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Sentenza

Sentenza n. 289/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento in parte qua dell’autorizzazione n. Prt.G. 0010704/2025 trasmessa dal Comune di Sarno in data 12 marzo 2025 e rilasciata per la realizzazione di un intervento su un preesistente impianto di proprietà della INWIT sito in Sarno in Frazione Episcopio su area privata di cui alla S.C.I.A. presentata dalla Wind Tre in data 29.10.2024, limitatamente alla parte in cui pone (punto j delle prescrizioni) l’obbligo di versamento del Canone Unico patrimoniale, inclusa la richiesta di pagamento del CUP ivi acclusa; b) del provvedimento prot. Prt.G. 0014894/2025 - U - 07/04/2025 con il quale il Comune di Sarno, in risposta alla nota di riscontro presentata dalla società in data 31.03.2025, conferma la legittimità della prescrizione imposta all’atto autorizzativo impugnato sub a); c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi incluso e ove possa occorrere il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina nel Comune di Sarno del Canone Unico Patrimoniale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sarno n. 26 del 30.04.2021 e gli atti ad esso conseguenziali.

Giustizia amministrativa202500775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prescrizione dell’autorizzazione comunale che impone il pagamento del canone unico patrimoniale, confermata da successivo provvedimento comunale, nonché, ove occorrente, il regolamento comunale sul canone

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’autorizzazione comunale relativa alla realizzazione di un intervento su un preesistente impianto di telefonia mobile sito su area privata, limitatamente alla prescrizione che imponeva il versamento annuale del canone unico patrimoniale previsto dall’art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019, oltre al successivo atto con cui il Comune aveva confermato la legittimità della prescrizione. La ricorrente ha sostenuto che la previsione costituisse una condizione autoritativa apposta all’esercizio del potere autorizzatorio e che, pertanto, la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, qualificando la controversia come relativa all’obbligo patrimoniale di pagamento del canone.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che la prescrizione impugnata, nonostante la denominazione formale, costituisse un mero richiamo all’obbligo legale di pagamento del canone e non una condizione funzionale al rilascio o alla validità dell’autorizzazione, che restava autonomamente efficace. La contestazione riguardava quindi non le modalità di esercizio del potere autorizzatorio, ma l’esistenza del presupposto legale dell’imposizione. Il Collegio ha escluso la giurisdizione amministrativa e ha distinto tra l’eventuale canone quale corrispettivo per l’occupazione di spazio pubblico, controversia devoluta al giudice ordinario, e il canone previsto dall’art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019, dovuto dagli operatori di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica. Quest’ultimo è stato qualificato come prestazione patrimoniale collegata allo svolgimento di un’attività economica di pubblica utilità e, quindi, come imposizione di natura tributaria. La controversia è stata conseguentemente devoluta alla giurisdizione tributaria. Le spese sono state compensate in ragione delle difficoltà e dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 831-bis, l. 160/2019

    gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 € per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente

    Il canone previsto per gli operatori di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica non è stato qualificato come corrispettivo per l’occupazione di suolo pubblico, ma come prestazione patrimoniale di natura tributaria, collegata allo svolgimento di un’attività economica di pubblica utilità mediante un’infrastruttura di comunicazione elettronica.

  • art. 1, comma 831, l. 160/2019

    Il canone previsto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture è stato distinto dal canone di cui al comma 831-bis, in quanto configurato come corrispettivo patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico.

  • d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021

    La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019.

  • art. 363-bis c.p.c.

    È richiamato in relazione al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione disposto da una Corte di giustizia tributaria su una questione analoga di giurisdizione.

Massime di principio

  • La contestazione di un obbligo patrimoniale non rientra nella giurisdizione amministrativa quando la relativa previsione, anche se formalmente inserita tra le prescrizioni di un’autorizzazione, non costituisce una condizione per il rilascio o per la validità del titolo, ma si limita a richiamare un obbligo direttamente derivante dalla legge.
  • Quando la controversia riguarda l’esistenza del presupposto legale per l’imposizione di un canone e non le modalità di esercizio del potere autorizzatorio, la cognizione appartiene al giudice competente sulla natura del canone, non al giudice amministrativo.
  • Il canone unico patrimoniale dovuto dagli operatori di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019 ha natura tributaria, poiché è collegato allo svolgimento di un’attività economica di pubblica utilità mediante un’infrastruttura di comunicazione elettronica e non costituisce il corrispettivo dell’occupazione di suolo pubblico.
  • La controversia relativa alla debenza del canone previsto dall’art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019 appartiene alla giurisdizione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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