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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28146/2013 del 17/12/2013

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La committente aveva convenuto davanti al Tribunale di Trani i soci e gli eredi di un socio di una società in nome collettivo, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella consegna e dai vizi, dalle difformità e dalle minori superfici di un fabbricato realizzato in attuazione di un accordo del 20 luglio 1978. La società aveva ricevuto dalla committente un complesso immobiliare e si era impegnata, quale corrispettivo, a costruire sul suolo un fabbricato da consegnare entro il 30 dicembre 1980; la consegna avvenne il 17 dicembre 1984. La committente dedusse inoltre un preliminare, stipulato nella stessa data, relativo alla vendita di un ulteriore immobile per lire 20.000.000. I convenuti contestarono le domande e chiesero in via riconvenzionale il risarcimento per il rifiuto della consegna e il pagamento delle opere eseguite fuori contratto. Il Tribunale, con sentenza del 27 marzo 1989, accolse in parte la domanda per il ritardo e per le minori superfici, rigettò quella relativa ai vizi e alle difformità per decadenza dalla garanzia e accolse la riconvenzionale per il rimborso dell’IVA relativa a una fattura; rigettò le altre domande riconvenzionali. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 20 novembre 2006, condannò i convenuti al pagamento di euro 41.566,26, oltre rivalutazione e interessi, per ritardo, vizi e difformità, rigettò il terzo motivo dell’appello principale e l’appello incidentale e regolò le spese. Il ricorrente propose dieci motivi: 1) difetto di legittimazione passiva per avere ceduto la quota sociale prima dell’inizio della causa; 2) ultrapetizione per l’affermata responsabilità quale ex socio; 3)-4) efficacia della rinuncia alle domande nei suoi confronti contenuta nella comparsa conclusionale e dedotta violazione delle regole sulla rinuncia e sul thema decidendum; 5) necessità di convenire in giudizio la società prima di agire contro i soci e rilevanza del beneficio di escussione; 6) illegittima rilevazione d’ufficio, da parte della Corte d’appello, dell’ultrapetizione del Tribunale sulla decadenza dalla garanzia per vizi e conseguente considerazione di vizi non tempestivamente denunciati; 7) mancata riduzione del deprezzamento per i vizi non denunciati; 8) erronea declaratoria di genericità del motivo d’appello incidentale sulla quantificazione dei danni, che contestava l’adozione dei valori della consulenza di parte anziché di quelli della consulenza d’ufficio; 9) motivazione sul pregiudizio derivante dal dislivello fra piano rialzato e strada; 10) addebito all’appaltatore delle minori superfici dovute alla rampa e rigetto della richiesta di compenso aggiuntivo per la sua realizzazione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il sesto e l’ottavo motivo, dichiarato assorbito il settimo e rigettato gli altri. Ha stabilito che il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non poteva essere rilevato d’ufficio dalla Corte d’appello in assenza di uno specifico motivo di gravame della committente: si era quindi formato il giudicato interno sulla decadenza dalla garanzia per i vizi non tempestivamente denunciati, che non potevano essere posti a fondamento della condanna. Ha inoltre ritenuto specifico il motivo d’appello incidentale che indicava gli importi contestati e chiedeva di ridurre la liquidazione da lire 31.660.000 a lire 29.120.000, con indicazione delle somme da considerare; la Corte d’appello dovrà quindi riesaminare anche tale censura. Sono stati rigettati i motivi sulla cessione della quota, sulla rinuncia all’azione, sulla necessità di convenire preventivamente la società e sul beneficio di escussione, sul dislivello e sulla rampa; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro un’argomentazione svolta ad abundantiam, mentre la censura subordinata sul compenso per la rampa è stata dichiarata inammissibile per mancata contestazione di una ratio autonoma fondata sulla clausola contrattuale e sulla mancanza di prova dei maggiori costi. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Questa Corte ha più volte affermato che, essendo l’appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi -previsto dall’art. 342 c.p.c. ed applicabile anche all’appello incidentale- prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati anche, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.

    Il motivo d’appello, anche incidentale, è specifico quando espone, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto della censura e consente di individuare i capi contestati e la riforma richiesta; non sono richieste forme particolarmente rigorose.

