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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26731/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato contestato, e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. I tre motivi dedotti riguardavano: la pretesa insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; l'omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e aspecifico, perché non indicava gli elementi posti a base delle censure e non si correlava alle ragioni della decisione impugnata. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha inoltre rilevato che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, facendo riferimento ad elementi personali e fattuali ritenuti decisivi, e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    indica il reato per cui la condanna di merito è stata confermata; la sentenza di legittimità non entra nel merito della configurabilità del fatto, ma presuppone la decisione di condanna.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di specificità rende l'impugnazione inammissibile.

  • art. 132 c.p.

    la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti della legge e con motivazione congrua.

  • art. 133 c.p.

    la determinazione della pena deve avvenire in aderenza ai criteri legali relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole.

  • art. 62-bis c.p.

    la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittima se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli allegati dalle parti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o apodittiche, prive dell'indicazione puntuale degli elementi fattuali e giuridici che sorreggono l'impugnazione e senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non può risolversi in una mera dissociazione dalla valutazione di merito: è sufficiente che il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare singolarmente tutte le allegazioni difensive.
  • La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la modulazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione richiami criteri coerenti con gli artt. 132 e 133 c.p.
  • In sede di legittimità, il controllo sulla dosimetria della pena e sulla concessione delle attenuanti generiche è limitato alla verifica della congruità e non manifesta illogicità della motivazione, non potendosi sostituire il giudice di cassazione al giudice del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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