Cassazione Penale, Ordinanza n. 03520/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già irrogata nei gradi di merito per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver provocato un incidente stradale, con pena di mesi otto di arresto ed euro 4.000 di ammenda, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per guida in stato di ebbrezza, deducendo tre motivi: (1) carenza, apparenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante dell'aver provocato un incidente stradale; (2) violazione di legge sulla sussistenza della medesima aggravante; (3) inosservanza ed erronea applicazione di legge per intervenuta prescrizione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le prime due censure mirassero in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, non consentita in sede di legittimità, mentre il terzo motivo era infondato perché, nel caso concreto, non rilevava la prescrizione ma il termine di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., non ancora decorso.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies
norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza, nella forma contestata e aggravata dall'avere provocato un incidente stradale.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, che non consente la rilettura del fatto e delle prove.
nel caso concreto, il termine di improcedibilità introdotto dalla riforma non era decorso; perciò non operava la prospettata prescrizione.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione delle prove o una rilettura degli elementi fattuali posti a base della decisione di merito: il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le censure di vizio di motivazione sono inammissibili quando, sotto la loro veste formale, mirano solo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del compendio probatorio.
- La deduzione della prescrizione è infondata se, nel regime processuale applicabile, non è ancora decorso il diverso termine di improcedibilità previsto dall'art. 344-bis c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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