  • art. 112 c.p.c.

    Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d’impugnazione e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice del gravame; diversamente, la pronunzia di quest’ultimo (che rilevasse, senza specifica impugnazione, l’ultrapetizione) incorrerebbe nel medesimo vizio.

    L’ultrapetizione è un vizio relativo, da dedurre con impugnazione; il giudice d’appello non può rilevarlo d’ufficio in mancanza di uno specifico motivo, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 1667 c.c.

    Pertanto, essendosi formato —in mancanza di gravame della Sinesi- il giudicato interno sulla decadenza dalla garanzia, rilevata dal Tribunale, il giudice di appello non avrebbe potuto tener conto dei vizi e delle difformità non denunciati tempestivamente dalla committente.

    Quando la decadenza dalla garanzia per vizi è stata dichiarata in primo grado e la parte interessata non impugna quella statuizione, si forma giudicato interno e in appello non possono essere considerati i vizi non tempestivamente denunciati.

  • art. 2291 c.c.

    La solidale e illimitata responsabilità dei soci nella società in nome collettivo, affermata dal menzionato art. 2291 c.c., infatti, non è sottoposta ad alcuna condizione, e, in particolare, a quella della previa o simultanea proposizione dell’azione nei confronti della società; il che, d’altro canto, contrasterebbe con i principi generali previsti in materia di obbligazioni solidali.

    Il creditore può agire in cognizione direttamente contro il socio di una società in nome collettivo senza avere prima o contestualmente convenuto la società, poiché la responsabilità solidale e illimitata del socio non è subordinata a tale condizione.

  • art. 2304 c.c.

    Al riguardo, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.

    Il beneficio di preventiva escussione opera nella fase esecutiva: non impedisce al creditore sociale di ottenere prima un titolo giudiziale nei confronti del socio, ma condiziona l’esecuzione forzata sul suo patrimonio al previo infruttuoso tentativo sui beni sociali.

  • art. 306 c.p.c.

    Ma, come è noto, la rinuncia all’azione, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem.

    La rinuncia all’azione, in quanto disposizione del diritto sostanziale controverso, richiede un mandato speciale del difensore; il mandato alle liti non è sufficiente.

Massime di principio

  • Il difetto di legittimazione ad causam si valuta sulla base della prospettazione della domanda e va distinto dalla contestazione della concreta titolarità del rapporto dedotto, che attiene al merito, è nella disponibilità delle parti e deve essere tempestivamente eccepita.
  • L’eccezione con cui l’appellante contesta la propria qualità sostanziale, se diretta a ottenere la riforma della sentenza, deve essere proposta nell’atto di appello; non può essere aggiunta successivamente nel corso del giudizio di gravame.
  • Il vizio di ultrapetizione è una nullità relativa che deve essere fatta valere con gli ordinari mezzi d’impugnazione e non è rilevabile d’ufficio dal giudice d’appello. Se la statuizione di primo grado non è specificamente impugnata, su di essa si forma giudicato interno.
  • L’appello incidentale soddisfa l’onere di specificità quando permette di identificare i capi contestati, le ragioni della censura e la riforma richiesta, anche mediante un’esposizione sommaria e senza formalismi particolari.
  • Nella società in nome collettivo, il creditore può agire in sede di cognizione direttamente contro il socio per ottenere un titolo esecutivo, senza convenire previamente o contestualmente la società; il beneficio di preventiva escussione limita l’esecuzione sul patrimonio del socio, non l’azione di cognizione.
  • La rinuncia all’azione, quale atto dispositivo del diritto controverso, richiede al difensore un mandato speciale e non può fondarsi sul solo mandato ad litem.
  • Un motivo di ricorso per cassazione diretto contro un’argomentazione svolta ad abundantiam è inammissibile se tale argomentazione non costituisce una ratio decidendi; parimenti, la mancata impugnazione di una ratio autonoma, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, rende inammissibili le censure rivolte alle altre ragioni.

Come è indicizzato

MateriePartecipazioni socialiAppaltoImpugnazioni
RamiSocietarioContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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