Cassazione Penale, Ordinanza n. 30299/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato a mesi 8 di reclusione per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestando: 1) un vizio di motivazione sull'accertamento dell'elemento soggettivo, in particolare del dolo specifico richiesto dal reato; 2) un vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. In fatto, gli veniva attribuito, quale titolare di impresa individuale, di avere emesso fatture relative a cessioni di autovetture mai avvenute, al fine di consentire ai destinatari di evadere imposte sui redditi e IVA. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati e il ricorso inammissibile, valorizzando gli accertamenti della Guardia di finanza, le risultanze del PRA, la dichiarazione di un destinatario delle fatture e la motivazione della Corte territoriale sulla gravità del fatto e sui precedenti penali dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse adeguata sia quanto alla prova del dolo specifico nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sia quanto al diniego delle attenuanti generiche. In conseguenza dell'inammissibilità, è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Integra il delitto l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con finalità di evasione fiscale; è richiesto il dolo specifico, che può desumersi dalla consapevolezza che il destinatario userà la fattura per evadere le imposte.
Le circostanze attenuanti generiche non sono dovute e possono essere negate in assenza di elementi positivi; lo stato di incensuratezza, da solo, non è sufficiente a giustificarne il riconoscimento.
Richiamato come riforma che ha inciso sulla disciplina delle attenuanti generiche, rafforzando la necessità di elementi positivi per la concessione.
Norma di conversione della riforma citata in tema di attenuanti generiche.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo quando manchi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 3, n. 42819 del 01/10/2024, Rv. 287093
La consapevolezza che il destinatario intende usare la fattura per evadere le imposte integra il dolo specifico del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489
Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sull'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Massime di principio
- Nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il dolo specifico può essere desunto non solo dal perseguimento di un interesse personale dell'emittente, ma anche dalla consapevolezza che il destinatario utilizzerà il documento per finalità evasive.
- Ai fini della configurabilità del reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000, la prova della falsità delle operazioni può essere tratta da elementi oggettivi di riscontro, come verifiche amministrative sui passaggi di proprietà e dichiarazioni convergenti dei soggetti coinvolti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi valorizzabili e la gravità del fatto, non essendo sufficiente il solo precedente penale favorevole o l'incensuratezza.
- In sede di legittimità, la censura sul vizio di motivazione è inammissibile quando tende a sollecitare una nuova valutazione del fatto già compiutamente apprezzato dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo manchi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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