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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13129/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per reati connessi al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90 e art. 73 d.P.R. 309/90), deducendo: mancata prova della perdurante partecipazione all'associazione (assenza di dati probatori dopo il 11/12/2022); uso, a fini cautelari, di fatti ormai vetusti (coltivazione di marijuana del 2020); mancanza di indizi circa la consapevolezza circa il viaggio del figlio per approvvigionamento (capo 2); inesistenza o non perfezionamento dell'accordo per l'esfiltrazione della droga dal porto di Salerno (capo 4); e, infine, mancata valutazione del tempo intercorso ("tempo silente") e del venir meno dell'attualità del pericolo di recidiva nonché inadeguatezza della misura carceraria rispetto agli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, nella fase cautelare, l'imputazione è provvisoria e che la valutazione dei gravi indizi rimane di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio di diritto o manifesta illogicità. Il collegio ha ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza di gravi indizi circa il ruolo di Memoli come capo-organizzatore dell'associazione a base familiare (intercettazioni, servizi di osservazione, dichiarazioni di Ferrara), l'esistenza di un accordo stabile per l'esfiltrazione (compenso di €120.000 per un carico, istruzioni tecniche, raccomandazioni al figlio), e la prosecuzione dell'attività illecita anche durante gli arresti domiciliari. Quanto al "tempo silente", la Corte ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il mero decorso del tempo non esclude automaticamente l'attualità del pericolo; il giudice della cautela deve valutare il tempo trascorso insieme ad eventuali condotte successive. Nel caso concreto la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari non è stata superata: risultano condotte e precedenti che giustificano la custodia in carcere. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Norma sugli illeciti collegati al narcotraffico; la Corte l'ha considerata come reato fine che può costituire indice dell'esistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico e l'ha richiamata per delimitare il contenuto dell'accusa e valutare la gravità indiziaria.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma relativa al traffico e detenzione di stupefacenti; richiamata per specificare alcuni episodi contestati e per sostenere il quadro indiziario a carico dell'imputato.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione; richiamate poiché il ricorrente aveva dedotto violazioni di legge e carenze di motivazione ai sensi di quelle lettere, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche o attinenti alla valutazione di fatto.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla misura cautelare personale (principi generali); richiamata nel contesto della valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva) insieme all'art. 275.

  • art. 275 cod. proc. pen. (in particolare comma 3)

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di determinate condanne/accuse; la Corte ha spiegato che tale presunzione può affievolirsi in presenza di un rilevante arco temporale privo di condotte successive, ma non opera un automatismo: il giudice deve valutare il tempo trascorso unitamente ad altre circostanze.

  • art. 416 cod. pen. (richiamato per confronto)

    Norma sull'associazione per delinquere (articolazione generale); citata dalla Corte solo per distinguere le caratteristiche dell'associazione di cui all'art. 416 rispetto alla fattispecie associativa 'più snella' dedotta nel caso di specie.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma citata a proposito della disciplina delle misure cautelari e della necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata della presunzione prevista dall'art. 275; utilizzata per sostenere la nozione secondo cui il tempo trascorso deve essere considerato dal giudice cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione processuale relativa alla comunicazione degli atti al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto l'inoltro della copia del provvedimento al direttore competente.

Massime di principio

  • In sede cautelare l'incolpazione è provvisoria: la valutazione della gravità indiziaria resta attribuita al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
  • La sussistenza di reati 'fine' (es. delitti previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/90) può concorrere a formare un quadro indiziario di associazione, ma l'assenza di reati scopo non determina automaticamente la cessazione del sodalizio; il giudice deve valutare il complesso di elementi indiziari.
  • Il "tempo silente" (decorso del tempo tra i fatti e la misura cautelare) non determina di per sé la perdita dell'attualità del pericolo: occorre valutare se, nel periodo, siano emerse condotte successive o elementi che indichino la perdurante pericolosità. Non esiste un automatismo favorevole all'imputato.
  • Per superare la presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p. è necessario allegare e documentare elementi concreti che dimostrino l'assenza dell'attualità delle esigenze cautelari (es. comportamento idoneo a escludere il pericolo di recidiva).
  • Intercettazioni, servizi di osservazione e dichiarazioni di collaboratori/testimoni che delineano accordi operativi (es. pianificazione ed istruzioni tecniche per l'esfiltrazione) costituiscono elementi molto rilevanti per la dimostrazione della gravità indiziaria in materia di narcotraffico.
  • In cassazione avverso misure cautelari le censure generiche che sollecitano una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili: il ricorso deve indicare violazioni di norme o palese illogicità della motivazione.
  • L'adeguatezza della misura cautelare va valutata sulla base della concreta pericolosità dell'indagato (pregressi reati gravi, continuazione dell'attività illecita anche durante misure alternative) e non solo sulla preferenza per misure meno afflittive; gli arresti domiciliari possono essere ritenuti inidonei se vi è prova di gestione dell'attività illecita dal luogo di detenzione domiciliare.

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