Cassazione Penale, Sentenza n. 1770/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente denunciava: 1) nullità dell'interrogatorio in sede di convalida del fermo per impossibilità di accesso agli atti; 2) carenza e vizi di motivazione e violazione di legge circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto a più episodi di estorsione (capi 3, 15, 17, 18) e al furto (capo 102), nonché l'omesso esame dei rilievi difensivi che descrivevano il ruolo meramente passivo/silente dell'indagato (autista/"uomo di fiducia" di Galati); 3) omissione di valutare le deduzioni difensive relative al reato associativo ex art. 416-bis e la rilevanza dell'aggravante ex art. 416-bis.1; 4) mancata considerazione della sussistenza degli elementi dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso e della loro incidenza sulle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Motivazione principale: il Tribunale del Riesame non ha esaminato le deduzioni difensive relative al reato associativo ex art. 416-bis a carico del ricorrente; tale omissione ha inciso sulla completezza della motivazione anche in relazione ai reati di estorsione e furto e sulle esigenze cautelari (art. 275 co. 3 c.p.p.), posto che la qualificazione associativa o la sua esclusione influiscono sulla graduazione della motivazione e della presunzione di pericolosità. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la nullità dell'interrogatorio in sede di convalida non determina automaticamente la nullità della misura cautelare, ma impone comunque la necessità di un valido interrogatorio nel termine di cui all'art. 294 c.p.p.; tuttavia questo motivo non era idoneo, nella forma dedotta, ad annullare l'ordinanza del riesame. Si dispone il riesame completo dei gravi indizi e delle esigenze cautelari tenendo conto di tutti i motivi e della memoria difensiva.
Norme richiamate
Contestato come reato associativo di stampo mafioso; la Corte ha ritenuto che l'omesso esame delle deduzioni difensive su questo capo ha inficiato la completezza della motivazione sulle altre imputazioni e sulle esigenze cautelari
Aggravante per il metodo mafioso/agevolazione: la sua applicazione richiede motivazione specifica e dipende anche dal ruolo dell'indagato nell'associazione, con effetti sulla valutazione delle esigenze cautelari
Richiamato in relazione al capo 3) (reato ad un terzo); censura difensiva mirava a mostrare errori logici e insufficienza di indizi rispetto alla partecipazione dell'indagato
Stabilisce il termine per compiere un valido interrogatorio; la Corte ha precisato che la nullità dell'interrogatorio in sede di convalida non annulla automaticamente la misura cautelare ma richiede un interrogatorio valido nel termine previsto, a pena di inefficacia della misura
Norma sul riesame: la Corte ha richiamato le previsioni su trasmissione e decisione del riesame e ha disposto il rinvio al Tribunale ai sensi dell'art. 309 co. 7 per un nuovo giudizio; ha anche precisato i casi in cui l'inerzia o il difetto formale incidono sull'efficacia dell'ordinanza genetica
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Regola le esigenze cautelari: la Corte ha osservato che la diversa qualificazione del reato (associazione mafiosa o reato aggravato ex art.416-bis.1) comporta diversa intensità dell'onere motivazionale e della presunzione di pericolosità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alla sintetica esposizione dei motivi di ricorso in cassazione; indica i limiti della sintesi ammissibile
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. L.176/2020) e art. 17 d.l. 22/06/2023 n. 75
Richiamate le norme emergenziali che consentono la procedura scritta; la Corte ha dichiarato applicabile tale procedimento per il trattamento del ricorso
Sez. 6, n. 29214 del 06/07/2021 (Hajdaraj), Rv. 281826
Giurisprudenza richiamata per il principio che la nullità dell'interrogatorio in convalida non determina automaticamente la nullità della misura cautelare ma comporta l'obbligo di un valido interrogatorio successivo ai sensi dell'art. 294 c.p.p.
Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017 (Cirino), Rv. 271366
Principio secondo cui i vizi procedurali relativi alla fase successiva all'emissione della misura (es. riesame) non attengono alla legittimità del titolo cautelare quando tali vizi devono essere dedotti al giudice che ha emesso l'ordinanza genetica
Massime di principio
- L'omesso esame di deduzioni difensive relative al reato associativo (art. 416-bis) può rendere carente la motivazione anche rispetto ad altri reati connessi e alle esigenze cautelari, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo esame
- La presenza "silente" o di un ruolo apparentemente marginale (autista, accompagnatore) non è automaticamente idonea a fondare la responsabilità; il giudice deve valutare espressamente il contributo partecipativo e confrontarsi con le deduzioni difensive
- La nullità dell'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto non comporta di per sé l'annullamento della misura cautelare adottata successivamente, ma impone l'espletamento dell'interrogatorio valido entro il termine di cui all'art. 294 c.p.p., pena l'inefficacia della misura
- L'accertamento della sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 (metodo mafioso o agevolazione) richiede motivazione specifica e può aumentare il livello di presunzione di pericolosità, incidendo sul necessario bilanciamento per l'applicazione di misure cautelari
- In sede di riesame il giudice deve valutare tutte le ragioni devolute dal ricorrente e dalla memoria difensiva; omissioni significative nella motivazione integrano motivo valido di cassazione quando tali elementi possono influire sulla decisione cautelare
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