Cassazione Civile, Ordinanza n. 25542/2025 del 17/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Presidente della Corte d'appello aveva rigettato la sua opposizione contro il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La revoca era stata disposta perché la sua originaria domanda di protezione internazionale era stata ritenuta manifestamente infondata: il tribunale aveva respinto la domanda con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., l'appello era stato a sua volta respinto, e la Corte d'appello aveva poi valorizzato la carenza e la contraddittorietà delle allegazioni, nonché l'assenza di elementi idonei a prospettare una condizione riconducibile alle forme di protezione richieste. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, formalmente, la violazione degli artt. 126 e 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., sostenendo che il decreto impugnato fosse affetto da motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa o incomprensibile; inoltre ha contestato che fosse legittima una valutazione a posteriori della manifesta infondatezza della pretesa per giustificare la revoca del beneficio dopo l'ammissione provvisoria e lo svolgimento del giudizio, riproponendo anche nel ricorso le argomentazioni già spese a sostegno della domanda di protezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che la censura sulla motivazione non superava il limite del "minimo costituzionale": il provvedimento impugnato conteneva invece una motivazione compiuta e coerente, con specifico riferimento alla mancanza di censure incisive rispetto alla revoca e alla manifesta infondatezza originaria della domanda di protezione. In secondo luogo, ha ribadito che, in materia di patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di protezione internazionale, la revoca può conseguire sia alla lite coltivata con dolo o colpa grave, sia alla rivalutazione giudiziale dell'iniziale prognosi di manifesta infondatezza della pretesa. Infine, ha rilevato che il ricorso tendeva in sostanza a sollecitare una nuova valutazione di merito dei fatti già scrutinati, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e, poiché la decisione era conforme alla proposta del consigliere ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di una somma in favore del Ministero, di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Le censure di motivazione sono inammissibili se mirano a contestare insufficienza o contraddittorietà della motivazione oltre i limiti del sindacato di legittimità; resta solo il controllo sul "minimo costituzionale".
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasto irriducibile, o è perplessa e obiettivamente incomprensibile.
art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come norma sulla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei casi di dolo o colpa grave e, nel contesto dei giudizi di protezione internazionale, anche quando la pretesa sia poi rivalutata come manifestamente infondata.
È evocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne fonda il decisum su una specifica interpretazione autonoma.
È menzionato quale base del provvedimento del Tribunale che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale.
La decisione è assunta in conformità alla proposta accelerata del consigliere; tale conformità rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La conformità tra proposta e decisione finale è letta come indice tipico di abuso del processo e giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze fattuali compiuta dal giudice di merito.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale: sono denunciabili solo mancanza assoluta di motivazione, motivazione meramente apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione incomprensibile.
- Nel patrocinio a spese dello Stato relativo a controversie in materia di protezione internazionale, la revoca del beneficio può essere giustificata sia dalla proposizione o resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, sia dalla successiva rivalutazione della originaria prognosi di manifesta infondatezza della domanda.
- Quando il giudizio di legittimità si conclude in conformità alla proposta resa ex art. 380-bis c.p.c., il legislatore collega a tale esito una valutazione tipica di abuso del processo, con conseguente applicazione delle misure economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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