Cassazione Civile, Ordinanza n. 30502/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia, per come emerge esclusivamente dalla decisione di legittimità, riguarda un giudizio civile definito con sentenza della corte d'appello di Venezia, avverso la quale una parte ha proposto ricorso principale per cassazione e la controparte ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale. Nel ricorso principale il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata in data 29/10/2021, ma non aveva depositato entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la relata di notificazione della sentenza, limitandosi a produrre copia autentica della decisione con attestazione di conformità. La controricorrente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per tale omissione. Il ricorrente ha poi depositato la relata in data 12/9/2023, quindi tardivamente. La Corte ha rilevato la medesima mancanza anche nel ricorso incidentale, non essendo la relata stata prodotta neppure dalla parte incidentale né risultando dagli atti a disposizione del giudice. I motivi sostanziali della lite decisa nei precedenti gradi non sono ricostruibili dal testo dell'ordinanza, che decide solo su un profilo processuale preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, ritenendo violato l'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. perché, essendo stata allegata la notificazione della sentenza impugnata, era onere del ricorrente depositare nei termini la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, onere non assolto. La successiva produzione della relata è stata considerata tardiva e quindi inidonea a sanare l'omissione. La Corte ha inoltre escluso che la mancata produzione potesse essere superata nel caso concreto, poiché il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente ha compensato integralmente le spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
Quando il ricorrente deduce o allega la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare entro il termine di legge la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; l'omissione comporta improcedibilità del ricorso, non sanabile con deposito tardivo ex art. 372 c.p.c.
Anche il controricorrente ricorrente incidentale è gravato dal medesimo onere di produzione della documentazione necessaria ai fini dell'improcedibilità/procedibilità del ricorso incidentale.
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare; se la notificazione del ricorso interviene oltre tale termine, l'omissione del deposito della relata di notifica della sentenza determina improcedibilità.
In mancanza di allegazione della notificazione della sentenza, opera il termine lungo di impugnazione; nel caso concreto, però, la notificazione della sentenza era stata espressamente allegata.
La produzione successiva della relata di notificazione non consente di recuperare l'omissione del deposito effettuato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., quando la parte abbia già allegato la notificazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di improcedibilità sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Serve come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la parte che dichiari o comunque alleghi la notificazione della sentenza impugnata assume l'onere di depositare, nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza corredata dalla relata di notificazione; la mancata produzione determina improcedibilità.
- L'omissione del deposito della relata di notificazione non è sanata da una produzione tardiva successiva al termine di legge, neppure attraverso il meccanismo dell'art. 372 c.p.c., quando la documentazione fosse necessaria per verificare la tempestività dell'impugnazione.
- L'improcedibilità può essere esclusa solo se dagli atti già disponibili risulti comunque la notificazione della sentenza e sia possibile verificare tempestivamente il rispetto del termine breve; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
- L'onere di produzione documentale grava anche sulla parte che propone ricorso incidentale, quando anch'essa si trovi nella medesima situazione processuale relativa alla notificazione della sentenza impugnata.
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