Cassazione Civile, Sentenza n. 25552/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli eredi del giornalista hanno chiesto il pagamento di prestazioni spettanti a titolo di "ex fissa"/accantonamento presso il Fondo integrativo contrattuale istituito dalla convenzione dell'8.6.1994 e richiamata dal CCNL; contestavano la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la loro pretesa ritenendo il credito non esigibile per incapacità/illiquidità del Fondo. I ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, nullità della sentenza per aver ritenuto il credito inesigibile nonostante un pagamento intervenuto; hanno invocato l'art. 1185, co.2 c.c. per sostenere che l'eventuale pagamento ante tempus fosse definitivamente acquisito e non ripetibile; hanno altresì discusso il nesso tra incapienza del Fondo ed esigibilità della prestazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la prestazione è di natura obbligatoria e negoziale, derivante dalla convenzione/ regolamento del Fondo e non da una norma di legge; ha qualificato il Fondo come ente/gestione autonoma con patrimonio separato dall'INPGI, l'INPGI svolgendo funzione di gestore/delegato al pagamento (obbligazione di facere) e non assumendo obbligazione autonoma di pagamento verso gli iscritti. Ha ritenuto che il Fondo operi con meccanismo non di capitalizzazione individuale bensì con prestazione definita (sette mensilità calcolate secondo art. 2121 c.c.), perciò i contributi servono a costituire la provvista corrente; ha condiviso l'accertamento di fatto dei giudici di merito circa l'incapienza/illiquidità del Fondo e la conseguente insussistenza di un credito esigibile verso il Fondo/INPGI. Per questi motivi ha rigettato il ricorso e compensato le spese del giudizio di legittimità (con precisazione sul contributo unificato a carico dei ricorrenti)
Norme richiamate
art. 1185, comma 2, cod. civ.
I ricorrenti invocavano la disposizione per sostenere che un pagamento effettuato ante tempus non fosse ripetibile; la Corte ha comunque ritenuto che, nel contesto contrattuale del Fondo e dato il carattere autonomo della provvista e la questione sull'esigibilità, tale principio non bastava a fondare il diritto al mantenimento definitivo del pagamento reclamato.
art. 2117 c.c.
Usato come parametro per configurare il Fondo come centro di imputazione autonomo e per escludere che i creditori personali dell'INPGI possano soddisfarsi sul patrimonio del Fondo; ha supportato la qualificazione del patrimonio separato e della autonomia gestionale.
art. 1229 c.c.
Richiamato in relazione all'ipotesi di limitazione preventiva di responsabilità del debitore; la Corte esclude che la clausola convenzionale che limita l'obbligo dell'INPGI possa essere illecita ai sensi dell'art. 1229, perché l'INPGI non risponde in proprio dei debiti del Fondo ma è solo gestore.
art. 2121 c.c.
Richiamato quale criterio di calcolo della prestazione definita (sette mensilità sulla retribuzione denunciata), a conferma che la prestazione è predeterminata e non dipende dal valore dei contributi.
art. 2123 c.c.
Citando l'art. 2123 la Corte esclude che possa essere invocata la liquidazione dei contributi versati in favore degli iscritti, poiché nella convenzione è escluso che il Fondo sia formato con contribuzione dei lavoratori.
Convenzione e regolamento del 8.6.1994 (artt. 1,3,4,5,6,9)
"accantonamento (...) di un capitale pari a sette mensilità di retribuzione"; "l'Istituto risulta esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria"
La Corte ha interpretato la convenzione come istitutiva di un Fondo con autonomia patrimoniale e organizzativa, che prevede una prestazione definita (non collegata al rendimento dei contributi), responsabilità del Fondo per gli obblighi e funzione di mera gestione e vigilanza dell'INPGI; l'art.6 evidenzia meccanismi di reintegro e la possibilità che il Fondo, non l'INPGI, sopporti interessi in caso di mancata reintegrazione.
art. 1363 c.c.
Richiamato come criterio interpretativo delle clausole contrattuali: le clausole vanno interpretate nel complesso dell'atto, e ciò ha indotto la Corte a leggere la convenzione nel senso di un Fondo a erogazione definita e non di capitalizzazione individuale.
art. 348-ter c.p.c., art. 360 c.p.c., n.5
Richiamati per affermare l'insindacabilità in Cassazione di accertamenti di fatto compiuti con doppia decisione conforme; pertanto l'accertamento sull'incapienza/illiquidità del Fondo, operato in entrambi i gradi di merito, non poteva essere rimesso in discussione in sede di legittimità.
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020 n.176)
Richiamato in punto di svolgimento del processo (deposito conclusioni del P.M.); non inciso sul merito della decisione.
art.13, co.1-quater, D.P.R. n.115/2002
Richiamato in relazione alla determinazione dell'onere del contributo unificato, con pronuncia che indica l'esistenza dei presupposti per ulteriori versamenti da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Quando una prestazione previdenziale nasce da una convenzione/accordo collettivo che istituisce un Fondo con contabilità e patrimonio separati, il Fondo va qualificato come soggetto/gestione autonoma e i creditori non possono aggredire il patrimonio dell'ente gestore salvo che la convenzione non disponga diversamente.
- Occorre distinguere sistemi a capitalizzazione individuale da sistemi a prestazione definita: se la prestazione è predeterminata e indipendente dal rendimento dei contributi, i contributi servono a costituire la provvista corrente e non conferiscono un diritto automatico a ricevere indietro l'ammontare versato.
- La mancanza di liquidità del Fondo può rendere il credito dei beneficiari non ancora esigibile; gli accertamenti di fatto dei giudici di merito sullo stato di capacità finanziaria del Fondo, particolarmente se confermati in entrambi i gradi, sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
- La qualificazione dell'INPGI come mero gestore/delegato (obbligazione di facere) esclude in linea di principio che l'istituto risponda in proprio dei debiti del Fondo, salvo clausole convenzionali chiare e normative che dispongano il contrario.
- Il pagamento effettuato 'ante tempus' può essere non ripetibile ai sensi dell'art.1185 c.c. in certe condizioni, ma la sua efficacia dipende dal contesto contrattuale e da chi ha effettuato il pagamento: se la somma è stata versata a causa della struttura autonoma della provvista o per esigenze di esecuzione, va valutato caso per caso.
- In cause contro enti gestori di fondi contrattuali è essenziale esaminare la natura della fonte (legale vs negoziale), le clausole di autonomia patrimoniale e le regole di reintegro/garanzia previste dalla convenzione prima di valutare l'esigibilità del credito.
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