Cassazione Penale, Ordinanza n. 14044/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo infondati o non deducibili i motivi proposti. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna di primo grado per una serie di episodi di furto. Il primo ricorrente ha censurato: 1) la motivazione del giudizio di responsabilità, deducendo erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e prospettando una diversa lettura delle prove; 2) la mancata riqualificazione dei fatti in ricettazione; 3) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 4) la ritenuta sussistenza della recidiva; 5) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena. Il secondo ricorrente ha dedotto, oltre alla riqualificazione in ricettazione, anche la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti in sede di legittimità, poiché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o comunque inconciliabili con i limiti del controllo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; ha inoltre rilevato che la motivazione di merito era congrua quanto alla responsabilità per furto, all'esclusione della particolare tenuità del fatto, alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, con corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
Norme richiamate
La censura sulla valutazione della prova non è ammessa se mira solo a una nuova lettura degli elementi probatori; il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del merito.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti del contrasto logico-argomentativo interno della sentenza con massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento, non per verificare la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
L'esclusione della particolare tenuità del fatto è sufficientemente motivata quando il giudice di merito dia conto della mancanza anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma, ritenuto decisivo; nel caso concreto, l'esclusione è stata fondata su non occasionalità della condotta e non esiguità del danno.
La valutazione della recidiva e del trattamento sanzionatorio deve essere compiuta in concreto, esaminando gravità del fatto, personalità dell'imputato e rapporto tra reato contestato e precedenti condanne; per il diniego delle attenuanti generiche non occorre confutare ogni elemento favorevole, essendo sufficiente richiamare quelli decisivi o rilevanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: la doglianza è ammissibile solo se individua un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione, non se mira a sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti.
- La riqualificazione del fatto in un diverso reato non può essere imposta in cassazione quando la motivazione di merito abbia spiegato, con apparato argomentativo logico e coerente, le ragioni per cui la condotta integra il reato ritenuto e non l'ipotesi alternativa prospettata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione sintetica ma adeguata, purché sia evidenziata la mancanza di almeno uno dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p.; in tal caso la decisione resiste al sindacato di legittimità.
- La recidiva deve essere valutata in concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando se i precedenti siano indicativi di una persistente inclinazione al reato e abbiano inciso sulla commissione del fatto, senza arrestarsi alla mera gravità astratta o alla distanza temporale dei precedenti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se la motivazione dà conto degli elementi ritenuti decisivi sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato; non è necessario prendere in esame analiticamente ogni circostanza favorevole dedotta dalla difesa.
- Quando tutti i motivi di ricorso si risolvono in censure di merito o in doglianze incompatibili con i limiti del giudizio di cassazione, il ricorso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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