Cassazione Penale, Sentenza n. 38049/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Consoli ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua istanza ex art. 671 c.p.p. di applicazione della disciplina della continuazione tra più reati già giudicati. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione ritenendo invece sussistente l'abitualità criminosa, motivando che la mera vicinanza temporale, l'identità dei titoli di reato e il comune modus operandi non erano sufficienti per dimostrare una preventiva programmazione dei reati. Nel ricorso si denunciavano violazioni di legge (art. 81 c.p., artt. 102 e 103 c.p., art. 671 c.p.p.) e difetto di motivazione nella declarata abitualità e nel mancato riconoscimento del disegno criminoso.
La decisione
La decisione impugnata è stata annullata per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia esplicitato i criteri e i passaggi logici in base ai quali ha ritenuto sussistente l'abitualità, pur avendo indicato più indicatori tipici della continuazione (vicinanza temporale, omogeneità dei reati, comune modus operandi). Perciò la Corte ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di La Spezia, con diverso giudice, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013, affinché venga resa una motivazione completa e coerente che accolga o respinga l'istanza ex art. 671 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito al criterio della continuazione tra reati: la Corte ha esaminato l'applicazione di tale disciplina e ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente motivato la scelta di escludere la continuazione nonostante la presenza di indicatori tipici
Citato nel ricorso in relazione alle modalità di determinazione della pena e al nesso logico tra reati; la Corte non entra nel merito applicativo del singolo articolo ma valuta la carenza motivazionale complessiva
Richiamato nel ricorso insieme all'art. 102; la Corte rileva l'esigenza che il giudice spieghi chiaramente perché i fatti costituiscano abitualità anziché continuazione
Norma procedurale che disciplina l'istanza in sede di esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra reati; la Corte ha statuito che, in sede di decisione su tale istanza, il giudice deve fornire una motivazione adeguata e logica
Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 9/7/2013
Richiamata per l'obbligo di rinnovare il giudizio davanti a diverso giudice quando la decisione impugnata viene annullata, per garantire imparzialità e corretto svolgimento del nuovo accertamento
Massime di principio
- La sussistenza della continuazione va valutata caso per caso: indicatori come vicinanza temporale, omogeneità dei reati e comune modus operandi sono rilevanti ma non automatici; il giudice deve spiegare se e perché tali elementi configurino un disegno criminoso unitario o, invece, un'abitualità.
- Il semplice richiamo ad elementi generici non è sufficiente: è necessaria una motivazione che colleghi logicamente gli elementi probatori alla qualificazione giuridica (continuazione vs abitualità).
- In sede di esecuzione l'istanza ex art. 671 c.p.p. richiede un'istruttoria motivata; la mancanza di passaggi logici chiari espone la decisione al rischio di annullamento per vizio di motivazione.
- Se il giudice cita indicatori tipici della continuazione ma conclude per l'abitualità, deve spiegare perché quegli stessi indicatori non sono stati ritenuti sufficienti a configurare la continuazione.
- In caso di annullamento, il nuovo giudizio deve essere affidato a diverso magistrato, conformemente alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 183/2013), per garantire imparzialità del riesame.
- Per il ricorrente è utile dettagliare concretamente la connessione tra episodi (elementi di programmazione, pianificazione, ripetitività specifica) per rafforzare la richiesta di riconoscimento della continuazione.
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