Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27846/2013 del 12/12/2013

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il cliente-investitore aveva acquistato il 26 febbraio 1999, tramite un contratto di deposito titoli, obbligazioni argentine al 15% con scadenza 26 febbraio 2008 e valore nominale di euro 31.000. Dopo avere richiesto alla banca la documentazione relativa all’ordine e ai rischi dell’investimento, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la consegna dei documenti. Nel giudizio di opposizione, il Tribunale di Orvieto, con sentenza n. 73 del 2007, aveva respinto la domanda di nullità e le altre domande, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali; il cliente aveva appellato. In seguito aveva introdotto un autonomo giudizio, chiedendo in via principale la risoluzione del contratto quadro e degli ordini di acquisto e, in subordine, l’annullamento degli ordini e l’accertamento della responsabilità della banca, con restituzione degli importi investiti, interessi e rivalutazione. Deduceva, tra l’altro, carenze informative sui rischi, mancanza della documentazione richiesta e violazioni della disciplina dell’intermediazione finanziaria. La banca eccepiva che le domande erano identiche a quelle già proposte nel giudizio di opposizione, allora pendente in appello. Il Tribunale di Orvieto, con sentenza n. 174 del 14 settembre 2011, dichiarava inammissibile la domanda per la pendenza del giudizio d’appello avente il medesimo oggetto. Il cliente proponeva regolamento di competenza articolato in quattro motivi: violazione del giudicato interno sulla precedente declaratoria d’inammissibilità delle domande riconvenzionali; omessa specificazione dei presupposti della litispendenza o continenza e delle questioni già devolute all’altro giudice; violazione dell’art. 39 c.p.c., assumendo che la litispendenza non potesse essere dichiarata tra cause pendenti in gradi diversi; violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e del principio dei tre gradi di giudizio.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno stabilito che, ai sensi dell’art. 39, primo comma, c.p.c., la litispendenza ricorre anche quando le cause identiche pendono in gradi diversi e il giudice successivamente adito deve dichiararla, cancellando la causa dal ruolo, senza ricorrere alla sospensione. Il primo motivo è stato rigettato perché la valutazione dell’ammissibilità delle domande pendenti davanti alla Corte d’appello spettava esclusivamente a quel giudice e non poteva essere sindacata dal giudice successivamente adito. Il secondo è stato rigettato perché il Tribunale aveva rilevato l’identità delle domande rispetto a quelle devolute alla Corte d’appello. Il terzo è stato rigettato in applicazione del principio di diritto enunciato. Il quarto è stato rigettato: il doppio grado di giurisdizione di merito non è costituzionalmente garantito e la situazione descritta non rientrava nei casi di rimessione al primo giudice previsti dall’art. 354 c.p.c.; inoltre, la questione riguardava il giudizio originario e non era rilevante nel regolamento di competenza. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché la banca intimata non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 39, primo comma, c.p.c.

    a norma dell’art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell’impugnazione, indipendentemente da ogni indagine sulla competenza sia propria sia del giudice precedentemente adito

    La litispendenza tra domande identiche va dichiarata dal giudice successivamente adito anche se la causa introdotta per prima è già in grado d’impugnazione; il diverso grado dei giudizi non giustifica la sospensione.

  • art. 295 c.p.c.

    il rapporto tra le due cause, in quanto identiche, non può giammai operare sul piano della pregiudizialità logico-giuridica.

    La sospensione necessaria per pregiudizialità non è lo strumento per gestire due cause identiche pendenti in gradi diversi: il giudice successivamente adito deve dichiarare la litispendenza.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    Ove invece tra le due controversie vi sia assoluta identità di domande, non può trovare applicazione il cit. art. 337, bensì sorge l’obbligo per il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, e quindi anche in Cassazione, di eliminare una delle due controversie in base al criterio della prevenzione, dichiarando la litispendenza nella causa successivamente instaurata, salva la preclusione derivante dal relativo giudicato

    La sospensione prevista dall’art. 337, secondo comma, presuppone processi distinti collegati da pregiudizialità; in presenza di domande assolutamente identiche opera invece la litispendenza.

  • art. 354 c.p.c.

    la ipotesi verificatasi nel caso di specie – domanda dichiarata inammissibile in primo grado e invece ritenuta ammissibile in grado di appello – non rientra tra quelle per le quali l’art. 354 cod. proc. civ. dispone la rimessione degli atti al giudice di primo grado.

    La circostanza che una domanda dichiarata inammissibile in primo grado sia ritenuta ammissibile in appello non comporta, di per sé, la rimessione della causa al giudice di primo grado nei casi considerati dalla Corte.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Il principio del doppio grado di giurisdizione, come detto, non è costituzionalmente garantito, mentre l’obbligo del giudice di appello di valutare il merito della controversia nel contraddittorio delle parti e nel rispetto del loro diritto di difesa esclude l’astratta configurabilità di una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione

    Il doppio grado di giurisdizione di merito non è garantito dalla Costituzione; la decisione sul merito in appello, nel contraddittorio e nel rispetto della difesa, non integra per ciò solo una violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Massime di principio

  • Quando la stessa domanda, identica sotto il profilo soggettivo e oggettivo, è proposta davanti a giudici diversi, il giudice successivamente adito deve dichiarare d’ufficio la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo anche se il giudizio iniziato per primo è pendente in appello o in cassazione.
  • La pendenza della causa iniziata per prima permane, ai fini della litispendenza, fino al passaggio in giudicato della decisione o all’estinzione della domanda; il fatto che il giudizio sia stato deciso in primo grado non esclude la litispendenza se l’impugnazione è pendente o può ancora essere proposta.
  • Tra cause identiche non opera un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica: la sospensione ex art. 295 c.p.c. e quella ex art. 337, secondo comma, c.p.c. non sostituiscono la dichiarazione di litispendenza.
  • Il giudice successivamente adito, nel dichiarare la litispendenza, non può sindacare l’ammissibilità della domanda identica pendente davanti al giudice preventivamente adito; tale valutazione compete a quest’ultimo.
  • Il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e la decisione della causa in appello, con rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, non determina di per sé violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.