Cassazione Civile, Sentenza n. 2153/2014 del 31/01/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
L’avvocata aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Molfetta, con decreto ingiuntivo dell’11 luglio 2001, il pagamento di lire 3.215.000, oltre IVA, CAP e interessi dal 14 settembre 2000, per attività che assumeva svolta nell’assistere il condominio nella transazione con due condomini morosi. Sosteneva che l’amministratore le avesse affidato il recupero giudiziale dei crediti e che, dopo la costituzione in mora, il condominio avesse definito transattivamente le controversie, con approvazione assembleare del compenso richiesto. Il condominio si oppose, negando sia lo svolgimento delle prestazioni stragiudiziali sia l’efficacia della delibera che aveva indicato il compenso, poi revocata. Il Giudice di Pace accolse l’opposizione il 3 giugno 2004; il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, con sentenza del 29 ottobre 2007, rigettò l’appello dell’avvocata. In cassazione la ricorrente propose quattro motivi: 1) denunciò la violazione dell’art. 2233 c.c., sostenendo che il Tribunale, pur avendo rilevato un’offerta del condominio di lire 500.000 per il compenso relativo al recupero dei crediti, non avesse liquidato tale importo; 2) invocò l’art. 1708 c.c., sostenendo che l’assistenza alla transazione fosse compresa nel mandato originario al recupero giudiziale dei crediti, o comunque fosse stata richiesta dal mandante; 3) contestò la valutazione delle testimonianze e delle delibere assembleari, deducendo che l’incarico ulteriore fosse stato conferito ed eseguito, anche tramite un collaboratore del proprio studio, e richiamò le regole sull’onere e sulla valutazione delle prove e le tariffe professionali; 4) invocò l’art. 1399 c.c., sostenendo che la delibera assembleare del 14 settembre 2000 avesse ratificato l’attività e che la successiva revoca non potesse eliminare gli effetti retroattivi della ratifica.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che il giudice di primo grado aveva escluso, per difetto di prova, il conferimento dell’incarico relativo alla transazione; tale statuizione non era stata censurata in cassazione e delimitava il thema decidendum, escludendo che fosse in discussione il compenso per il distinto incarico di recupero dei crediti. Il secondo motivo è stato respinto perché il Tribunale aveva accertato in fatto che non era stato conferito un mandato a transigere e che la professionista non aveva partecipato alla redazione della transazione; inoltre l’attività transattiva era eventuale e ulteriore rispetto al mandato al recupero dei crediti, non un atto necessario o consequenziale compreso nell’incarico originario. Il terzo motivo è stato respinto: il giudice di merito aveva motivatamente valutato le delibere e le deposizioni, ritenendo non provati né l’incarico ulteriore né lo svolgimento dell’attività; la censura sollecitava una diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato respinto perché, escluso in fatto che l’attività fosse stata svolta, non sussisteva il presupposto della ratifica; inoltre la ratifica della rappresentanza senza potere richiede una manifestazione di volontà diretta ad approvare il contratto, portata a conoscenza dell’altro contraente, e la ricorrente non aveva dedotto né provato che ciò fosse avvenuto nei confronti dei condomini con cui era stata conclusa la transazione. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2233 c.c. ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata in quanto, pur avendo riconosciuto che all’esponente era stato effettivamente conferito un incarico professionale — pacificamente avente ad oggetto il recupero dei crediti vantati dal Condominio nei confronti dei condomini morosi La Notte e Modugno — e che il Condominio aveva offerto alla Tattoli il pagamento di lire 500.000 quale compenso maturato dal professionista, come era emerso dal verbale dell’assemblea del 27-10-2000 (verbale trascritto nel ricorso), ha omesso di liquidare in proprio favore tale minor credito.
La Corte non formula una regola interpretativa dell’art. 2233 c.c.; respinge la censura perché il credito per il distinto incarico di recupero dei crediti era estraneo al thema decidendum, circoscritto alle prestazioni dedotte a fondamento del decreto ingiuntivo.
art. 1708 c.c.
tra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai sensi dell’art. 1708 c.c., sono ricompresi nel suo ambito, vanno considerati quelli che si riconnettono all’attività espressamente consentita e ne costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale, e non anche quelli che non si pongano come necessari e consequenziali per l’adempimento del mandato, costituendone invece un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione dell’oggetto
Rientrano nel mandato gli atti necessari e naturalmente consequenziali all’attività espressamente affidata; ne restano esclusi gli interventi eventuali e ulteriori che ampliano l’oggetto dell’incarico, come l’assistenza a una transazione rispetto al mandato originario di recuperare giudizialmente un credito.
artt. 115 e 116 c.p.c.
invero la ricorrente con la censura in esame tende inammissibilmente a prospettare una diversa e ad essa più favorevole considerazione degli elementi probatori acquisiti, trascurando di considerare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sulla attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi non accolti, anche se allegati dalle parti.
La valutazione delle prove e dell’attendibilità dei testimoni, nonché la selezione degli elementi istruttori ritenuti più convincenti, spettano al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione mediante la mera prospettazione di una lettura alternativa.
art. 2697 c.c.
La sentenza impugnata, premesso come dato pacifico il conferimento all’avvocato Tattoli da parte del Condominio suddetto dell’incarico professionale per il recupero di quote condominiali nei confronti della condomina La Notte con delibera del 10-12-1999, ha affermato che alla delibera del 14-9-2000 — che aveva approvato la transazione intercorsa tra il Condominio ed i condomini La Notte e Modugno ed i compensi spettanti agli avvocati, tra cui lire 3.215.000 in favore della Tattoli — avevano fatto seguito una delibera del 21-9-2000 che escludeva ogni compenso in favore di quest’ultima per la transazione predetta in quanto tale attività esulava dall’incarico conferitole, ed una ulteriore delibera del 27-10-2000 negli stessi termini; il giudice di appello ha aggiunto che la deposizione del teste Lorenzo Mitolo non offriva alcun elemento in ordine alla prova né di un ulteriore incarico da parte dell’assemblea condominiale alla Tattoli, né tantomeno della effettiva realizzazione dell’attività che l’appellante assumeva aver svolto in funzione della transazione in questione
La Corte non enuncia un autonomo criterio generale di riparto dell’onere della prova: conferma l’accertamento di merito secondo cui non erano stati provati né l’incarico relativo alla transazione né l’effettivo svolgimento delle prestazioni.
art. 1399 c.c.
in ogni caso può aggiungersi che nell’ipotesi della rappresentanza senza potere la ratifica dell’attività svolta dal ‘falsus procurator” non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il “dominus”, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, che deve essere portata a conoscenza dell’altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti
La ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza poteri non deriva dalla mera conoscenza dell’operato: occorre una manifestazione di volontà del rappresentato diretta ad approvare il contratto e a farne propri gli effetti, comunicata all’altro contraente.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 1708 c.c., il mandato comprende gli atti necessari e naturalmente consequenziali al compimento dell’attività affidata, ma non gli atti eventuali e ulteriori che ne ampliano l’oggetto; l’assistenza a una transazione non è automaticamente compresa nel mandato originario al recupero giudiziale di un credito.
- La valutazione delle risultanze probatorie, dell’attendibilità dei testimoni e della rilevanza dei singoli elementi istruttori appartiene al giudice di merito; in cassazione non è ammissibile sostituirvi una diversa ricostruzione dei fatti quando la motivazione sia congrua e logica.
- La ratifica di un contratto concluso da un rappresentante senza potere richiede una manifestazione di volontà del rappresentato diretta ad approvare il contratto e a farne propri gli effetti, portata a conoscenza dell’altro contraente; la mera conoscenza dell’attività non è sufficiente.
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