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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13128/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato di importazione di cocaina (artt. 81, 110, 112 c.p., art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente, per tramite del difensore, deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contestazione del ruolo di intermediario e dell'identificazione dell'indagato su base telefonica), prospettava una spiegazione alternativa di rapporti leciti legati all'attività di commercialista, contestava la valutazione del pericolo di recidiva (assenza di condotte penalmente rilevanti dopo il 2022) e l'adeguatezza della misura, ritenendo che misure meno afflittive sarebbero state sufficienti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure prospettate costituissero una rivalutazione di merito e non una specifica violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione tale da consentire l'intervento di legittimità. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame riguardo all'identificazione tramite utenza telefonica collegata all'indagato, al quadro indiziario che lo colloca come intermediario tra Ferrara e la famiglia Memoli e al concreto e attuale pericolo di recidiva fondato su conversazioni, dichiarazioni e acquisti di stupefacente risalenti al 2022. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; il dispositivo è stato trasmesso al Pubblico Ministero per l'esecuzione.

Norme richiamate

  • Codice penale

    artt. 81, 110, 112 cod.pen.

    Norme indicate a titolo dei reati ascritti (concorso e modalità di partecipazione): la Corte non entra nel merito sostanziale dei reati ma registra la loro contestazione quale base del quadro indiziario richiamato dal giudice del riesame.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che punisce l'importazione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi indizianti raccolti fossero idonei a ritenere la gravità del quadro indiziario rispetto a tale fattispecie.

  • Codice di procedura penale

    art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen.

    Dispositivo che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha applicato tale parametro per dichiarare inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero ricostruzioni di merito e non vizi specifici contemplati dall'art. 606(1)(e).

  • Codice di procedura penale

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità: applicata dalla Corte per liquidare le spese.

  • Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale

    art. 28 reg. esec. cod.proc.pen.

    Norma richiamata per l'adempimento formale di trasmissione del dispositivo al Pubblico Ministero per l'esecuzione.

  • Sentenza della Corte costituzionale

    Corte cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata ai fini della valutazione sulla multa alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione l'ha citata per giustificare la mancata esclusione del pagamento in mancanza di responsabilità soggettiva grave del ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di impugnazione di misure cautelari personali, non riesamina i fatti in termini di merito né sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito; interviene solo per vizi specifici di legge o per manifesta illogicità della motivazione.
  • Per contestare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre indicare con specificità e non in termini generici il vizio di motivazione o l'errore di diritto; semplici ricostruzioni alternative dei fatti risultano inammissibili.
  • L'identificazione di un indagato tramite utenza telefonica intestata a lui, unita a intercettazioni e collegamenti con soggetti coinvolti, può essere ritenuta elemento indiziario rilevante e sufficiente, salva prova contraria circostanziata.
  • La mera prova di un'attività lecita svolta dall'indagato (es. attività professionale) non esclude automaticamente la sussistenza di attività illecite parallele: occorre fornire elementi concreti che contrastino la ricostruzione indiziaria.
  • Il pericolo di recidiva (o di continuazione dell'attività illecita) può essere fondato su conversazioni, acquisti precedenti di sostanze e rapporti di fiducia con soggetti già coinvolti, anche se gli atti più recenti risalgono a tempo prima; ciò può giustificare misure restrittive come gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione.
  • Quando si contesta l'adeguatezza della misura cautelare, è utile proporre alternative motivate e dimostrare, con prove concrete, l'assenza di contatti o disponibilità che consentano la commissione di ulteriori delitti.

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