Cassazione Civile, Sentenza n. 25179/2013 del 08/11/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (CTU)
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per € 36.237,43, quale compenso per l’attività di CTU svolta in una causa promossa dal Ministero contro due soggetti privati. Il compenso era stato liquidato con decreto del giudice istruttore del 9 luglio 2001, che ne aveva posto provvisoriamente il pagamento a carico dei convenuti, rimasti inadempienti. La ricorrente fondava inoltre la richiesta sulla sentenza n. 342/2002 del Tribunale di Montepulciano, che aveva posto le spese processuali a carico del Ministero. Il Ministero aveva proposto opposizione, sostenendo che la CTU poteva avvalersi soltanto del decreto di liquidazione e che la sentenza, pronunciata in un giudizio cui ella era estranea, non produceva effetti a suo favore. Il Tribunale accolse l’opposizione e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3662/2010 depositata il 20 settembre 2010, confermò la decisione. Con il primo motivo la ricorrente dedusse violazione degli artt. 91 c.p.c. e 168 e 171 d.P.R. n. 115/2002, oltre a vizi motivazionali, sostenendo che decreto di liquidazione e sentenza, letti congiuntamente, consentivano di agire anche contro il Ministero. Con il secondo motivo denunciò violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., contestando che la domanda fosse stata fondata esclusivamente sulla sentenza e rilevando di avere prodotto anche il decreto di liquidazione. Con il terzo motivo denunciò violazione delle norme sull’interpretazione degli atti di parte, richiamando gli artt. 1362 ss. c.c., e vizi motivazionali, in relazione all’addebito di avere duplicato i titoli posti a fondamento della domanda. Il Ministero eccepì inoltre l’inammissibilità dei motivi motivazionali per mancata formulazione dei quesiti ex art. 366-bis c.p.c. e sostenne che l’accoglimento avrebbe contrastato con il giudicato formatosi dopo la cassazione della sentenza che aveva posto le spese a suo carico e la decisione di rinvio favorevole al Ministero.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità relativa all’art. 366-bis c.p.c., poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 20 settembre 2010, dopo la soppressione della disposizione. Ha ritenuto parzialmente fondati i motivi, esaminati congiuntamente nei termini precisati in motivazione. Ha chiarito che tutte le parti del giudizio sono solidalmente obbligate verso il CTU per il compenso, indipendentemente dalla ripartizione delle spese stabilita nella sentenza, e che il CTU può agire in via ordinaria anche contro una parte diversa da quella indicata come provvisoriamente obbligata nel decreto di liquidazione, se quest’ultima è rimasta inadempiente. Il decreto conserva efficacia esecutiva verso il soggetto indicato come obbligato e, finché il giudizio originario non sia definito con sentenza passata in giudicato anche sulle spese, il CTU deve rivolgersi prima a tale soggetto; verificatane l’inadempienza, può agire contro un’altra parte in forza della solidarietà. La pronuncia sulle spese del giudizio originario non è opponibile al CTU quanto alla sua pretesa verso le parti, ferma la possibilità per chi abbia pagato di rivalersi internamente sul soccombente. La Corte d’appello aveva escluso l’azione ordinaria senza accertare l’inadempimento dei soggetti indicati nel decreto, benché tale circostanza fosse stata dedotta. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà verificare se l’inadempimento sia stato ritualmente dedotto e dimostrato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Viola l’art. 91 cod. proc. civ. la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del CT. U. perché neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa.
La parte totalmente vittoriosa non può essere gravata direttamente e definitivamente delle spese di CTU; ciò non esclude la solidarietà verso il consulente, né il diritto di regresso di chi abbia pagato nei confronti del soccombente.
art. 11 legge n. 319/1980
Il decreto di liquidazione di cui all’art. 11 legge n. 319/1980 ha e conserva efficacia esecutiva nei confronti della parte ivi indicata come obbligata e — finché la controversia non sia risolta con sentenza passata in giudicato, che provveda definitivamente anche in ordine alle spese — ha l’effetto di obbligare il CTU a proporre preventivamente la sua domanda nei confronti della parte ivi indicata come provvisoriamente obbligata al pagamento e solo nel caso di sua inadempienza può agire nei confronti dell’altra, in forza della responsabilità solidale che, in linea di principio, grava su tutte le parti del processo per il pagamento delle spese di CTU.
Il decreto di liquidazione è titolo esecutivo verso il soggetto che indica come obbligato. Prima che la regolazione delle spese diventi definitiva, il CTU deve rivolgersi anzitutto a quel soggetto; se questi non adempie, può chiedere il pagamento a un’altra parte del processo, in base alla solidarietà.
art. 633 c.p.c.
Per ottenere detto pagamento, l’ausiliare può anche far ricorso al procedimento monitorio ex art. 633 Cod. proc. civ. e, addirittura, può adire il giudice civile con una domanda autonoma ed indipendente dal processo in cui ha espletato l’incarico.
Il CTU può far valere il proprio credito mediante procedimento monitorio o con un’autonoma azione ordinaria, ricorrendone i presupposti; l’azione ordinaria può concorrere con quella esecutiva fondata sul decreto di liquidazione, in particolare quando il soggetto ivi indicato sia rimasto inadempiente.
Massime di principio
- Il credito del CTU per il compenso è assistito da un’obbligazione solidale di tutte le parti del processo in cui l’incarico è stato svolto; la solidarietà permane anche dopo la definizione della controversia e non è esclusa dalla ripartizione giudiziale delle spese tra le parti.
- Il CTU può agire in via ordinaria per il pagamento anche contro una parte diversa da quella indicata come provvisoriamente obbligata nel decreto di liquidazione, purché l’inadempimento del soggetto indicato sia stato ritualmente dedotto e dimostrato.
- Finché il giudizio originario non è definito con sentenza passata in giudicato anche sulle spese, il CTU deve rivolgere preventivamente la richiesta alla parte indicata come obbligata nel decreto di liquidazione; solo dopo il suo inadempimento può agire verso le altre parti in forza della solidarietà.
- La pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali regola i rapporti tra le parti del giudizio, ma non è opponibile al CTU per negare la responsabilità solidale verso di lui; la parte che abbia pagato conserva il diritto di regresso nei confronti del soccombente secondo la regolazione giudiziale delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 dic 2013Cassazione Civile, Sentenza n. 27846/2013 del 12/12/2013
- Sentenza civile · 17 dic 2013Cassazione Civile, Sentenza n. 28146/2013 del 17/12/2013
- Sentenza civile · 28 gen 2014Cassazione Civile, Sentenza n. 1770/2014 del 28/01/2014
- Sentenza civile · 31 gen 2014Cassazione Civile, Sentenza n. 2153/2014 del 31/01/2014
- Sentenza civile · 14 mar 2014Cassazione Civile, Sentenza n. 5979/2014 del 14/03/2014
- Sentenza civile · 7 apr 2014Cassazione Civile, Sentenza n. 8053/2014 del 07/04/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →