo viene acquisita.

    La denuncia di violazione del contraddittorio deve riguardare il processo nel quale la prova viene acquisita; il vizio verificatosi nel processo di provenienza non si trasferisce automaticamente al giudizio successivo.

  • art. 356 c.p.c.

    A rilevare, infatti, è l’effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo dove la prova del diverso processo viene acquisita.

    La censura relativa all’attività istruttoria in appello va riferita alle garanzie del contraddittorio nel giudizio in cui la prova è acquisita e utilizzata, non al solo svolgimento del processo di provenienza.

  • art. 441 c.p.c.

    A rilevare, infatti, è l’effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo dove la prova del diverso processo viene acquisita.

    La norma è richiamata nella censura sulla consulenza acquisita in appello; la ratio espressa dalla Corte individua nel processo di approdo la sede in cui verificare l’effettiva tutela del contraddittorio.

  • art. 310, terzo comma, c.p.c.

    Per la formazione del proprio convincimento il giudice ha, oltre al potere di utilizzare le prove raccolte anche in altro giudizio, pur con parti diverse, poi estinto, quello di trarre solo semplici indizi o elementi di convincimento o anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, spettando al giudice valutare l’utilità e la pertinenza della prova.

    Le prove raccolte in un processo poi estinto, una volta acquisite nel giudizio successivo, possono essere utilizzate dal giudice anche come prova esclusiva, previa valutazione della loro utilità e pertinenza.

  • art. 116, secondo comma, c.p.c.

    Per la formazione del proprio convincimento il giudice ha, oltre al potere di utilizzare le prove raccolte anche in altro giudizio, pur con parti diverse, poi estinto, quello di trarre solo semplici indizi o elementi di convincimento o anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, spettando al giudice valutare l’utilità e la pertinenza della prova.

    La valutazione della prova acquisita da altro processo rientra nel potere del giudice, che può attribuirle anche valore esclusivo; tale potere non consente però di rifiutare, per il solo fatto dell’acquisizione, l’ammissione di altre prove.

  • art. 24 Cost.

    Lo stesso principio, rispetto alle parti processuali, convive con quello della rituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione è investito il giudice (Cass. 20 gennaio 1995, n. 623; Cass. 4 marzo 2002, n. 3102), che trova fondamento negli artt. 24 e 111 Cost.

    La prova proveniente da un altro giudizio può essere utilizzata solo dopo la sua rituale acquisizione nel processo in cui il giudice deve decidere, nel rispetto delle facoltà difensive delle parti.

  • art. 111 Cost.

    Lo stesso principio, rispetto alle parti processuali, convive con quello della rituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione è investito il giudice (Cass. 20 gennaio 1995, n. 623; Cass. 4 marzo 2002, n. 3102), che trova fondamento negli artt. 24 e 111 Cost.

    La rituale acquisizione della prova nel giudizio di approdo e la concreta possibilità per le parti di interloquire su di essa assicurano il rispetto del contraddittorio nel processo in cui la prova è utilizzata.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Ed inoltre, pur deducendo che l’atto di appello della controparte non conteneva motivi specifici di censura rispetto alla decisione di primo grado, che avrebbe rigettato analoga istanza istruttoria, non riproduce le parti di interesse di tali atti. Tanto, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso.

    Il ricorrente per cassazione deve riprodurre nel ricorso, o indicare puntualmente dove reperire, gli atti e documenti necessari a valutare le censure; la loro omissione comporta l’inammissibilità del motivo.

  • art. 366-bis c.p.c.

    Manca, infatti, il momento di sintesi sulla questione di fatto, richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, secondo la costante giurisprudenza di legittimità; inoltre, spesso, la censura motivazionale è riferita a profili giuridici e non fattuali.

    Per i motivi soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., la censura motivazionale deve essere accompagnata dal prescritto momento di sintesi sulla questione di fatto; la sua mancanza rende il motivo inammissibile.

  • art. 365 c.p.c.

    I primi quattro motivi contengono anche una censura motivazionale (art. 365 cod. proc. civ.), che è, sempre, inammissibile.

