Cassazione Penale, Sentenza n. 13124/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Melideo proponeva reclamo avverso la "eventuale archiviazione" relativa alla denuncia-querela da lui presentata il 20/03/2014 (proc. n. 1880-2014 R.G.N.R.), che era stata trattata dalla Procura di Chieti e quindi trasmessa per competenza alla Procura di Roma; il P.M. di Roma aveva chiesto archiviazione accolta con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Roma del 19/01/2015. Il reclamo è stato trasmesso alla Corte di cassazione dal Tribunale di Chieti, ma la Corte ha rilevato che il ricorso era generico e privo di specificazione circa quale fosse esattamente il provvedimento impugnato, quale autorità l'avesse adottato, se fosse stato disposto de plano o dopo udienza camerale e quali fossero le ragioni della decisione, oltre all'uso della formula "eventuale archiviazione" che manifestava l'esploratività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il reclamo inammissibile per difetto di specificità dell'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, determinato in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, conformemente all'art. 616 c.p.p. e in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 (pur rilevando che non risultava dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità).
Norme richiamate
art. 409, comma 6, cod. proc. pen.
Alla data dell'archiviazione (19/01/2015) il rimedio impugnatorio era costituito dal ricorso per cassazione ai sensi di questa norma; pertanto il provvedimento poteva essere dedotto in Cassazione secondo il regime processuale applicabile al momento dell'atto.
legge n. 103/2017, art. 1, comma 33 (introduzione art. 410-bis c.p.p.)
La riforma del 2017 ha successivamente individuato il Tribunale in composizione monocratica come giudice dell'impugnazione dell'archiviazione; tuttavia tale disciplina non si applica retroattivamente al provvedimento del 2015 per effetto del principio tempus regit actum.
principio "tempus regit actum"
Gli atti del procedimento sono disciplinati dalla norma vigente al momento del loro compimento; quindi per l'archiviazione del 2015 si applica la normativa anteriore alla legge 103/2017.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente alle spese.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Consente l'irrogazione di somme a titolo di ammenda per atti processuali irrimediabilmente infondati o strumentali; la Corte di cassazione ha disposto, in via equitativa e ritenendo assente colpa grave, un versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un reclamo/recurso deve indicare con precisione il provvedimento impugnato e l'autorità che lo ha adottato; la mancata specificazione rende l'impugnazione inammissibile.
- Il principio tempus regit actum impone che si applichi la normativa vigente al momento del compimento dell'atto impugnato, non quella intervenuta successivamente.
- La formula "eventuale" o l'approccio esplorativo nell'impugnazione sono sintomi di mancanza di specificità e determinano l'inammissibilità.
- Bisogna chiarire se l'archiviazione è stata disposta de plano o dopo udienza camerale e indicare le ragioni del provvedimento per consentire un'efficace impugnazione.
- L'inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e, in via equitativa, un versamento alla Cassa delle ammende se l'atto è ritenuto ingiustificatamente prolisso o strumentale, salvo che non emerga dolo o colpa grave.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13125/2025 del 04/04/2025
- Sentenza penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13126/2025 del 04/04/2025
- Sentenza penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13127/2025 del 04/04/2025
- Sentenza penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13128/2025 del 04/04/2025
- Sentenza penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13129/2025 del 04/04/2025
- Sentenza penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13130/2025 del 04/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →