Sentenza n. 2383/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese n. 68/2024, depositata e resa pubblica il 05.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese n. 68/2024, notificata al Ministero il 6 marzo 2024 e passata in giudicato, con la quale il giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto anche la condanna al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dalla notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario venga attivato direttamente dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e che provveda entro i successivi 60 giorni alla determinazione definitiva dell'importo dovuto e agli atti necessari all'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. esclude la penalità quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del commissario e l'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente rendevano la penalità manifestamente iniqua e sproporzionata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, in particolare, il comma 4, lett. e).
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di adottare misure esecutive, tra cui la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ma ne esclude l'applicazione quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da provvedimenti giudiziari.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione esclude l'uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”.
La penalità di mora deve essere valutata concretamente; può essere negata considerando la peculiarità del debitore pubblico, la nomina di un commissario ad acta già idonea a garantire l'esecuzione, il rischio di locupletazioni eccessive e l'eccezionale mole di contenzioso seriale che abbia contribuito al ritardo.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per obbligazioni pecuniarie derivanti da una sentenza, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della decisione previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando una sentenza passata in giudicato ha riconosciuto somme o benefici economici e l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per l'esecuzione, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati.
- Nel giudizio di ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta costituisce una misura idonea a fronteggiare l'eventuale ulteriore inerzia dell'amministrazione; il commissario può essere incaricato di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, anche in considerazione dell'avvenuta nomina del commissario ad acta, della natura pubblica del debitore e del rischio di una sanzione eccessivamente afflittiva o di una locupletazione.
- L'eccezionale mole di contenzioso seriale riguardante il medesimo beneficio pubblico può costituire, unitamente ad altri elementi concreti, una ragione per escludere la penalità di mora, pur non esonerando l'amministrazione dall'obbligo di dare tempestiva esecuzione al giudicato.
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