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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09095/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per il mancato pagamento dell'imposta unica su concorsi e pronostici e scommesse, con irrogazione di sanzioni e interessi, in relazione all'annualità 2010. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente e annullato l'atto, ritenendo insussistente il presupposto soggettivo del tributo in capo al bookmaker. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010 e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, per avere il giudice di merito escluso che il bookmaker fosse soggetto passivo dell'imposta. La società resistente ha depositato memoria/proposta conciliativa, dichiarando di rinunciare ai motivi sul presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta, di riconoscere la debenza del tributo e la propria disponibilità al pagamento, chiedendo però chiarimenti e la fissazione di udienza; la Corte ha ritenuto non praticabile il rinvio d'udienza e ha esaminato il merito. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia: ha affermato che, secondo il quadro normativo e la giurisprudenza costituzionale e unionale richiamata, l'imposta unica colpisce l'attività di organizzazione e gestione delle scommesse e, per le annualità antecedenti al 2011, il bookmaker resta obbligato per tributo e interessi, mentre non sono dovute le sanzioni per obiettiva incertezza normativa fino all'intervento interpretativo del 2010.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva annullato l'avviso di accertamento per tributi e interessi, decidendo nel merito nel senso del parziale rigetto dell'originario ricorso della società contribuente limitatamente a tali voci. Ha invece confermato l'annullamento delle sanzioni, ritenendole non dovute per l'esistenza, fino alla norma interpretativa del 2010, di una condizione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 48-bis d.lgs. 546/1992

    La disciplina della conciliazione in udienza non è stata ritenuta applicabile al giudizio di cassazione nel caso concreto, e comunque le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220/2023 non operano per il presente giudizio perché non ancora applicabili ratione temporis.

  • art. 48 d.lgs. 546/1992

    conciliazione fuori udienza

    La Corte ha precisato che la norma riguarda la conciliazione fuori udienza e, come modificata nel 2023, si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto, non al giudizio in esame.

  • art. 48-ter d.lgs. 546/1992

    Richiamato solo per segnalare la disciplina del pagamento delle somme dovute e la riduzione al sessanta per cento del minimo in caso di conciliazione in Cassazione.

  • art. 4 d.lgs. 220/2023

    Le disposizioni del decreto si applicano ai giudizi instaurati dopo il 1 settembre 2024, salvo alcune eccezioni applicabili dal giorno successivo all'entrata in vigore; la Corte ha escluso l'applicabilità al presente processo della norma invocata per la conciliazione.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    Il soggetto passivo dell'imposta unica è chi gestisce, anche in concessione o senza concessione, concorsi pronostici e scommesse; il presupposto impositivo è collegato alla gestione dell'attività di gioco, non alla sola giocata.

  • art. 1, comma 66, l. 220/2010

    È norma di interpretazione autentica che chiarisce la soggettività passiva dell'imposta unica anche per chi gestisce scommesse in assenza o inefficacia della concessione e anche tramite mezzi telematici, per conto proprio o di terzi.

  • art. 16 d.m. economia e finanze 10 marzo 2006, n. 111

    È richiamato per indicare che il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.

  • art. 1, comma 644, lett. g), l. 190/2014

    È richiamato per il criterio di determinazione dell'imponibile forfetario dell'imposta unica.

  • art. 56 TFUE

    Le restrizioni alla libera prestazione dei servizi nel settore dei giochi possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, purché rispettino la proporzionalità; la normativa italiana è stata ritenuta compatibile con il diritto unionale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    In presenza di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero, le sanzioni amministrative non sono dovute.

Massime di principio

  • Nel tributo unico su concorsi pronostici e scommesse, il presupposto impositivo è l'attività di gestione e organizzazione del gioco, non la singola giocata: soggetto passivo è chi gestisce le scommesse, anche se opera senza concessione o per il tramite di intermediari.
  • La norma di interpretazione autentica sulla soggettività passiva dell'imposta unica si applica retroattivamente ai rapporti pendenti, ma, per le annualità anteriori al 2011, l'effetto transitorio può escludere la traslazione dell'imposta sulle ricevitorie già vincolate da precedenti assetti negoziali.
  • Per le annualità precedenti all'intervento chiarificatore del 2010, l'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero integra causa di esclusione delle sanzioni amministrative tributarie.
  • Nel giudizio di cassazione tributario, le modifiche normative sulla conciliazione non si applicano se non nei limiti temporali espressamente previsti dalla disciplina transitoria; non è consentito il mero rinvio d'udienza se non espressamente previsto.
  • La normativa italiana sull'imposta unica delle scommesse non è incompatibile con il diritto dell'Unione europea solo perché colpisce operatori stabiliti in altri Stati membri, purché l'imposizione sia riferita alla raccolta sul territorio nazionale e non introduca discriminazioni irragionevoli.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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