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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23156/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna per furto con strappo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque censure: 1) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo la particolare tenuità del fatto; 2) omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) erroneo mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; 4) violazione degli artt. 163 e 175 c.p. e vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione; 5) violazione dell'art. 56-bis l. 689/1981 e vizio di motivazione sul diniego delle pene sostitutive. La difesa ha depositato memoria, ma la Corte l'ha ritenuta non idonea a mutare l'esito dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sull'art. 131-bis c.p., sull'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e sui benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.; ha dichiarato inammissibile per aspecificità il motivo sulle pene sostitutive. La condanna per furto con strappo, già confermata in appello, resta ferma.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando l'imputato ha precedenti della stessa indole ostativi e quando la gravità concreta del fatto non consente di qualificare la condotta come tenue.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio, potendo rilevare anche il danno morale subito dalla persona offesa; nel caso concreto è stato valorizzato il disagio della vittima e l'assenza di prova del valore del bene sottratto.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena va valutata sulla base dei limiti di pena complessivi previsti dalla legge; il motivo è infondato quando tali limiti non risultano superati secondo la valutazione del giudice di merito.

  • art. 175 c.p.

    La non menzione della condanna segue i medesimi presupposti e limiti di operatività dei benefici di legge; il diniego è legittimo se il trattamento sanzionatorio complessivo non ne consente la concessione.

  • art. 56-bis l. 689/1981

    Le pene sostitutive possono essere negate con motivazione congrua; in cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito, altrimenti è aspecifica e inammissibile.

  • art. 609 c.p.p.

    null

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando l'imputato presenti precedenti specifici della stessa indole e la condotta sia connotata da concreta gravità, valutata anche in relazione alla persona offesa e alle modalità esecutive del fatto.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta in modo atomistico: il giudice deve considerare l'intero pregiudizio derivante dal reato, comprensivo anche del danno morale patito dalla vittima.
  • La concessione di attenuanti generiche e benefici di legge può essere legittimamente negata in presenza di precedenti penali, assenza di elementi positivi da valorizzare e gravità del fatto, purché la motivazione del giudice di merito sia logica e congrua.
  • In cassazione è inammissibile la censura sulle pene sostitutive che non si confronti in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito; il ricorso deve indicare specificamente gli errori della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende segue come conseguenza processuale tipica.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpostazioni?Impugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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