Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 917/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: A.1) per l’annullamento: - della nota prot. 29/7/2025.0375168.U del 29 luglio 2025 del Comune di Genova con la quale è stata comunicata, all'esito del procedimento di verifica di congruità dell'offerta, l'esclusione del raggruppamento costituendo con Rina Consulting S.p.A., MTS Engineering S.r.l., GIS Design S.r.l. e Progen S.r.l. dal lotto 2 (oltre che dal lotto 1) della gara europea n. G06703, di cui alla procedura aperta telematica ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 indetta con DD n. 2508 del 24/04/2025, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, due lotti, per il servizio di architettura e ingegneria consistente nell'effettuazione del censimento (livello 0), delle ispezioni visive e relative schede di difettosità (livello 1) e dell'attribuzione della classe d'attenzione (livello 2), e del servizio di ripetizione delle ispezioni visive, schede di difettosità e rideterminazione della classe d'attenzione, incluse tutte le operazioni propedeutiche agli stessi, secondo le Linee Guida Ponti, dei viadotti di competenza del comune di Genova - Annualità 2025-2026-2027 (Lotto 2: CIG B6ACEC15F4) e della Relazione Conclusiva del Responsabile del Procedimento per il Lotto 2 Rep. NP 1829.I del 25 luglio 2025 ivi richiamata ma non ostesa; - della nota prot. 05/08/2025.0389911.U del 5 agosto 2025 del Comune di Genova con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione del lotto n. 2 (CIG Lotto 2 B6ACEC15F4 - Gara telematica G06703) al “RTI CONSORZIO STABILE RESILIA/ GR CONSULTING SRL/ Aisico S.r.l./ Progetti e Servizi/ FORTE S.r.l./ S.E.M.A S.r.l.”; - della Determinazione Dirigenziale n. 4418 del 31 luglio 2025 (pubblicata il 12 agosto 2025) di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto; - nei limiti dell'interesse, di tutti gli atti e documentazione della procedura di gara (indicati al punto 2 del disciplinare) ivi compresi i verbali (dell'11, 19 e 30 giugno 2025 e del 1, 2, 3 e 28 luglio 2025) e il disciplinare, il capitolato speciale, l'analisi prezzi e l'elenco prezzi nella parte in cui si ritenga sia previsto che non è possibile ridurre le stime del tempo dedicato all'attività (NP05) indicata nell'Analisi prezzi; - della nota prot. 8/8/2025.0395876.U dell'8 agosto 2025 del Comune di Genova con la quale è stata respinta l'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione del raggruppamento costituendo con Rina Consulting S.p.A., MTS Engineering S.r.l., GIS Design S.r.l. e Progen S.r.l. dal lotto 2; - nei limiti dell'interesse, della nota prot. 12/8/2025.0401000.U del 12 agosto 2025 del Comune di Genova con la quale è stata riscontrata l'istanza di accesso agli atti nella parte in cui si dovesse ritenere che, laddove si afferma che “essendo codesto spett.le Raggruppamento ancora in termini per impugnare l'esclusione comminata con nota del 29/07/2025 prot. n. 375168, verrà resa disponibile, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del Codice, la documentazione ivi prevista”, non è stata accolta integralmente l'istanza di accesso “delle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e dei verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti del Lotto 2”, “delle offerte e dei verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, nonché dati e informazioni a questa presupposti sempre per il Lotto 2”, “dei verbali e delle richieste formulate dalla Stazione appaltante rispetto alla verifica della anomalia dell'offerta di tutti gli altri concorrenti partecipanti al Lotto 2, nonché di tutti i giustificativi eventualmente dagli stessi forniti” e “di ogni altro atto afferente alla procedura del Lotto 2”; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ancorché non conosciuto; A.2) nonché per: - l’accertamento del diritto a conseguire l'aggiudicazione del lotto 2 della procedura di gara in favore delle società ricorrenti, con conseguente stipula del contratto con il raggruppamento costituendo con Rina Consulting S.p.A., MTS Engineering S.r.l., GIS Design S.r.l. e Progen S.r.l.; - per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro del raggruppamento costituendo ricorrente nel contratto medesimo; - per la condanna dell'Amministrazione, qualora venga stabilito di mantenere in vita il contratto eventualmente stipulato e negato il subentro, all'integrale risarcimento del danno che potrà emergere in corso di causa e, in particolare, nel mancato utile e nel danno curriculare; - per la condanna del Comune di Genova ad ostendere la summenzionata documentazione richiesta con istanza dell'8 agosto 2025 non ancora resa disponibile ex art. 116 c.p.a. (non risultando decisioni in merito a eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, indicate dagli operatori ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a) del d.lgs. 36/2023) o (ove si ritenga applicabile) ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023; - nonché in via istruttoria, ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a., per l’ordine alla stazione appaltante di esibire in giudizio la documentazione indicata nell'istanza di accesso agli atti dell'8 agosto 2025; B) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da RINA CONSULTING S.P.A. il 15.12.2025: B.1) per l’annullamento: - della nota c_d969.Comune di Genova - Rep. NP 30/10/2025.0002601.I avente ad oggetto “Relazione esplicativa dei profili di incongruità dell’offerta esclusa, in ottemperanza all’Ordinanza del TAR Liguria n. 253 del 6/10/2025 emessa nel ricorso promosso dalle Società Rina Consulting S.p.A., MTS Engineering S.r.l., GIS Design S.r.l. e Progen S.r.l per l’annullamento , della nota prot. 29/07/2025.0375168.U del 29 luglio 2025 del Comune di Genova” depositata nel presente giudizio in data 30 ottobre 2025; - della nota Prot. 25/11/2025.0601558.U del 25 novembre 2025 del Responsabile area gare lavori del Comune di Genova e del contratto stipulato con atto repertorio n. 69320 del 25 novembre 2025 tra il Comune di Genova e l’aggiudicatario RTI Consorzio Stabile Resilia/GR Consulting S.r.l./ Aisico S.r.l./ Progetti e Servizi S.r.l./ Forte S.r.l./ S.E.M.A S.r.l.; B.2) per l’accertamento: - del diritto a conseguire l’aggiudicazione del lotto 2 della procedura di gara in favore delle società ricorrenti, con conseguente stipula del contratto con il raggruppamento costituendo con Rina Consulting S.p.A., MTS Engineering S.r.l., GIS Design S.r.l. e Progen S.r.l.; - e per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e conseguente subentro del raggruppamento costituendo ricorrente nel contratto medesimo; - per la condanna dell’Amministrazione, qualora venga stabilito di mantenere in vita il contratto stipulato e negato il subentro, all’integrale risarcimento del danno che potrà emergere in corso di causa e, in particolare, nel mancato utile e nel danno curriculare non inferiore al 10% del valore del contratto; - per la condanna del Comune di Genova ad ostendere la summenzionata documentazione richiesta con istanza dell’8 agosto 2025 non ancora resa disponibile ex art. 116 c.p.a. (non risultando decisioni in merito a eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, indicate dagli operatori ai sensi dell’art. 35, co. 4, lett. a) del d.lgs. 36/2023) o (ove si ritenga applicabile) ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023; - con istanza istruttoria, ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a. affinché alla stazione appaltante sia ordinata la produzione in giudizio della summenzionata documentazione indicata nell’istanza di accesso agli atti dell’8 agosto 2025.

