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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04819/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: 1) violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per insufficiente prova della responsabilità dell'imputato poiché la condanna sarebbe stata basata sul mero possesso del telefono rinvenuto nella cella comune, senza prove della effettiva utilizzazione da parte di Demasi o degli altri detenuti e senza accertamento circa la presenza di cavi di alimentazione; 2) violazione dell'art. 131-bis cod. pen., per omissione del giudice di merito di applicare la causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, avendo il ricorrente consegnato spontaneamente il dispositivo e il fatto ritenuto di "non particolare gravità"

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 391-ter cod. pen. si consuma anche con la sola ricezione del telefono dotato di SIM; il possesso è conseguenza necessaria della ricezione e non occorre prova dell'uso effettivo. La mancanza del cavo di alimentazione non esclude la possibilità di utilizzo (batteria non provata scarica e uso di cavi alternativi). Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: il giudice di merito ha motivatamente escluso la speciale tenuità, valorizzando l'importanza del bene giuridico tutelato e la recidiva specifica infraquinquennale e la pluralità di precedenti dell'imputato; inoltre ha considerato la consegna del telefono non pienamente spontanea. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 391-ter cod. pen.

    testo interpretato nel senso che la fattispecie incriminatrice ricomprende chi "riceve indebitamente il telefono o lo utilizzi"

    La Corte interpreta la norma nel senso che il reato si perfeziona anche con la sola ricezione del telefono dotato di SIM; il possesso è conseguenza della ricezione e quindi sufficiente a integrare la condotta vietata senza necessità di dimostrare l'uso effettivo

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Invocata dal ricorrente come parametro di legittimità sull'apprezzamento delle prove; la Corte ritiene che il giudizio di merito sulla sussistenza del fatto e sulle prove fosse corretto e non viziato da violazione di legge

  • art. 131-bis cod. pen.

    La disposizione sulla speciale tenuità è stata valutata dal giudice di merito che ha motivatamente escluso la sua applicazione alla luce della rilevanza dell'interesse protetto e della personalità criminale dell'imputato (numerosi precedenti e recidiva specifica)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo

  • Corte costituzionale, sent. n. 139 del 2023 e n. 225 del 2008

    Richiamate in tema di interpretazione delle fattispecie penali in chiave di pericolo e della necessità di accertamento concreto della pericolosità; la Corte di legittimità applica tali principi per distinguere i casi in cui l'offensività è meramente potenziale

  • Cass. Sez. 6, n. 25746 del 13/05/2025 (Moise, Rv. 288187)

    Giurisprudenza citata come confronto: in un caso con telefono privo di SIM e batteria la fattispecie è stata esclusa; la Corte usa questo precedente per spiegare che la tipologia del dispositivo (con o senza SIM/batteria) influenza la valutazione dell'offensività

Massime di principio

  • Il possesso di un telefono cellulare con SIM rinvenuto in carcere può integrare il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. anche senza prova del suo utilizzo effettivo: la ricezione/possesso è di per sé rilevante
  • L'assenza di accessori (es. cavo di alimentazione) non esclude automaticamente la possibilità di uso; il giudice valuta le circostanze di fatto e le comuni esperienze (es. uso di cavi alternativi)
  • La causa di non punibilità per speciale tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione comparativa tra entità dell'offesa e profilo soggettivo dell'autore; precedenti penali e recidiva possono escluderne l'applicazione anche se il fatto appare di modesta gravità
  • La consegna del bene prima di una perquisizione non è automaticamente 'spontanea' o attenuante se dagli atti emergono elementi che ne contestano la genuinità (es. comportamento dell'imputato al momento del rinvenimento)
  • In ipotesi analoghe è necessario che il giudice di merito motivi concretamente sia sulla offensività del fatto in termini di pericolo sia sulla valutazione delle circostanze personali dell'imputato quando decide sull'applicazione di benefici o cause di non punibilità

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