Cassazione Penale, Ordinanza n. 13665/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva escludersi una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo contestava il giudizio di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico, fattuale e sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito. Il secondo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, censurato come meramente confutativo e generico; la Corte ha rilevato che la decisione di merito era adeguatamente motivata sulla base della negativa personalità dell'imputato e dei precedenti penali, elementi sufficienti a escludere il beneficio.
Norme richiamate
individua il reato oggetto del giudizio di responsabilità, la cui valutazione di merito è stata ritenuta corretta e non censurabile in cassazione nei termini proposti.
consente al giudice di valorizzare uno o più elementi della personalità e del fatto, potendo negare le attenuanti generiche anche solo in base ai precedenti penali dell'imputato.
richiamato implicitamente come disciplina delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto legittimamente motivato dalla corte territoriale.
è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure di merito già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su elementi significativi della personalità dell'imputato, come i precedenti penali, potendo valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.
- In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche non può risolversi in una mera confutazione delle valutazioni discrezionali del giudice di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
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