Giustizia amministrativa202501049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dal lotto 2 di una gara per servizi di architettura e ingegneria, successiva aggiudicazione al concorrente graduato dopo lo scorrimento, diniego parziale di accesso e relazione esplicativa depositata in giudizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il raggruppamento, terzo classificato nel lotto 2 di una gara per il censimento e l'ispezione di ponti e viadotti, è stato sottoposto a verifica di anomalia per avere superato le soglie previste dal disciplinare. L'offerta prevedeva un ribasso dell'85% e, per la voce NP05 relativa alla preparazione delle aree di intervento, tempi di esecuzione di 12 minuti per 972 campate su 1.192, rispetto alle due ore stimate dalla lex specialis. Il Comune ha ritenuto incongrua l'offerta anche perché non risultava considerato il costo di 8.640 euro relativo al personale RFI per le ispezioni sui cavalcaferrovia (voce NP14). La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 41, 108 e 110 del d.lgs. 36/2023 e del disciplinare, violazione dei principi di proporzionalità e massima partecipazione, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e irragionevolezza. Ha sostenuto che la verifica fosse stata parcellizzata anziché complessiva, che l'eventuale maggiore costo delle prestazioni secondarie potesse essere assorbito dall'utile dichiarato di euro 103.150, che il Comune avrebbe dovuto richiedere ulteriori chiarimenti, che la stima di due ore fosse irragionevole e che le attività NP14 potessero essere ricomprese negli imprevisti. Con i motivi aggiunti ha contestato la relazione esplicativa depositata dal Comune in ottemperanza all'ordinanza istruttoria, deducendo motivazione postuma. Ha inoltre chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro, il risarcimento del danno e l'accesso alla documentazione di gara.

La decisione

Il TAR ha respinto le censure contro l'esclusione. Ha ritenuto che la stima di due ore per campata prevista dalla lex specialis fosse paradigmatica e riducibile soltanto mediante giustificazioni adeguate, e comunque ragionevole alla luce delle condizioni di occlusione documentate per numerose campate. La congruità deve essere valutata in relazione alla concreta struttura dell'offerta e non può essere desunta dalla sola esperienza dell'operatore. Il tempo di 12 minuti per la preparazione del sito, applicato al 90% circa delle campate, è stato giudicato obiettivamente incongruo e tale da rendere materialmente inattuabile la prestazione principale, che presuppone l'accesso dei tecnici ai ponti. Il giudice ha ritenuto decisivo e assorbente tale profilo, senza necessità di esaminare ulteriormente l'omessa contabilizzazione della voce NP14. Ha escluso che fosse necessario un ulteriore soccorso istruttorio, rilevando che l'amministrazione aveva potuto decidere sulla base di un'incongruità manifesta e che, comunque, la ricorrente non aveva dimostrato in giudizio la presenza di 972 campate prive di necessità preparatorie né la possibilità di completare le attività in 12 minuti. Le fotografie prodotte riguardavano soltanto 12 campate; il preventivo della ditta specializzata era privo di data, non spiegava la tempistica indicata, riguardava il solo sfalcio e non la rimozione dei materiali. La documentazione comunale aveva invece evidenziato oltre 200 campate in condizioni tali da richiedere attività preparatorie più impegnative. La relazione esplicativa non è stata qualificata come motivazione postuma, essendo stata depositata in risposta a un ordine istruttorio del Collegio e avendo natura di contributo istruttorio processuale. Essa ha inoltre mostrato che, anche accedendo alla tesi della ricorrente sull'impiego dell'utile per sostenere maggiori costi, l'offerta sarebbe risultata in perdita secondo scenari non contestati nel merito. La domanda di annullamento dell'aggiudicazione è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, conseguente alla legittimità dell'esclusione. Sono state respinte le domande di accertamento del diritto all'aggiudicazione, di inefficacia e subentro e di risarcimento, per mancanza di illegittimità dell'aggiudicazione e di ingiustizia del danno. L'istanza di accesso è stata respinta per la parte non già accolta con la precedente ordinanza ex art. 116 c.p.a. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori in favore del Comune e in pari importo in favore del controinteressato costituito.

Norme richiamate

  • art. 41 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla determinazione dei costi della manodopera e alla struttura economica dell'offerta.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale disciplina pertinente ai criteri di aggiudicazione e alla verifica dell'offerta.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale disciplina della verifica di anomalia dell'offerta; il giudice ha ritenuto legittima l'esclusione per l'inattuabilità concreta delle prestazioni offerte.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la disciplina della disponibilità della documentazione di gara e dell'accesso nell'ambito della procedura di affidamento.

  • art. 116 c.p.a.

    Applicato per la domanda di accesso endoprocessuale; l'istanza è stata accolta solo limitatamente ad alcuni atti con precedente ordinanza e respinta per la parte residua.

  • artt. 64 e 65 c.p.a.

    Richiamati per le istanze istruttorie di acquisizione della documentazione di gara.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione dell'udienza di merito senza concessione della misura cautelare, con contestuale ordine istruttorio.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale norma processuale applicabile alla decisione.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Nella verifica di anomalia, la stazione appaltante deve valutare l'offerta nella sua concreta struttura complessiva, ma può fondare l'esclusione anche su un singolo profilo decisivo quando esso renda materialmente inattuabile una prestazione essenziale e propedeutica all'oggetto principale dell'appalto.
  • Una stima temporale contenuta nella lex specialis può avere valore paradigmatico e non inderogabile; tuttavia, la sua significativa riduzione deve essere sorretta da giustificazioni specifiche, verificabili e coerenti con le caratteristiche delle singole prestazioni e dei luoghi di esecuzione.
  • La congruità dell'offerta deve essere dimostrata con riferimento all'offerta concretamente presentata e non può essere desunta dalla sola esperienza o qualificazione dell'operatore economico.
  • Il soccorso istruttorio o l'interlocuzione successiva nella verifica di anomalia non sono necessari quando l'incongruità risulti manifesta e decisiva; in ogni caso, l'operatore deve fornire in giudizio elementi probatori idonei a dimostrare la sostenibilità dell'offerta, non potendo limitarsi ad allegazioni generiche o a documentazione incompleta.
  • Una relazione depositata dalla stazione appaltante in risposta a uno specifico ordine istruttorio del giudice costituisce contributo istruttorio processuale e non integra motivazione postuma, purché non sostituisca il nucleo essenziale della motivazione dell'atto impugnato ma chiarisca i profili già posti a fondamento della decisione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSoccorso istruttorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.