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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35813/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 4 febbraio 2026 della Corte d'appello di Bologna, che aveva confermato la condanna per tentato furto in privata dimora, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e applicazione della recidiva qualificata, alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 300 di multa. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della desistenza volontaria, riproponendo doglianze già sottoposte alla Corte d'appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata. Con il secondo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della prescrizione, sostenendo che il termine fosse maturato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico: la Corte d'appello aveva correttamente escluso la desistenza volontaria, poiché l'interruzione dell'apprensione del bene era stata determinata da una causa esterna, ossia l'intervento della persona offesa, che aveva bloccato l'imputato, già introdottosi nel cortile dell'abitazione, e chiamato le forze dell'ordine. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il reato, commesso il 13 gennaio 2018, ricadeva nella disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. In base al termine massimo di sette anni e sei mesi, con l'aggiunta del periodo di sospensione di un anno e sei mesi, la prescrizione sarebbe maturata il 13 gennaio 2027, quindi dopo la sentenza d'appello. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    la configurabilità della desistenza volontaria è esclusa allorché la rinuncia a portare a termine il furto sia stata determinata da cause esterne

    La desistenza volontaria non è configurabile quando l'interruzione dell'azione criminosa dipende da una causa esterna, quale l'intervento della persona offesa che blocca l'agente.

  • art. 157 c.p.

    dovendosi aggiungere al termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei (13 luglio 2025) il periodo di sospensione previsto dalla citata normativa pari ad un anno e mesi sei, con conseguente slittamento del termine finale al 13 gennaio 2027.

    Per il reato in esame il termine massimo di prescrizione è stato individuato in sette anni e sei mesi; al suo decorso va aggiunto il periodo di sospensione applicabile.

  • art. 159 c.p.

    la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi

    La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta nel 2017 si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 e non è stata abrogata retroattivamente dalle successive leggi indicate.

  • art. 616 c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La desistenza volontaria dal delitto tentato è esclusa quando l'interruzione dell'azione dipende da cause esterne alla volontà dell'agente, incluso l'intervento della persona offesa che impedisce il completamento del reato.
  • La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dall'art. 1 della legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e non è stata abrogata retroattivamente dalle leggi successive indicate nella decisione.
  • È generico il motivo di ricorso che ripropone doglianze già esaminate in appello senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiTentativoPrescrizione del reato

Testo integrale

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