Cassazione Civile, Sentenza n. 25428/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva respinto l'opposizione della società a un avviso di addebito per mancato versamento dei contributi dovuti al Fondo TFR per i periodi gennaio-settembre 2007. Questione centrale: decorso della prescrizione delle somme richieste dall'INPS in relazione al termine di versamento identificato, secondo la normativa, nel mese successivo alla consegna, da parte del lavoratore, del modello TFR1; dedotte anche contestazioni relative all'imputazione dei pagamenti effettuati e a presunte irregolarità formali del titolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Villa S. Anna S.p.A., confermando la decisione della Corte d'appello di Catanzaro che aveva accolto il gravame dell'INPS e respinto l'opposizione. La Corte ha ritenuto che la prescrizione decorra dal mese successivo alla consegna del modello TFR1 e che incomba al debitore che eccepisce la prescrizione l'onere di provare la consegna e le date relative, fatti in genere nella sua sfera di controllo. I motivi di ricorso relativi all'imputazione dei pagamenti e alle irregolarità formali sono stati valutati come generici e infondati; anche ove sussistessero vizi formali, ciò non inciderebbe sul merito della pretesa sostanziale dell'INPS. Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente è condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 755-757
"Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo..." (comm. 756, secondo periodo)
Stabilisce l'obbligo di versamento mensile del contributo al Fondo TFR e individua, in combinato con il decreto ministeriale, il momento da cui far decorrere la prescrizione: il mese successivo alla consegna del modello TFR1 da parte del lavoratore.
Decreto ministeriale 30 gennaio 2007 (d.m. 30/01/2007), art.1 comma 4 e art.3 comma 1 lett. a)
"Il versamento del contributo dev'essere effettuato ... mensilmente, salvo conguaglio..."; "...a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1..."
Specifica le modalità di versamento e fissa il dies a quo della prescrizione per i lavoratori che optano per il mantenimento del TFR: il mese successivo alla consegna del modello TFR1, con possibili rivalutazioni per i mesi antecedenti l'effettivo versamento.
art. 2935 cod. civ.
Principio secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; applicato per identificare il momento da cui far decorrere la prescrizione del contributo dovuto al Fondo.
art. 2697 cod. civ.
Regola l'onere della prova: chi deduce fatti rilevanti (qui, la consegna del modello TFR1 e le relative date) deve provarli; la Corte ha ritenuto che tali fatti ricadono nella sfera di controllo del datore e pertanto spettasse alla società dimostrarli.
art. 2120 cod. civ.
Individua la misura del trattamento di fine rapporto che costituisce la base del contributo dovuto al Fondo; la legge n.296 rinvia a tale quota per determinare l'importo del contributo.
art. 360 cod. proc. civ.
Norma che delimita i motivi di cassazione: la Corte ha esaminato i motivi proposti ai sensi dell'art.360 e li ha ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiama il dovere del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni rilevanti: la Corte ha ritenuto che le censure di omessa pronuncia fossero infondate, poiché le questioni erano state esaminate e dichiarate generiche.
art. 385 cod. proc. civ.
Principio che le spese seguono la soccombenza; la ricorrente è condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Per i contributi al Fondo TFR la prescrizione decorre dal mese successivo alla consegna del modello TFR1 da parte del lavoratore: il dies a quo può quindi variare per ciascun lavoratore e per ciascun mese.
- Chi eccepisce la prescrizione deve provare i fatti che determinano l'inizio del termine prescrizionale (es. la data di consegna del modello TFR1); l'onere probatorio grava sul debitore quando i fatti sono nella sua sfera di controllo.
- Contestazioni generiche relative all'an o al quantum della pretesa dell'INPS, o asserzioni non documentate sull'imputazione dei pagamenti, non son sufficienti a fondare l'opposizione: servono allegazioni e prove specifiche.
- Irregolarità formali del titolo emesso dall'INPS non interrompono automaticamente il giudizio di merito; il giudice valuta comunque la fondatezza sostanziale del credito, salvo che il vizio formale abbia incidenza reale sul diritto sostanziale.
- Se la parte dichiara di aver effettuato pagamenti, deve dimostrare e documentare l'imputazione di tali pagamenti ai periodi contestati; mere affermazioni non mutano l'esito quando non comprovate.
- In procedure di opposizione a pretese contributive, la documentazione amministrativa e la prova delle consegne del modello TFR1 sono elementi decisivi per determinare termini di versamento e prescrizione.
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