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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30625/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Messina che li aveva riconosciuti responsabili, in concorso, del reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari (art. 110 c.p., art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998) per aver organizzato e celebrato, dietro compenso, un matrimonio fittizio tra Valentina DEMARCO e lo straniero Mohamed Ilyes HIMRI (27/09/2016), nonché della fattispecie di falso ideologico per induzione (riferito al rilascio della carta di soggiorno familiare UE) in relazione alla dichiarazione sottoscritta il 13/10/2016 e alla successiva condotta volta a indurre la presentazione in Questura che ha portato al rilascio del titolo. I ricorsi in Cassazione denunciavano vizi di motivazione e travisamento delle prove: contestazione della rilevanza di condotte posteriori al matrimonio, della mancata prova che la DEMARCO si fosse effettivamente recata in Questura, dell'assenza di profitto per i singoli imputati e dell'inutilità del matrimonio alla luce della normativa sulla convivenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi per carenza di specificità e motivazione nei censure presentate. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito: il matrimonio fittizio contratto dietro compenso integra il reato di favoreggiamento della permanenza illegale; la dichiarazione sottoscritta il 13/10/2016 e le successive pressioni per far presentare la DEMARCO in Questura sono compatibili con il falso ideologico per induzione e con la causazione del rilascio della carta familiare UE. Conseguentemente sono state confermate, nella sostanza, le condanne pronunciate in primo e secondo grado (pena rideterminata in Appello per ciascuno), ed i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Usato per contestare il concorso di persone nel reato: più soggetti hanno collaborato alla realizzazione dell'illecito (matrimonio fittizio e atti successivi).

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998

    Norma sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: la Corte conferma che contrarre matrimonio, dietro compenso, con straniero irregolare per consentirne la permanenza integra il reato.

  • art. 476 c.p. (falso ideologico per induzione) e correlati

    artt. 48-479 cod. pen. in relazione all'art. 476, secondo comma, cod. pen.

    Il rilascio di un provvedimento amministrativo che si fonda su attestazioni false può configurare falso ideologico per induzione a carico di chi ha indotto il pubblico ufficiale; non è decisiva l'autenticazione della firma se la dichiarazione ha effettivamente indotto il provvedimento.

  • L. 20 maggio 2016, n. 76

    I. 20 maggio 2016, n. 76 (riforma su cittadinanza/ convivenza familiare)

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere che bastasse la dichiarazione di convivenza; la Corte osserva tuttavia che la scelta pratica degli imputati di celebrare il matrimonio non esclude la rilevanza penale della condotta scelta per conseguire il titolo.

Massime di principio

  • Contrarre un matrimonio simulato, dietro corrispettivo economico, con uno straniero irregolare può integrare il reato di favoreggiamento dell'immigrazione: la mera celebrazione del matrimonio è atto idoneo se finalizzato a consentire l'ottenimento di un titolo di soggiorno.
  • Le condotte successive alla celebrazione (es. produzione di dichiarazioni, pressioni per presentarsi in Questura) possono concorrere a integrare e completare il disegno criminoso e sono rilevanti ai fini della responsabilità concorrente.
  • Il falso ideologico per induzione si configura quando un privato produce attestazioni false che inducono un pubblico ufficiale a emettere un provvedimento; l'assenza di autenticazione della firma non esclude la rilevanza del documento se ha comunque indotto il provvedimento.
  • Il ruolo di 'reclutatore', 'interprete' o 'testimone' può fondare il concorso nel reato se emergono elementi di consapevolezza e di utilità economica o collaborativa nella realizzazione del fatto.
  • In sede di Cassazione, censure generiche, non supportate da motivazioni e prove specifiche, sono frequentemente dichiarate inammissibili: è necessario contestare con precisione i profili di diritto e di fatto e spiegare il travisamento o la illogicità della motivazione dei giudici di merito.

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