Cassazione Civile, Ordinanza n. 17664/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un edificio ad uso residenziale con annesso rustico. I committenti lamentavano vizi e difetti nella pavimentazione antistante l'edificio e nella rampa d'accesso in porfido, chiedendo il risarcimento del costo degli interventi necessari al ripristino. La società appaltatrice eccepiva in primo grado prescrizione e decadenza e, in cassazione, ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse omesso l'esame di un fatto decisivo: secondo la consulenza tecnica d'ufficio l'ultimazione dei lavori sarebbe avvenuta nel 1995 e non nel 1996; da ciò la ricorrente faceva discendere l'erroneità dell'accertamento circa la tempestività della denuncia dei vizi e della loro manifestazione entro il termine decennale. Contestava inoltre che la Corte d'appello avesse privilegiato la prova testimoniale, asseritamente in contrasto con la CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva fondato la decisione sulle risultanze della prova testimoniale assunta in grado di appello, ritenute idonee ad accertare che l'opera era stata completata non prima del 1996, e sulla mancata contestazione di specifiche date riportate nella contabilità giornaliera. Il ricorso, nel prospettare l'errore di valutazione della CTU, mirava in realtà a ottenere una diversa ponderazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
udienza ex art. 183 c.p.c.
Le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dopo tale udienza erano state ritenute inammissibili nel giudizio di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio
Il motivo di ricorso è stato scrutinato come censura per omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha escluso che vi fosse stato un reale omesso esame, trattandosi piuttosto di richiesta di nuova valutazione delle prove.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
pari a quello previsto per il ricorso principale
L'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio, essendo consentito solo denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente trascurato dal giudice di merito.
- La valutazione comparativa tra CTU, prova testimoniale e documentazione di causa appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e, se sorretta da motivazione non apparente, non è sindacabile in cassazione.
- Quando il giudice di merito fonda l'accertamento su prove testimoniali specifiche e su dati documentali non contestati, non può parlarsi di omesso esame del fatto decisivo solo perché la parte ricorrente ritenga più persuasiva la consulenza tecnica.
- Nei giudizi relativi a vizi dell'opera, l'accertamento del momento di ultimazione dei lavori e della tempestività della denuncia dei difetti costituisce un passaggio decisivo, ma la relativa valutazione resta riservata al giudice del merito.
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