Cassazione Penale, Sentenza n. 17640/2024 del 03/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Il ricorrente deduceva: 1) illegalità della pena sostenendo errore nel calcolo della pena finale; 2) errata qualificazione giuridica del fatto nel capo B, chiedendo che si tratti di furto con violenza sulle cose e non di rapina; 3) omissione di pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per mancata individuazione degli autori; 4) illegittimità della confisca dei beni rinvenuti nell'abitazione in quanto beni di famiglia e di cui avrebbe avuto titolo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti non rientrano nei limiti fissati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. per l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento. In particolare: la pena contestata resta nella cornice edittale prevista dall'art. 628 c.p.; non sussiste un errore di qualificazione manifestamente evidente perché dagli atti risultano violenza e sottrazione di orologi e borsello; la presunta omissione di verifica ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi tassativi di cui all'art. 448 comma 2-bis; la confisca dei beni è stata ritenuta legittima trattandosi di profitto dei reati e l'imputato non ha giustificato il possesso. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Regola il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e i criteri di riduzione della pena in caso di accordo
Limita l'impugnazione in Cassazione delle sentenze di patteggiamento ai soli motivi espressamente indicati: espressione di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra domanda e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena
Fornisce la sanzione edittale per la rapina aggravata; la Corte ha valutato che la pena indicata rientra nei limiti legali e non è perciò illegale
Stabilisce i limiti dell'aumento della pena per reati in continuazione; la Corte ha rilevato che gli aumenti applicati non superano i limiti di legge
Norma richiamata dal ricorrente in tema di presunto proscioglimento; la Corte ha ritenuto che l'eventuale censura non rientra fra i motivi tassativi impugnabili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis
Richiamato in relazione alla trattazione delle memorie e alla possibile esclusione dell'udienza orale nelle decisioni camerali previste per determinati procedimenti
Prevede le conseguenze per l'inammissibilità dell'impugnazione, tra cui la condanna alle spese processuali e possibilità di sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- Le impugnazioni in Cassazione delle sentenze di patteggiamento sono fortemente limitate: possono contestare soltanto i motivi tassativamente previsti dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p.
- La deduzione di un'errata qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto e privo di margini di opinabilità, ossia quando la qualificazione contenuta nella sentenza risulta palesemente incongrua rispetto al capo di imputazione
- La censura sull'illegalità della pena non è fondata se la pena applicata rientra nell'intervallo edittale previsto dalla norma incriminatrice e rispetta i limiti previsti per eventuali aumenti e per le riduzioni del rito
- La confisca del profitto dei reati è legittima quando i beni acquisiti risultano riconducibili al reato e l'imputato non fornisce giustificazione circa la loro provenienza
- Non tutti i vizi procedurali o di merito sono impugnabili in cassazione dopo un patteggiamento; molte censure restano inammissibili se non rientrano nelle fattispecie tassative previste dalla legge
- Proporre ricorsi inammissibili può determinare l'onere delle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie se l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente
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