Cassazione Penale, Ordinanza n. 33307/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato in concorso. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicata una pena più lieve. Ha richiamato gli artt. 27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., nonché gli artt. 62-bis e 133 c.p., lamentando in sostanza l'erronea valutazione della pena e il mancato riconoscimento di un trattamento più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico, perché non indicava specificamente le ragioni per cui la pena avrebbe dovuto essere rideterminata in senso più favorevole. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva già adeguatamente valutato il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 c.p., con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato.
richiamato quale norma incriminatrice del furto.
richiamato quale circostanza aggravante del furto.
invocato dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione, ma il motivo è stato ritenuto generico e quindi inammissibile.
art. 27, comma 3, Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno di una pena più mite, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 101, comma 2, Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul trattamento sanzionatorio, senza rilievo decisivo nella decisione.
richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di un trattamento sanzionatorio più favorevole.
norma su cui la Corte ha ritenuto correttamente fondato il giudizio di dosimetria della pena, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se formulata in modo generico e privo di specifiche ragioni idonee a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione sulla pena compiuta dal giudice di merito ai sensi dell'art. 133 c.p., quando sorretta da motivazione adeguata, integra un apprezzamento discrezionale non sindacabile in cassazione nei limiti di una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- Il rinvio a parametri costituzionali o a disposizioni sulle circostanze attenuanti non basta, da solo, a rendere ammissibile il ricorso se non è accompagnato da una concreta critica alla motivazione adottata sul punto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33212/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33213/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33214/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33216/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33218/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33219/2025 del 08/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →