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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35873/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura la nullità/irregolarità della notifica del decreto di citazione in appello: l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore fiduciario Avv. Massimiliano Del Fiandra, poi cancellato dall'albo, e il tentativo di notifica presso la comunità MARIS risultò infruttuoso; si procedette allora alla notifica al difensore nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., con conseguente pretesa mancata conoscenza del giudizio da parte dell'imputato. Secondo il secondo motivo, si contestava la motivazione della Corte sull'applicazione della recidiva qualificata per un fatto di modesto valore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo la notifica all'elezione di domicilio inesistente (per la cancellazione dall'albo del difensore fiduciario) e, conseguentemente, invalida la successiva notifica al difensore d'ufficio. Ha dichiarato la nullità assoluta della notificazione ex art. 179 c.p.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Genova per il prosieguo. Il secondo motivo (sulla recidiva) è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 56, cod. pen.; art. 624, cod. pen.

    Riferimento al reato contestato: tentativo di appropriazione di quattro bottiglie di liquore del valore di euro 48,75. La Corte non ha revocato la qualificazione del reato, ma il processo è stato annullato per vizi di notifica.

  • art. 420 bis, cod. proc. pen.

    Disciplina del processo in assenza dell'imputato. La Corte rileva che il procedimento era già pendente e l'assenza dell'imputato era stata dichiarata prima della riforma del d.lgs. 150/2022; pertanto si applica la formulazione anteriore alla novella, che consente il giudizio in absentia se ricorrono le condizioni previste.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di notificare gli atti al difensore. La Corte precisa che tale forma di notifica non è idonea quando l'elezione di domicilio sia inesistente (es. cancellazione dall'albo) o quando il difensore d'ufficio rifiuti la domiciliazione; in tali casi la notifica al difensore non può sostituire le forme previste da art. 157/159 c.p.p.

  • art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    Introduce la possibilità per il difensore d'ufficio di non accettare la domiciliazione. La giurisprudenza richiamata estende il principio: se il domicilio eletto è in concreto inesistente o rifiutato dal difensore, non può farsi ricadere sull'imputato la presunzione di conoscenza derivante dalla notifica al difensore.

  • art. 157, cod. proc. pen.

    Norma sulle notificazioni presso il domicilio o la residenza del destinatario. La Corte afferma che, una volta accertata l'inesistenza del domicilio eletto, la notifica doveva essere effettuata secondo le forme di questo articolo (e, se necessario, art. 159), non mediante consegna al difensore ai sensi di art. 161, comma 4.

  • art. 159, cod. proc. pen.

    Consente le ricerche del destinatario quando la notifica al domicilio eletto non è possibile. La Corte sostiene che, accertata l'inesistenza del domicilio, andavano attivate le ricerche previste da questa norma.

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità assolute. La Corte ha ritenuto la notificazione effettuata su base inesistente radicalmente inidonea a instaurare il contraddittorio e, quindi, affetta da nullità assoluta ai sensi di questo articolo.

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 89 (disposizione transitoria)

    La disposizione transitoria rileva che per i processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma continuano ad applicarsi le norme anteriori in materia di assenza dell'imputato. La Corte ha applicato questa regola per escludere l'applicazione delle modifiche recenti al caso concreto.

  • art. 598 ter, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di verifica della regolarità delle notificazioni in appello; la Corte osserva l'obbligo di verifica delle notifiche e ne trae argomento per accertare l'insussistenza del domicilio eletto.

Massime di principio

  • Se l'imputato ha eletto domicilio presso un difensore che poi, per causa sopravvenuta (es. cancellazione dall'albo), non esiste più, la notifica eseguita al difensore o ad altro difensore d'ufficio non è automaticamente idonea a garantire la conoscenza del processo da parte dell'imputato.
  • Quando risulta inefficace o inesistente il domicilio eletto, l'ufficio deve procedere alle notifiche secondo le forme ordinarie (art. 157 c.p.p.) e, se necessario, avviare le ricerche previste dall'art. 159 c.p.p.; non è corretto sostituire tali adempimenti con la mera consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4.
  • La notificazione compiuta in presenza di un domicilio inesistente può integrare una nullità assoluta (art. 179 c.p.p.), con conseguente annullamento degli atti che si fondano su quella notificazione.
  • Nel processo celebrato in assenza dell'imputato, il giudice deve accertare concretamente la conoscenza del processo da parte dell'imputato (non limitandosi alla formale regolarità della notifica) e non può fondare l'assenza su una presunzione formale quando l'elezione di domicilio sia inesistente o contestabile.
  • Le novità normative (es. d.lgs. 150/2022) non si applicano retroattivamente ai processi in cui sia già stata pronunciata ordinanza che dispone il procedimento in assenza; occorre verificare la vigenza temporale delle norme prima di applicarle.

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