Ordinanza n. 1058/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 367/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento motivato da carenze documentali nelle pratiche di nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina, deducendo l'illegittimità del rigetto della tutela cautelare in relazione alla sopravvenuta integrazione documentale delle singole pratiche. L'integrazione riguardava esclusivamente la mancata comunicazione preventiva al Centro per l'impiego territoriale, finalizzata a verificare l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale per le mansioni richieste. Restava tuttavia non dimostrato il requisito relativo all'idoneità alloggiativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Ha rilevato che il provvedimento impugnato e l'ordinanza di primo grado erano fondati su carenze documentali riferite alle singole pratiche, mentre l'integrazione prodotta riguardava soltanto la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego e non colmava la mancanza di prova del requisito alloggiativo. Inoltre, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998, la verifica presso il Centro per l'impiego deve precedere, e non seguire, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; la domanda presentata allo Sportello unico per l'immigrazione deve essere idoneamente documentata. Spese compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
La verifica presso il Centro per l'impiego territoriale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro del cittadino straniero; inoltre, la domanda allo Sportello unico dell'immigrazione deve essere idoneamente documentata.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro di un cittadino straniero, la verifica presso il Centro per l'impiego dell'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale deve essere effettuata prima della richiesta nominativa di nulla osta e non può essere validamente compiuta o documentata soltanto successivamente.
- La domanda di nulla osta al lavoro deve essere idoneamente documentata al momento della presentazione; la successiva integrazione documentale non supera le carenze relative a requisiti autonomi e ulteriori rispetto a quello oggetto di integrazione.
- La mancata dimostrazione del requisito alloggiativo costituisce una carenza documentale autonoma, non sanata dall'integrazione della comunicazione preventiva al Centro per l'impiego, e può giustificare il rigetto della tutela cautelare contro il provvedimento amministrativo.
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