Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14858/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/11/2020 del Tribunale di Vibo Valentia. Motivi sollevati: (1) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (contestazione comune a entrambi, lamentando carenza di motivazione del Tribunale sulla determinazione della pena); (2) il solo Salvatore Donato deduceva la mancata declaratoria della prescrizione, sostenendo che la prescrizione era già maturata anteriormente alla decisione di appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione proposto da Donato: tenuto conto del tempus commissi delicti (6 gennaio 2013) e dei termini ordinari di prescrizione (sette anni e mezzo), alla data della decisione in appello la prescrizione era già maturata per Donato. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nei confronti di Donato Salvatore perché il reato si è estinto per prescrizione; le statuizioni civili sono state confermate. Il ricorso di Nazzarena Staglianò è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che la censura sulla graduazione della pena fosse inidonea in cassazione, essendo la determinazione del quantum sanzionatorio rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (anche alla luce degli artt. 132 e 133 c.p.) e, oltretutto, la pena applicata era mite (solo multa). Conseguenze per Staglianò: condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 636, comma 1, c.p.

    Norma del codice penale che disciplina il fatto per cui gli imputati erano stati ritenuti responsabili; la Corte si riferisce al reato per individuare tempus commissi delicti e termini di prescrizione

  • art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020

    Riferimento formale per l'assunzione e la lettura delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; usato come base procedurale per la conclusione formulata dal P.G.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi che guidano la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena (pena base e valutazione delle circostanze), richiamati per affermare i limiti del sindacato di legittimità in Cassazione sulla congruità del quantum sanzionatorio

  • art. 616, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la conseguenza della declaratoria d'inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposizione circa il pagamento alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata a partire dal tempus commissi delicti e confrontata con i termini ordinari applicabili: se alla data della decisione di merito il termine è maturato, la declaratoria di estinzione del reato deve essere accolta anche in Cassazione.
  • La recidiva o altre circostanze personali possono incidere sui termini e sulla durata della pena e, indirettamente, sulla valutazione della prescrizione; la Corte ha specificato che la prescrizione non è maturata per la Staglianò tenuto conto della recidiva riconosciuta.
  • Il sindacato di legittimità sulla congruità del quantum della pena è limitato: la Corte di cassazione non riesamina liberamente la discrezionalità del giudice di merito sulla fissazione della pena, salvo che tale determinazione sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta.
  • Quando la pena inflitta è contenuta (ad es. sola multa non eccessiva), espressioni generiche di motivazione come "pena congrua" o richiamo alla gravità del fatto possono essere ritenute sufficienti, mentre una motivazione dettagliata è richiesta se la pena è di gran lunga superiore alla media edittale.
  • L'estinzione del reato per prescrizione estingue le conseguenze penali ma non necessariamente le pretese civili: le statuizioni civili possono essere confermate e liquidate separatamente.
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare l'imposizione di spese e il pagamento per la Cassa delle Ammende, valutati anche i profili di colpa emergenti dal ricorso.
  • Il Procuratore Generale può concludere in Cassazione chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; la Corte può accogliere tale richiesta quando risulta fondata sulla corretta contabilizzazione dei termini.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.