Cassazione Civile, Sentenza n. 1770/2014 del 28/01/2014
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
La società cessionaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per 80.000 dollari canadesi, oltre interessi e spese, a titolo di spese di viaggio e soggiorno che assumeva sostenute per attività preliminari di studio e fattibilità di un impianto per la riduzione e trasformazione dei fanghi in energia, progetto poi abbandonato dalla società destinataria per effetto della normativa sopravvenuta. La destinataria aveva proposto opposizione, sostenendo che i rapporti relativi all’affare erano stati intrattenuti esclusivamente con una società terza e contestando la legittimazione della cessionaria. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10 dicembre 2003, aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto: aveva interpretato la missiva del 10 dicembre 1997 del direttore generale come proposta transattiva, subordinata alla liberazione della debitrice da responsabilità verso la società terza, e aveva ritenuto non provata la comunicazione della cessione. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’8 gennaio 2008, aveva accolto l’appello della cessionaria e condannato la debitrice al pagamento di 80.000 dollari canadesi, oltre interessi legali dalla domanda, e alle spese del secondo grado e alla metà di quelle del primo. La debitrice ha proposto ricorso principale per un solo motivo, denunciando la violazione dell’art. 1326 c.c.: secondo la ricorrente, la Corte territoriale aveva erroneamente considerato conclusa la transazione mediante la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene mancassero un’accettazione dell’oblata pervenuta alla proponente e la prova della sua tempestività o dell’accettazione di un’eventuale adesione tardiva. La cessionaria ha proposto ricorso incidentale condizionato, dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale anteriore alla notificazione del ricorso incidentale.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale perché la procura speciale era stata rilasciata dopo la presentazione del ricorso incidentale, in violazione degli artt. 365 e 371, terzo comma, c.p.c. Ha accolto il ricorso principale: la comunicazione della cessione del credito al debitore può avvenire con qualsiasi atto idoneo a renderlo consapevole del mutamento del titolare, anche mediante il ricorso monitorio o nel successivo giudizio; tuttavia, la domanda giudiziale di adempimento presuppone un contratto già perfezionato e non può valere come accettazione della proposta transattiva. La Corte d’Appello aveva quindi violato l’art. 1326 c.c. nel ritenere conclusa la transazione senza individuare un atto negoziale di accettazione proveniente dalla destinataria della proposta, pervenuto alla proponente e tempestivo, oppure un consenso della proponente all’accettazione tardiva. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà accertare la fonte e l’esistenza del credito, valutando la domanda e gli atti e documenti del procedimento monitorio e dell’opposizione. Potrà interpretare diversamente la missiva del 10 dicembre 1997 oppure, se la qualificherà come proposta transattiva non tempestivamente accettata, verificare l’eventuale esistenza di un diverso titolo del credito, considerando anche la cessione perfezionata tra cedente e cessionaria il 13 dicembre 1997. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
Poiché rilasciata in data successiva alla presentazione del ricorso incidentale, quest’ultimo è privo del requisito richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 371, comma terzo, cod. proc. civ., e va perciò dichiarato inammissibile.
La procura speciale per il ricorso per cassazione, anche incidentale, deve sussistere al momento della sua proposizione; una procura rilasciata successivamente non sana il difetto e comporta l’inammissibilità.
art. 371, comma 3, c.p.c.
Poiché rilasciata in data successiva alla presentazione del ricorso incidentale, quest’ultimo è privo del requisito richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 371, comma terzo, cod. proc. civ., e va perciò dichiarato inammissibile.
Il ricorso incidentale per cassazione è soggetto al requisito della procura speciale previsto per il ricorso principale, che deve essere rilasciata prima della sua notificazione.
art. 1264 c.c.
La notificazione al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
La comunicazione della cessione al debitore ceduto è a forma libera e può essere effettuata anche in giudizio, purché l’atto lo renda consapevole del mutamento del titolare del credito; essa va distinta dal perfezionamento della cessione tra cedente e cessionario.
art. 1325, comma 1, c.c.
A prescindere dall’adesione all’una od all’altra delle tesi dottrinali circa la natura della proposta e dell’accettazione e circa i loro rapporti col relativo contratto, non si può trascurare il dato normativo per il quale, essendo l’accordo delle parti requisito del contratto ai sensi dell’art. 1325, comma primo, cod. civ., proposta ed accettazione rilevano quali manifestazioni del consenso di ciascuna delle parti volte al raggiungimento di tale accordo.
