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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23586/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 28/07/2023 che ha rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per associazione mafiosa (art. 416-bis) e numerose estorsioni. Il difensore deduceva: 1) carenza di autonoma motivazione del Tribunale del riesame rispetto all'ordinanza genetica e insufficiente valutazione della gravità degli indizi (si sostiene che le accuse si fondano sostanzialmente su poche intercettazioni, assenza di denunce delle presunte vittime e assenza di procedimenti a carico del ricorrente); 2) mancanza di specifica motivazione sulle esigenze cautelari e sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati-fine (in particolare l'imputazione di essere il mandante di Gennaro Rosario nelle estorsioni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito adeguata e congrua motivazione, ripercorrendo le risultanze istruttorie (intercettazioni, ruolo organizzativo, pregressa condanna per 416-bis, collegamenti criminali recenti) e collegandole alle esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio, rischio di fuga, stabilità di affiliazione). La Corte ha ricordato i limiti del controllo di legittimità nei procedimenti de libertate (verifica dei vizi argomentativi minimi, senza riesame del merito). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per responsabilità nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 273 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola il procedimento cautelare; la Corte richiama la nozione di "gravi indizi" quale requisito per la custodia, precisando che non equivale al grado di prova richiesto per la sentenza definitiva ma richiede elementi idonei a realizzare una elevata probabilità.

  • art. 606, co.1, lett. c) e e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; qui invocate per dedurre violazioni e vizi di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza relativa alla motivazione delle ordinanze cautelari; la Corte valuta che la normativa non impone formalismi ma esige che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione del giudicante.

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Riguarda l'obbligo di motivazione delle ordinanze cautelari; la Corte chiarisce che l'autonoma valutazione del giudice di merito deve risultare nell'atto ma non richiede la riscrittura integrale delle circostanze di fatto.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, conservazione delle prove, ecc.). La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente correlato le esigenze cautelari ai gravi indizi emersi.

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sul grado di prova necessario per la decisione di merito (fatti certi, gravi, precisi e concordanti); la Corte distingue tale parametro più rigoroso dal diverso concetto di "gravi indizi" per le misure cautelari.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione mafiosa, contestato al ricorrente; la Corte ha valorizzato la pregressa condanna e la posizione di rilievo nel sodalizio come elementi rilevanti ai fini cautelari.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47 (novellamento art. 292 co.1 lett. c))

    Richiamata per spiegare l'obbligo di autonoma valutazione nelle ordinanze cautelari; la Corte interpreta la modifica come esplicitazione dell'obbligo di motivare l'effettiva valutazione del giudice, non come introduzione di un mero formalismo.

Massime di principio

  • In sede di cassazione su misure cautelari personali il controllo è limitato a verificare la presenza e la logicità minima della motivazione; non è consentito un riesame del merito o una nuova valutazione delle prove.
  • L'obbligo di "autonoma valutazione" da parte del giudice del riesame richiede che dall'atto emerga l'effettiva valutazione delle risultanze, ma non impone che si riscriva integralmente ogni circostanza fattuale; una ripresa e spiegazione delle ragioni giustificative è sufficiente.
  • La nozione di "gravi indizi di colpevolezza" per l'emissione di misure cautelari è meno rigorosa del criterio probatorio richiesto per la condanna definitiva: è sufficiente un elemento idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità.
  • Le esigenze cautelari devono essere concretamente correlate agli indizi emersi (es. pericolosità della condotta, ruolo organizzativo, rischio di inquinamento probatorio, rischio di fuga); la giustificazione concreta di tali rischi rende legittima la custodia in carcere.
  • Intercettazioni, pregresse condanne e posizione gerarchica nel sodalizio mafioso costituiscono elementi rilevanti per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, anche in assenza di denunce formali delle vittime.
  • La mera prospettazione alternativa proposta dalla difesa non è idonea a far ritenere insufficiente la motivazione del giudice del riesame se quest'ultimo ha fornito un percorso logico e congruo delle proprie valutazioni.

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