Cassazione Penale, Sentenza n. 30838/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva riconosciuto a Martella Michele l'indennizzo per ingiusta detenzione pari a euro 32.778 per 97 giorni in carcere e 84 giorni agli arresti domiciliari. La Procura generale deduce violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione: sostiene che la Corte territoriale ha valutato parzialmente la vicenda privilegiando la tesi difensiva secondo cui un terzo (Spinelli) avrebbe introdotto la droga in casa, senza considerare adeguatamente le condotte di Martella che potevano aver causato o concorso alla misura cautelare (ostacolo all'azione dei militari, comportamenti violenti compreso il colpire un carabiniere con un tubo di ferro, nonché il possesso di un bilancino di precisione). La Procura contesta quindi la mancata autonoma e completa valutazione degli elementi probatori rilevanti ai fini dell'esclusione del diritto all'equa riparazione per dolo o colpa grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila per un nuovo esame. La Suprema Corte ha richiamato i principi consolidati in materia di riparazione per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma e completa di tutti gli elementi probatori disponibili, considerando la condotta dell'interessato anteriormente, contestualmente e successivamente alla misura, e motivando specificamente sull'eventuale incidenza di dolo o colpa grave. Nel caso di specie la Corte territoriale non ha svolto la necessaria autonoma valutazione circa l'eventuale rilevanza, ai fini dell'esclusione della riparazione, delle condotte contestate a Martella (ostacoli ai militari, violenza, possesso di bilancino), per cui è stato disposto il rinvio affinché tali profili siano esaminati secondo i principi richiamati.
Norme richiamate
L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo
La norma regola l'indennizzo per ingiusta detenzione e le condizioni ostative (dolo o colpa grave). La Corte richiama che il giudice della riparazione deve valutare se la condotta dell'indagato abbia causato o concorso a causare la custodia cautelare; inoltre l'ultima aggiunta normativa esclude che il silenzio dell'imputato possa pregiudicare il diritto alla riparazione.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Richiamati come criteri verificabili per l'adeguatezza delle condizioni per l'adozione della misura cautelare; utili per distinguere i casi di cui al comma 1 e comma 2 dell'art. 314 c.p.p. (in particolare quando è stata giudizialmente accertata l'insussistenza dei requisiti della misura).
Definizione di colpa (elemento preso a riferimento per valutare la 'colpa grave' ostativa alla riparazione). La dottrina giurisprudenziale applica tale concetto per individuare condotte di macroscopica negligenza o imprudenza rilevanti ai fini dell'esclusione dell'indennizzo.
D.Lgs. n. 188/2021 (modifica art. 314 c.p.p.)
L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo
La modifica normativa chiarisce che il silenzio dell'imputato non può essere valutato negativamente nel giudizio di riparazione; la Corte la cita per escludere valutazioni avverse basate sul mancato esercizio della facoltà di difesa in fase investigativa.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., Sez. 4 e pronunce citate: De Benedictis, D'Ambrosio, Sarnataro, Garcia De Medina, Davoli, Pavone)
Richiamo ai precedenti che stabiliscono i principi: il giudice della riparazione deve compiere un'accertamento autonomo e completo degli elementi probatori; la condotta dell'interessato va valutata anche anteriormente e successivamente alla misura; la condizione ostativa all'indennizzo richiede dolo o colpa grave concretamente collegabile all'adozione della misura.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione agisce autonomamente rispetto al giudice della cautela e del merito: può e deve rivalutare il materiale probatorio non per accertare la colpevolezza ma per stabilire se la condotta dell'indagato abbia causalmente contribuito alla misura cautelare.
- Per escludere il diritto all'indennizzo è necessaria la prova di dolo o di colpa grave dell'interessato, ossia comportamenti (antecedenti, concomitanti o successivi) caratterizzati da macroscopica negligenza, imprudenza o volontà tali da aver determinato o reso prevedibile l'intervento dell'autorità.
- Condotte rilevanti ai fini dell'ostatività includono sia atti extra-processuali che processuali (es. autoincolpazione), nonché comportamenti che configurano apparenza di reato (resistenza a pubblico ufficiale, violenza, possesso di strumenti tipici del reato), purché il giudice motivi l'incidenza causale di tali condotte sulla misura.
- La sola corrispondenza tra gli elementi valutati dal giudice della cautela e quelli che hanno determinato l'assoluzione non è di per sé sufficiente a escludere la colpa grave; il giudice della riparazione deve esplicitare perché ritiene o meno che detti elementi escludano l'addebito di colpa grave.
- Dopo la modifica normativa del 2021, il silenzio dell'imputato non può essere utilizzato contro di lui nel giudizio di riparazione: l'esercizio del diritto al silenzio non incide sul diritto all'indennizzo.
- In presenza di elementi non esplorati o non adeguatamente motivati (es. testimonianze, riscontri sui luoghi, segni di violenza, rinvenimento di strumenti come bilancini) il giudice della riparazione deve valutare se tali elementi rivelino una condotta idonea a giustificare l'intervento dell'autorità e, se necessario, disporre approfondimenti o rivalutare la durata della detenzione ingiusta.
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