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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24870/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 377-bis c.p., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. I motivi di ricorso, per come riassunti nell'ordinanza, erano due: da un lato, contestazioni sulla ricostruzione della responsabilità penale, formulate però come richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio e di una ricostruzione alternativa dei fatti; dall'altro, doglianze sul trattamento sanzionatorio, con riferimento specifico alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che le censure non si confrontano realmente con la motivazione della sentenza d'appello, giudicata ampia, analitica e logica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla responsabilità mirassero soltanto a ottenere una non consentita rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Anche il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato giudicato generico e non confrontato con la motivazione della Corte territoriale sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 377-bis c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sulla responsabilità.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Indicata come aggravante del reato contestato e già ritenuta in sentenza di merito; non oggetto di specifica censura accolta in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né la proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica, analitica e adeguata.
  • Le censure sulla responsabilità penale devono confrontarsi specificamente con gli argomenti della decisione impugnata; il mancato confronto con il percorso argomentativo del giudice di merito rende il motivo non scrutinabile in cassazione.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, ivi compresa la mancata concessione delle attenuanti generiche, devono essere sviluppate in modo puntuale e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; censure generiche sono inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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