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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4866/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Abate Luigi impugnava la conferma della condanna per falsificazione dell'autorizzazione per la circolazione e la sosta riservata a persona diversamente abile (fatto del 03/11/2013 a Novara), deducendo tre motivi: 1) vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), lamentando contraddizione della Corte territoriale sulla presunta grossolanità del falso (gli agenti avrebbero avuto un dubbio immediato ma il documento sarebbe apparso originale); 2) violazione di legge (artt. 477 e 482 c.p., art. 606 lett. b) c.p.p.), sostenendo che il contrassegno presentava anomalie e che si trattava di una fotocopia la cui valutazione avrebbe dovuto seguire l'indirizzo delle Sezioni Unite n. 35814/2019; 3) violazione di legge (art. 157 c.p., art. 606 lett. b) c.p.p.), deducendo che la falsificazione sarebbe avvenuta nella seconda metà del 2010 (poiché il permesso originale era stato ritirato il 04/05/2010) e dunque rilevando questioni di prescrizione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte di Appello chiara e ineccepibile: il contrassegno appariva come fedele riproduzione dell'originale, anche nei colori, predisposto per sembrare un documento originale; perciò la formazione della copia integra il reato di falsità materiale quando la copia assume l'apparenza dell'atto originale (richiamata Sez. Un. n. 35814/2019). Non sussisteva la grossolanità del falso: il lieve sbiadimento dei colori non era dirimente e l'accertamento definitivo della falsificazione è avvenuto anche con riscontro da parte del Comune competente che aveva attestato il ritiro del permesso. Il mero sospetto degli agenti non prova la grossolanità, che richiede evidenza riconoscibile ictu oculi. Quanto alla prescrizione, la Corte ha osservato che il ritiro amministrativo/annullamento informatico del permesso non comporta automaticamente la sottrazione materiale e che il ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a collocare in epoca diversa la consumazione del reato. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    Norma sul reato di falsità materiale: la Corte ha ritenuto applicabile l'articolo nella forma in cui la copia ha assunto l'apparenza di un originale, integrando il reato.

  • art. 482 c.p.

    Norma collegata alla falsità dei documenti: impiegata insieme all'art. 477 per la fattispecie di contraffazione del contrassegno per disabili.

  • art. 157 c.p.

    Norma sulla prescrizione: la Corte ha ricordato che il ricorrente ha l'onere di provare elementi specifici per sostenere un diverso momento di consumazione idoneo a far decorrere la prescrizione.

  • Sezioni Unite, sent. n. 35814 del 28/03/2019 (P.G. c. Marcis Walter)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la formazione di una copia che assume l'aspetto di un atto originale integra la falsità materiale.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che elenca i motivi di ricorso in Cassazione: i capi richiamati (lett. b) e e)) sono stati valutati e ritenuti infondati o genericamente riprodotti senza confronto critico con la decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e eventuale somma alla Cassa delle Ammende, applicata nella specie per euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Una copia che riproduce l'aspetto esteriore di un documento originale può integrare il reato di falsità materiale: non conta solo il fatto che sia una fotocopia, ma se la copia è predisposta per apparire come originale.
  • La 'grossolanità' del falso richiede una evidenza palese e immediata (ictu oculi): il semplice sospetto o percezione iniziale degli agenti non è sufficiente a provare la grossolanità.
  • Il ricorrente ha l'onere di fornire elementi concreti e specifici per modificare la ricostruzione della datazione dell'evento (es. ai fini della prescrizione); affermazioni generiche o dubitative non sono sufficienti.
  • La valutazione della genuinità del documento può legittimamente fondarsi anche su riscontri amministrativi (es. attestazione del Comune sul ritiro del permesso) e su elementi tecnici relativi all'aspetto del contrassegno.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi devono confrontarsi criticamente con la decisione impugnata: la mera ripetizione dei motivi di gravame senza argomentazione nuova può determinare l'inammissibilità del ricorso.

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