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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25359/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPGI ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma del primo giudice, aveva accolto la domanda dell'intimato (Menicucci) per ottenere il pagamento dell'indennità c.d. "ex fissa" relativa a domande di liquidazione presentate a fine 2011/inizio 2012. La Corte territoriale aveva ritenuto che il sistema "ex fissa" fosse collegato a un accantonamento individuale e aveva condannato l'INPGI al pagamento per non aver dimostrato la mancanza di disponibilità finanziaria rispetto alla posizione individuale. L'INPGI ha censurato la decisione per vizi di applicazione delle norme processuali e civili, per errata qualificazione del Fondo (capitalizzazione individuale vs ripartizione), per aver attribuito obbligazioni dirette all'Istituto invece che al Fondo e per aver omesso un accertamento sulla consistenza complessiva della provvista del Fondo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPGI, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovi accertamenti di fatto. La Cassazione ha stabilito i seguenti principi: il Fondo previdenziale integrativo è un autonomo centro di imputazione (soggetto associativo/mutualistico) distinto dall'INPGI che ne è solo gestore; la prestazione "ex fissa" è una prestazione definita (sette mensilità) indipendente dall'ammontare e dal rendimento dei contributi, compatibile con un sistema a ripartizione; l'INPGI svolge una obbligazione di facere delegata dal Fondo e risulta esonerato dall'obbligo di pagamento in assenza della necessaria disponibilità finanziaria prevista dalla convenzione; la Corte territoriale aveva errato nel riferire l'eventuale illiquidità alla singola posizione invece che alla capienza complessiva della provvista e non aveva effettuato gli accertamenti necessari sull'incapienza complessiva del Fondo. Le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)

    richiamato in relazione al deposito di conclusioni scritte del Procuratore generale (rilevanza procedurale)

  • artt. 414, 416, 420, 421 c.p.c.

    citati dal ricorrente in tema di ammissibilità di produzione documentale tardiva e acquisizione d'ufficio degli atti probatori

  • art. 6 della Convenzione (Fondo previdenziale integrativo)

    l'Ente gestore del Fondo" debba "sorvegliare che la liquidità del Fondo sia adeguata alle necessità"; "qualora ... la reintegrazione della liquidità richiesta non avvenga nel termine di due mesi ... il Fondo dovrà farsi carico del pagamento degli interessi, calcolati nella misura del 12% annuo, a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra"; "l'Istituto (...) esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria"

    la clausola definisce i meccanismi di vigilanza, reintegro e conseguenze in caso di mancato reintegro; attribuisce espressamente al Fondo (non all'INPGI) l'obbligo primario e prevede l'esonero dell'INPGI in caso di mancanza di disponibilità finanziaria

  • art. 5 Allegato G del CNLG

    richiamato dal ricorrente per dedurre regole contrattuali applicabili al Fondo integrativo (incidenza sulla qualificazione delle obbligazioni)

  • art. 5 della Convenzione e artt. 9 e 11 del Regolamento del Fondo Integrativo

    richiamati nelle censure sull'interpretazione delle clausole regolamentari e sulla natura collettiva della prestazione

  • art. 27 CCNL e relativo Allegato G

    richiamato quanto alla fonte contrattuale che ha istituito la prestazione e al ruolo delle parti collettive nella definizione dei criteri di erogazione

  • art. 2117 cod. civ.

    utilizzato in analogia per ricondurre il Fondo a un centro di imputazione di rapporti (fondo aziendale/mutualistico) con contabilità separata e finalità previdenziali, effetto sulla responsabilità patrimoniale

  • art. 2121 cod. civ.

    richiamato per il criterio di calcolo della retribuzione utile ai fini dell'indennità (richiami normativi nella convenzione)

  • art. 2123 cod. civ.

    menzionato per escludere che gli iscritti possano pretendere la liquidazione dei contributi versati quando la fonte dei fondi è diversa (qui i contributi non sono di prestatori di lavoro e lavoratori)

  • art. 1229 cod. civ.

    richiamato rispetto al tema della limitazione preventiva di responsabilità del debitore: la Corte esclude che la clausola convenzionale configuri limitazione illecita di responsabilità per dolo o colpa grave

  • artt. 1362, 1363, 1372, 1373 cod. civ.

    richiamati in ordine ai criteri di interpretazione del contratto collettivo e alla formazione della volontà delle parti (interpretazione delle clausole del Fondo nell'insieme dell'atto)

  • art. 2697 cod. civ.

    richiamato in ordine all'onere della prova in materia di illiquidità/insufficienza del Fondo: chi deduce lo stato di incapacità deve fornire adeguata prova

  • Cass. n. 20904/2023

    giurisprudenza coeva richiamata come linea di orientamento sui medesimi profili decisionali

Massime di principio

  • Un fondo previdenziale istituito da convenzione collettiva con contabilità separata va qualificato come soggetto autonomo (centro di imputazione/mutualistico): le obbligazioni principali gravano sul Fondo e l'ente gestore può avere solo obbligazioni di facere delegate, salvo diversa previsione contrattuale espressa.
  • La qualificazione del sistema (capitalizzazione individuale vs ripartizione) dipende dalla disciplina sostanziale della prestazione: se la prestazione è definita e indipendente dall'ammontare e rendimento dei contributi, il modello è compatibile con la ripartizione, non con l'accantonamento individuale.
  • L'eventuale inadempimento per insufficienza di provvista va valutato rispetto alla capienza complessiva del Fondo e alla cronologia delle domande: chi invoca l'esonero per mancanza di disponibilità finanziaria deve provare l'incapienza complessiva o il mancato reintegro secondo le previsioni contrattuali.
  • Le clausole contrattuali che disciplinano reintegri, termini e interessi (es. obbligo di reintegro entro due mesi, obbligo del Fondo al pagamento di interessi al 12%) determinano i rimedi e le responsabilità: è essenziale leggere le clausole nel loro insieme (art. 1363 c.c.) e non isolatamente.
  • Nei giudizi sulla liquidazione di prestazioni collettive, il giudice deve compiere accertamenti di fatto sulla consistenza patrimoniale e sulla cronologia delle pretese; decisioni che si limitano a valutare la posizione individuale senza esaminare la provvista complessiva possono essere viziate e richiedere rinvio.
  • Sotto il profilo probatorio e processuale, la produzione tardiva di documenti contabili (bilanci) può essere ammessa solo nei limiti consentiti dalle norme processuali e con chiara indicazione della fonte e della tempestiva acquisizione d'ufficio; l'onere di prova circa l'illiquidità grava su chi la deduce.

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