    La sentenza collega l’inammissibilità delle censure motivazionali alla mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.; il riferimento all’art. 365 c.p.c. compare nel testo della decisione.

  • art. 365, n. 5, c.p.c.

    Il quinto, infine, con il quale si deduce solo la violazione dell’art. 365, n. 5 cod. proc. civ., difetta totalmente del momento di sintesi, con conseguente inammissibilità.

    La censura motivazionale formulata ai sensi della disposizione richiamata è inammissibile se manca il momento di sintesi richiesto ratione temporis.

  • art. 1460 c.c.

    Mentre, il rivolgersi del Panzetti ad altri fornitori, secondo la Corte, non integrerebbe inadempimento, ma sarebbe giustificato ex art. 1460 cod. civ., non essendo condivisibile la tesi del Tribunale, secondo la quale il Panzetti si sarebbe rivolto ad altri perché la società non forniva carburante a causa dei mancati pagamenti.

    La Corte d’appello ha ritenuto giustificato il ricorso a fornitori diversi in ragione dell’inadempimento della società; la Cassazione non censura nel merito tale applicazione, rigettando il ricorso.

  • art. 437, secondo comma, c.p.c.

    Come esposto sopra (cfr. § 1.1.), la Corte di merito si è discostata dall’importo quantificato dal consulente e ha tenuto conto di quanto richiesto nella comparsa di primo grado e richiamato in sede di precisazione delle conclusioni.

    La censura sulla liquidazione del danno e sulle voci considerate in appello è inammissibile perché non incide sulla ratio della decisione, che ha quantificato il danno equitativamente entro il limite della domanda formulata in primo grado.

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    Come esposto sopra (cfr. § 1.1.), la Corte di merito si è discostata dall’importo quantificato dal consulente e ha tenuto conto di quanto richiesto nella comparsa di primo grado e richiamato in sede di precisazione delle conclusioni.

    La doglianza sulle preclusioni probatorie relative alla quantificazione del danno non è stata ritenuta idonea a superare la motivazione autonoma della sentenza d’appello, fondata sulla liquidazione equitativa e sul limite della domanda originaria.

Massime di principio

  • Il giudice può utilizzare, ai fini della formazione del proprio convincimento, prove raccolte in un diverso processo poi estinto, anche se celebrato tra parti diverse, purché siano ritualmente acquisite al giudizio nel quale deve decidere.
  • Una volta ritualmente acquisita nel giudizio di approdo, la prova proveniente da un altro processo entra a far parte del relativo thema probandum; il giudice può valutarne utilità e pertinenza e attribuirle anche valore di prova esclusiva, ma non può usarla come ragione per rifiutare l’ammissione di altre prove.
  • La violazione del contraddittorio verificatasi nel processo in cui una consulenza è stata originariamente svolta non determina automaticamente la nullità del successivo giudizio nel quale la consulenza è acquisita. La parte deve far valere nel processo di approdo le specifiche carenze del contraddittorio, quali il mancato accoglimento di una richiesta di rinnovazione o l’impossibilità di svolgere controdeduzioni.
  • Se una consulenza acquisita in un giudizio successivo è stata svolta senza contraddittorio e la parte ne chiede la rinnovazione per tale ragione, il giudice deve disporla e non può altrimenti fondare la decisione su quella consulenza.
  • Il ricorso per cassazione deve riprodurre o indicare puntualmente la collocazione degli atti e documenti necessari a verificare la censura; la loro mancata riproduzione o localizzazione impedisce il controllo di decisività e comporta l’inammissibilità del motivo.
  • Quando applicabile ratione temporis l’art. 366-bis c.p.c., la censura motivazionale è inammissibile se priva del momento di sintesi richiesto sulla questione di fatto.
  • La censura in cassazione sulla liquidazione equitativa del danno deve confrontarsi con le ragioni effettive della decisione; è inammissibile se non incide sulla scelta equitativa e sul limite costituito dall’importo domandato in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniComodato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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