Il contratto richiede l’accordo delle parti, che si forma mediante manifestazioni di consenso riconducibili rispettivamente alla proposta e all’accettazione.
art. 1326 c.c.
Viola infatti l’art. 1326 cod. civ. la decisione del giudice di merito che ha ritenuto perfezionato il contratto di transazione con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenerne l’adempimento (pagamento della somma oggetto della prestazione offerta a scopo transattivo), in mancanza della individuazione di un atto di accettazione proveniente dall’oblato che sia giunto, ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., a colui che aveva avanzato la proposta transattiva in epoca precedente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, nel termine stabilito dallo stesso proponente ovvero in un termine ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.
La conclusione del contratto richiede un’accettazione conforme proveniente dall’oblato e pervenuta al proponente entro il termine stabilito o quello ordinariamente necessario. La successiva domanda giudiziale di adempimento non può sostituire tale accettazione; se tardiva, l’accettazione è efficace solo in presenza del consenso del proponente.
art. 1334 c.c.
In particolare, l’accettazione è l’atto proveniente dall’oblato col quale quest’ultimo manifesta la volontà di concludere il contratto in termini conformi alla proposta (equivalendo l’accettazione non conforme a nuova proposta: art. 1326, ult. co., cod. civ.) ed, essendo atto recettizio (cfr. art. 1334 cod. civ.), deve «giungere al proponente» (presumendosi conosciuta con la sola ricezione ex art. 1335 cod. civ.) entro il termine di cui all’art. 1326, comma secondo, cod. civ.
L’accettazione è un atto recettizio: deve pervenire al proponente per concorrere alla conclusione del contratto.
art. 1335 c.c.
In particolare, l’accettazione è l’atto proveniente dall’oblato col quale quest’ultimo manifesta la volontà di concludere il contratto in termini conformi alla proposta (equivalendo l’accettazione non conforme a nuova proposta: art. 1326, ult. co., cod. civ.) ed, essendo atto recettizio (cfr. art. 1334 cod. civ.), deve «giungere al proponente» (presumendosi conosciuta con la sola ricezione ex art. 1335 cod. civ.) entro il termine di cui all’art. 1326, comma secondo, cod. civ.
La conoscenza dell’accettazione da parte del proponente si presume dal momento in cui essa giunge al suo indirizzo, ferma la necessità che ciò avvenga nel termine previsto per l’accettazione.
art. 1967 c.c.
Entrambe sono manifestazioni di volontà provenienti dalle parti, libere nella forma a meno che non si riferiscano a contratti per la cui validità è richiesta la forma scritta o, quanto alla prova, a contratti da provarsi per iscritto (come è per la transazione non riferita a rapporti giuridici aventi ad oggetto immobili, ai sensi dell’art. 1967 cod. civ.).
La transazione non avente ad oggetto rapporti giuridici relativi a immobili deve essere provata per iscritto; la Corte richiama tale regola nel precisare i requisiti formali delle manifestazioni di volontà negoziale.
Massime di principio
- La comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto è a forma libera e può essere effettuata anche mediante il ricorso monitorio o nel corso del giudizio, purché l’atto sia idoneo a renderlo consapevole del mutamento della titolarità attiva del rapporto. La comunicazione dell’avvenuta cessione al debitore va distinta dal perfezionamento della cessione tra cedente e cessionario.
- La domanda giudiziale con cui si chiede l’adempimento di un contratto non può valere come accettazione della proposta relativa a quel contratto: essa presuppone che il contratto sia già perfezionato.
- Per ritenere concluso un contratto secondo lo schema della proposta e dell’accettazione, occorre individuare un atto di accettazione conforme proveniente dall’oblato e pervenuto al proponente entro il termine fissato o quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o gli usi. L’accettazione tardiva è efficace soltanto se il proponente comunica il proprio consenso.
- La cassazione della decisione che ha individuato nella transazione la fonte del credito non preclude l’accertamento, in sede di rinvio, di un diverso titolo della pretesa, se non si è formato un giudicato interno sulla fonte o sull’esistenza del credito.
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