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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17640/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Il ricorrente deduceva: 1) illegalità della pena sostenendo errore nel calcolo della pena finale; 2) errata qualificazione giuridica del fatto nel capo B, chiedendo che si tratti di furto con violenza sulle cose e non di rapina; 3) omissione di pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per mancata individuazione degli autori; 4) illegittimità della confisca dei beni rinvenuti nell'abitazione in quanto beni di famiglia e di cui avrebbe avuto titolo

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti non rientrano nei limiti fissati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. per l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento. In particolare: la pena contestata resta nella cornice edittale prevista dall'art. 628 c.p.; non sussiste un errore di qualificazione manifestamente evidente perché dagli atti risultano violenza e sottrazione di orologi e borsello; la presunta omissione di verifica ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi tassativi di cui all'art. 448 comma 2-bis; la confisca dei beni è stata ritenuta legittima trattandosi di profitto dei reati e l'imputato non ha giustificato il possesso. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regola il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e i criteri di riduzione della pena in caso di accordo

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita l'impugnazione in Cassazione delle sentenze di patteggiamento ai soli motivi espressamente indicati: espressione di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra domanda e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena

  • art. 628, comma 3 n. 1 c.p.

    Fornisce la sanzione edittale per la rapina aggravata; la Corte ha valutato che la pena indicata rientra nei limiti legali e non è perciò illegale

  • art. 81 c.p.

    Stabilisce i limiti dell'aumento della pena per reati in continuazione; la Corte ha rilevato che gli aumenti applicati non superano i limiti di legge

  • art. 129 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di presunto proscioglimento; la Corte ha ritenuto che l'eventuale censura non rientra fra i motivi tassativi impugnabili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis

  • art. 611, primo comma c.p.p.

    Richiamato in relazione alla trattazione delle memorie e alla possibile esclusione dell'udienza orale nelle decisioni camerali previste per determinati procedimenti

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per l'inammissibilità dell'impugnazione, tra cui la condanna alle spese processuali e possibilità di sanzioni pecuniarie

Massime di principio

  • Le impugnazioni in Cassazione delle sentenze di patteggiamento sono fortemente limitate: possono contestare soltanto i motivi tassativamente previsti dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p.
  • La deduzione di un'errata qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto e privo di margini di opinabilità, ossia quando la qualificazione contenuta nella sentenza risulta palesemente incongrua rispetto al capo di imputazione
  • La censura sull'illegalità della pena non è fondata se la pena applicata rientra nell'intervallo edittale previsto dalla norma incriminatrice e rispetta i limiti previsti per eventuali aumenti e per le riduzioni del rito
  • La confisca del profitto dei reati è legittima quando i beni acquisiti risultano riconducibili al reato e l'imputato non fornisce giustificazione circa la loro provenienza
  • Non tutti i vizi procedurali o di merito sono impugnabili in cassazione dopo un patteggiamento; molte censure restano inammissibili se non rientrano nelle fattispecie tassative previste dalla legge
  • Proporre ricorsi inammissibili può determinare l'onere delle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie se l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente

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