Cassazione Penale, Sentenza n. 36987/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, ha ricondotto i fatti indicati ai capi 1) e 2) della rubrica all'ipotesi associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (anziché alle singole fattispecie di cui all'art. 73), con conseguente dichiarazione di incompetenza del giudice di Marsala per tali capi; la difesa chiedeva l'annullamento o, in subordine, la riqualificazione nei termini originari per ripristinare la competenza del Gip di Marsala
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che la censura riguardasse la sola valutazione di competenza sul punto (relativa ai capi 1) e 2)), decisione non autonoma impugnabile in Cassazione quando non accompagnata dall'applicazione di una misura cautelare su quegli stessi capi, salvo ipotesi di abnormità non prospettata nel caso. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Articolo indicato quale norma originaria per le singole ipotesi di reato (illecita detenzione/traffico di stupefacenti), la ricorrente contestava la riqualificazione dei fatti in termini diversi
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
I giudici del riesame hanno ritenuto che i fatti ricondotti unitariamente integrassero l'ipotesi associativa di cui all'art. 74; la Cassazione ha preso atto della riclassificazione ma ha valutato che la contestazione circa la competenza derivante da tale riclassificazione non fosse autonomamente impugnabile
Codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis
Richiamato in relazione alla disciplina della competenza del giudice della misura (attribuzione al Tribunale di Palermo), come motivo per il trasferimento della cognizione sulla misura
Codice di procedura penale, art. 328, comma 1-bis
Richiamato unitamente all'art. 51 per giustificare la declinazione di competenza del giudice della misura in favore del Tribunale di Palermo
Codice di procedura penale, artt. 27 e 291, comma 2
Citati per sottolineare che non era stata applicata alcuna misura, nemmeno in termini provvisori, con riguardo ai capi 1) e 2), circostanza rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso
Codice di procedura penale, art. 28
Indicata quale via esclusiva, nella fase considerata, per risolvere eventuali contrasti di competenza; la valutazione della Corte è che il conflitto di competenza costituisce il rimedio definitorio da esperire
Codice di procedura penale, art. 616
Richiamato nel dispositivo per le pronunce consequenziali sull'inammissibilità e sulle spese (norma procedurale di chiusura/effetti del provvedimento)
Massime di principio
- Una decisione del giudice del riesame che riclassifica le imputazioni e ne trae conseguenze sulla competenza non è autonomamente impugnabile in Cassazione se non è contestuale all'applicazione (o conferma) di una misura cautelare sugli stessi capi: in assenza di misura, il ricorso per cassazione è in genere inammissibile
- Per contrastare una riclassificazione che comporti variazione di competenza è opportuno valutare i rimedi procedurali idonei nella fase corretta: o ricorso per conflitto di competenza (art. 28 c.p.p.) o impugnazione ordinaria contro un provvedimento che abbia concreto ed immediato effetto coercitivo (misura cautelare)
- La censura in Cassazione deve mirare a profili decisionali che siano definitivI o che abbiano creato un pregiudizio immediato (es. applicazione di misura); altrimenti il vizio di competenza va sollevato nei modi e nei tempi processualmente previsti e dimostrando abnormità se si vuole ottenere un sindacato immediato
- Se non è stata applicata alcuna misura cautelare sui capi contestati, la parte dovrebbe considerare di impugnare il provvedimento di riesame attraverso i rimedi previsti nel rito (riesame/ricorso incidentale) o attendere la fase successiva in cui la questione di competenza si concretizzi in un atto impugnabile
- La Camera di consiglio che decide sulla competenza non è necessariamente giudicabile in Cassazione salvo che non emerga un palese vizio di abnormità nella motivazione o nella procedura
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