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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05851/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 promosso per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza della Commissione tributaria regionale. I ricorrenti lamentavano che il giudice dell’ottemperanza non avesse riconosciuto un residuo credito di euro 36,26 nei confronti della Camera di Commercio di Roma, somma rivendicata a titolo di spese successive alla sentenza del giudizio presupposto, in particolare per copia e notifica della sentenza e per la notifica dell’intimazione di pagamento. Nel ricorso per cassazione deducevano la violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 70 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2 d.m. 55/2014, sostenendo in sostanza che il giudice dell’ottemperanza avesse errato nel non liquidare tali esborsi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 70, comma 10, d.lgs. 546/1992, la sentenza resa in sede di ottemperanza è impugnabile in cassazione solo per inosservanza delle norme sul procedimento, comprensive degli errori in procedendo. Nel caso concreto, però, la censura investiva non un vizio processuale, bensì un error in iudicando relativo alla pretesa errata liquidazione degli esborsi sostenuti dai difensori antistatari nel giudizio presupposto. Poiché il vizio denunciato eccedeva i limiti del sindacato di legittimità consentito dalla norma speciale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente; nel caso è richiamato per la difesa in proprio dei ricorrenti.

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    il ricorso per cassazione contro la sentenza resa all’esito del giudizio di ottemperanza è ammesso solo per inosservanza delle norme del procedimento, quindi per errori in procedendo, non per censure di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla soccombenza e sulle spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente al merito della liquidazione degli esborsi.

  • art. 2 d.m. 55/2014

    invocato in relazione alla liquidazione dei compensi/spese; il richiamo è rimasto privo di ingresso per il limite oggettivo del sindacato di legittimità.

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    la violazione di legge è dedotta come motivo di ricorso, ma la Corte osserva che la censura concreta non integra un vizio processuale rilevante ai sensi dell’art. 70, comma 10, d.lgs. 546/1992.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

  • art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria, la sentenza è ricorribile per cassazione soltanto per violazione delle norme sul procedimento; sono quindi ammissibili solo censure che denuncino errori in procedendo del giudice dell’ottemperanza.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza quando la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, investe in realtà il merito della decisione, come l’erronea quantificazione o liquidazione di somme dovute.
  • Il perimetro del controllo di legittimità ex art. 70, comma 10, d.lgs. 546/1992 è speciale e restrittivo: non consente di riesaminare valutazioni sostanziali compiute dal giudice dell’ottemperanza.
  • La mancata costituzione dell’intimato consente di non provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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