Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13126/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'annullamento parziale (capi 1 e 72) dell'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per associazione e traffico di stupefacenti, denunciando mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del riesame, in particolare per la disamina - a suo avviso incompleta o travisata - delle intercettazioni che proverebbero i rapporti dell'imputato con il sodalizio. Arnaldo Peritore propone motivi diversi: (i) vizio procedurale per mancata trasmissione/produzione di atti e decreti autorizzativi delle intercettazioni al tribunale del riesame; (ii) censura sulla natura della sostanza (sostanza leggera) e invocazione della lieve entità del fatto, con conseguenze sulla fase processuale; (iii) difetto di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla riduzione indiziaria, sostenendo che le prove non giustificano la custodia cautelare.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che il ricorso del Pubblico ministero richiedeva un riesame di merito non consentito in sede di legittimità (è vietata una nuova valutazione degli elementi indizianti salvo manifesta illogicità della motivazione). Ha altresì dichiarato manifestamente infondati i motivi del Peritore: la trasmissione degli atti al tribunale del riesame può essere considerata valida anche se avvenuta per altra procedura purché indicata e reperibile; la mancata allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non determina automaticamente inutilizzabilità se non è stata fatta tempestiva richiesta dalla difesa; la contestazione della natura della sostanza e della lieve entità impone una rivalutazione di merito non ammissibile in Cassazione. In conseguenza della inammissibilità del ricorso di Peritore, la Corte lo ha condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p., con incremento ex art. 1, comma 64, L. 103/2017).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2

    Norma contestata come norma sostanziale (associazione di tipo criminale finalizzata allo spaccio). La Corte non risolve il merito sulla sussistenza degli indizi ma valuta la legittimità formale del riesame.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Riferita alla materia degli illeciti di spaccio; la valutazione della lieve entità ai sensi dell'art. 73 è questione di merito e richiede elementi qualitativi/quantitativi che, se non manifestamente ignorati, non sono sindacabili in Cassazione.

  • cod. proc. pen., art. 309, commi 5 e 10

    Regola la trasmissione degli atti al tribunale del riesame. La Corte precisa che l'obbligo può essere assolto anche tramite comunicazione che indichi la trasmissione già avvenuta in altra procedura purché gli atti siano reperibili e specificati.

  • cod. proc. pen., art. 291, comma 1

    Rilevato in relazione agli atti posti a fondamento della misura cautelare; la Corte richiede autosufficienza ma ammette la trasmissione per altra procedura in concreto individuabile.

  • cod. proc. pen., art. 606, lett. e)

    Limita il sindacato della Corte di Cassazione ai vizi di motivazione come mancanza o manifesta illogicità; la Corte ha applicato questo principio escludendo la possibilità di un nuovo esame di merito.

  • cod. proc. pen., art. 274, lett. c)

    Richiamata in tema di motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari non sia manifestamente illogica.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma sanzionatoria per ricorso manifestamente infondato o inammissibile: applicata per l'addebito delle spese e per l'ulteriore somma a carico del ricorrente (Peritore).

  • Legge n. 103/2017, art. 1, comma 64

    Consente l'aumento della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando €3.000,00 a carico del ricorrente.

  • cod. proc. pen., art. 292

    Indicata come parametro strutturale del modello motivazionale che deve ispirare la decisione del tribunale del riesame; la Cassazione verifica che il riesame abbia adeguatamente motivato secondo questi canoni.

  • cod. proc. pen., art. 546

    Riferito come modello strutturale del discorso motivazionale cui il tribunale del riesame deve conformarsi, adattato al giudizio indiziario sulle misure cautelari.

  • Disp. Att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sugli atti 'de libertate' è limitato: è sindacabile solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.), non la rivalutazione di merito degli indizi.
  • La trasmissione degli atti al tribunale del riesame può essere considerata valida anche se già inviata in altra procedura, purché la comunicazione specifichi gli estremi e gli atti siano reperibili per il riesame.
  • La mancata allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni, salvo che la difesa abbia fatto richiesta tempestiva di acquisizione e ciò abbia impedito il controllo di legittimità.
  • La qualificazione della natura della sostanza e la valutazione della lieve entità del fatto sono questioni di merito; tali censure, se non connotate da travisamento o manifesta illogicità, non sono sindacabili in Cassazione.
  • L’attività di cessione di stupefacenti posta in essere durante misure cautelari restrittive (es. arresti domiciliari) è elemento che ostacola il riconoscimento della lieve entità del fatto.
  • La difesa deve allegare documenti decisivi (principio di autosufficienza): omissioni documentali rilevanti possono precludere l'efficacia della censura in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.