Cassazione Civile, Sentenza n. 25430/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la condanna dell'INPGI al pagamento dell'indennità c.d. "ex fissa" prevista dall'accordo sindacale dell'8.6.1994; deduceva che il Fondo fosse un fondo con accantonamento nominativo individuale (quindi esigibile la prestazione) e che la prestazione fosse un contratto a favore di terzo, dunque irrevocabile dopo l'accettazione del beneficiario. Contestava altresì che l'INPGI potesse essere esonerato dal pagamento per illiquidità del Fondo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Fondo è un soggetto autonomo di tipo mutualistico con contabilità separata e che il sistema è a ripartizione: la prestazione è una prestazione definita (equivalente a "sette mensilità" calcolate secondo art. 2121 c.c.) non collegata al valore dei contributi individuali. L'INPGI è gestore/delegato al pagamento (adiectus solutionis causa) e non debitore diretto delle obbligazioni del Fondo; pertanto la clausola che esonera l'INPGI dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza di disponibilità finanziaria è valida. La Corte ha inoltre ritenuto che l'INPGI avesse adempiuto ai doveri di vigilanza e di segnalazione dell'illiquidità ai soggetti tenuti al reintegro; ne consegue la non esigibilità della prestazione richiesta dal ricorrente.
Norme richiamate
Art. 27 CCNL per i dipendenti del settore giornalistico
Richiamato come fonte che rinvia all'accordo sindacale del 8.6.1994, origine della prestazione obbligatoria; la Corte lo usa per inquadrare la causa dell'obbligazione.
Convenzione e Regolamento dell'8.6.1994 (artt. 3, 4, 5, 6, 9)
"accantonamento (...) di un capitale" pari "a sette mensilità di retribuzione"; l'INPGI deve "sorvegliare che la liquidità del Fondo sia adeguata alle necessità"; "qualora ... la reintegrazione ... non avvenga ... il Fondo dovrà farsi carico del pagamento degli interessi, calcolati nella misura del 12% annuo"; "l'Istituto (...) esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria"; art.9: "con contabilità separata" e "le spese di amministrazione sono addebitate al Fondo".
La Convenzione/regolamento definiscono la prestazione come importo determinato (non rendimento dei contributi), disciplinano il finanziamento e attribuiscono al Fondo un patrimonio autonomo e all'INPGI funzioni di gestione e vigilanza. La norma prevede meccanismi di segnalazione/reintegro e prevede l'esonero dell'INPGI in caso di insufficiente disponibilità del Fondo, nonché l'obbligo del Fondo al pagamento degli interessi.
Richiamato per l'analogia con i fondi aziendali: tutela il patrimonio autonomo del fondo previdenziale impedendo che i creditori personali dell'INPGI soddisfino sul patrimonio del Fondo; supporta la qualificazione del Fondo come soggetto autonomo.
Richiamato come criterio per il calcolo della retribuzione su cui si basa la prestazione definita (le "sette mensilità").
Richiesto in relazione alla possibilità di liquidazione dei contributi versati: la norma limita tale liquidazione ai casi in cui i fondi siano formati con il contributo dei prestatori di lavoro; nella fattispecie la Convenzione prevede contributo a carico dei datori di lavoro, escludendo quindi la richiesta alternativa dell'iscritto all'ammontare dei contributi.
Richiamato dal ricorrente come presidio contro clausole che limitano responsabilità del debitore; la Corte ha ritenuto non applicabile il rilievo poiché l'INPGI non è debitore principale delle obbligazioni del Fondo.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la prestazione fosse un contratto a favore di terzo; la Corte ha escluso questa qualificazione, ritenendo che il Fondo sia il promittente e l'INPGI solo delegato alla prestazione.
Principi di interpretazione del negozio collettivo invocati: la Corte applica l'art.1363 c.c. (interpretazione integrata delle clausole) per leggere complessivamente le clausole contrattuali e giungere alla soluzione a ripartizione.
Rilevato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'accertamento di fatto sull'illiquidità e sugli adempimenti di vigilanza dell'INPGI non fosse contestabile in questa sede di legittimità se non nei limiti di legge.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Citato in relazione al deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero; non rilevante per la decisione sostanziale ma procedurale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale richiamata in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione.
Massime di principio
- Se una prestazione previdenziale è istituita da convenzione collettiva che definisce un Fondo con contabilità separata e una prestazione determinata (es. "sette mensilità"), ciò indica un sistema a ripartizione e non un accantonamento individuale a capitalizzazione: i benefici non sono direttamente commisurati ai contributi versati.
- Un ente gestore che agisce in forza di una convenzione come delegato al pagamento (adiectus solutionis causa) non assume necessariamente la responsabilità patrimoniale diretta per i debiti del Fondo: la verifica della natura giuridica del rapporto (delegato vs promittente) è decisiva.
- Clausole che prevedono l'esonero del gestore dall'obbligo di corrispondere prestazioni in assenza di disponibilità finanziaria del Fondo sono valide se il Fondo è autonomo e la clausola non configura una limitazione di responsabilità del debitore principale per dolo o colpa grave.
- Il gestore ha obblighi di vigilanza e di segnalazione ai soggetti tenuti al reintegro: se dimostra di aver adempiuto a tali doveri e sussiste reale illiquidità del Fondo, la pretesa dei singoli iscritti può essere respinta.
- Per contestare l'operato del Fondo o del gestore in giudizio civile è necessario disporre di prove della violazione dei doveri di vigilanza/gestione o di illiceità delle clausole; l'accertamento di fatto sulla insufficienza della provvista è valutabile restrittivamente in sede di legittimità.
- Prima di agire per ottenere il pagamento da un gestore/ente, accertare la natura (autonomia patrimoniale) del Fondo, i criteri di finanziamento e le clausole di reintegro/interessi e le eventuali previsioni che esonerano il gestore in caso di mancanza di disponibilità.
- La qualificazione della prestazione come contratto a favore di terzo non è automatica: va verificata la pattuizione contrattuale e chi è il promittente effettivo (Fondo vs gestore).
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