Cassazione Civile, Ordinanza n. 35594/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di rimborso opposto dall'Amministrazione finanziaria alla domanda di restituzione dei versamenti dell'addizionale IRES c.d. "Robin tax" relativi agli anni d'imposta 2013 e 2014. La pretesa restitutoria era fondata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112/2008, ma con effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in G.U. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di rimborso in relazione ai "rapporti non esauriti"; 2) violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 30, comma 3, l. n. 87/1953, sostenendo che il giudice non avrebbe potuto applicare ai rapporti pendenti la norma dichiarata incostituzionale e che la Consulta non avrebbe potuto modulare temporalmente gli effetti della pronuncia per esigenze di bilancio; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 d.l. n. 112/2008, come interpretato/applicato, per contrasto con l'art. 24 Cost. Nella memoria ha anche prospettato ulteriori censure di costituzionalità, richiamando gli artt. 3 e 53 Cost.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia perché la sentenza di merito, rigettando integralmente l'appello e aderendo alla limitazione temporale fissata dalla sentenza n. 10/2015 della Corte costituzionale, aveva implicitamente respinto anche la domanda di rimborso per le annualità anteriori al giorno successivo alla pubblicazione della decisione costituzionale. Ha poi ritenuto inammissibili, e comunque infondati, il secondo e il terzo motivo: non è ammissibile in cassazione una diretta deduzione di violazione di norme costituzionali senza sollevare correttamente questione di legittimità costituzionale della norma applicata; inoltre, il ricorso finiva sostanzialmente per censurare la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, contro cui non è ammessa impugnazione. La Corte ha ribadito che la pronuncia costituzionale ha efficacia erga omnes, che la limitazione temporale degli effetti è vincolante per i giudici di merito e che il rimborso spetta solo per i versamenti successivi alla data indicata dalla Consulta. Le ulteriori questioni di costituzionalità sono state reputate manifestamente infondate anche per genericità e per il fatto che la Corte costituzionale aveva già operato il necessario bilanciamento tra valori costituzionali, inclusi equilibrio di bilancio, solidarietà e tutela dell'eguaglianza.
Norme richiamate
La Corte esclude la sussistenza dell'omessa pronuncia quando la decisione di merito, rigettando integralmente la pretesa, contiene un rigetto implicito della domanda incompatibile con la soluzione adottata.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che il ricorso non può risolversi nella censura diretta di una pronuncia della Corte costituzionale o nella deduzione immediata di violazioni costituzionali.
art. 136 Cost.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale fa cessare l'efficacia della norma, con efficacia erga omnes; tuttavia la Corte costituzionale può modulare temporalmente gli effetti della propria decisione, e tale modulazione è vincolante per i giudici comuni.
art. 137, comma 3, Cost.
"Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione"
Il ricorso che, anche solo sostanzialmente, mira a contestare la decisione della Corte costituzionale è inammissibile perché si risolve in un'impugnazione vietata.
art. 30, comma 3, l. n. 87/1953
Richiamato come norma che disciplina gli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale; la Corte ne ribadisce la coerenza con la modulazione temporale operata dalla Consulta nel caso concreto.
art. 24 Cost.
La Corte reputa manifestamente infondata la censura, perché il mancato rimborso per i periodi anteriori non deriva da una compressione del diritto di difesa, ma dalla mancata retroattività della dichiarazione di illegittimità costituzionale.
art. 36 Cost.
La censura è trattata insieme alle altre questioni costituzionali, ma non supera il vincolo derivante dalla sentenza della Corte costituzionale che ha limitato gli effetti della declaratoria.
art. 81 Cost.
È il parametro bilanciato dalla Corte costituzionale con gli altri valori costituzionali per giustificare la limitazione temporale degli effetti della declaratoria di illegittimità.
art. 3 Cost.
Richiamato nelle ulteriori questioni di legittimità, ma la Corte osserva che la soluzione della Consulta evita anche irragionevoli disparità di trattamento tra contribuenti del medesimo settore.
art. 53 Cost.
Richiamato nelle ulteriori questioni di legittimità; la Corte ribadisce che il bilanciamento già compiuto dalla Consulta tiene conto anche dei principi di capacità contributiva ed eguaglianza tributaria.
art. 117 Cost.
Evocato con riferimento agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale, già considerati dalla Corte costituzionale nel modulare gli effetti della propria pronuncia.
art. 11 Cost.
Richiamato nel ragionamento sul bilanciamento effettuato dalla Corte costituzionale anche in relazione ai vincoli europei.
d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 81, commi 16-18
La disposizione che istituiva l'addizionale IRES è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 10/2015, ma solo con effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
l. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1
Norma di conversione del decreto-legge che ha mantenuto la disciplina censurata dalla Corte costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, quale conseguenza processuale del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura che, pur formalmente rivolta contro la sentenza di merito, si risolva sostanzialmente nell'impugnazione della decisione della Corte costituzionale, poiché contro le sentenze del giudice delle leggi non è consentita impugnazione.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale può essere temporalmente modulata dalla Corte costituzionale; quando la pronuncia limita espressamente gli effetti al futuro, i giudici comuni devono attenersi a tale delimitazione e non possono estenderne retroattivamente gli effetti.
- Il rigetto integrale di una domanda incompatibile con una certa pretesa comporta un rigetto implicito di quest'ultima, escludendo il vizio di omessa pronuncia.
- La deduzione di violazione di norme costituzionali in cassazione non può essere proposta come censura diretta della Costituzione in sé, ma deve confrontarsi con la norma di legge applicata e, se del caso, essere veicolata tramite corretta questione di legittimità costituzionale.
- La limitazione temporale degli effetti di una declaratoria di illegittimità costituzionale può essere giustificata dal necessario bilanciamento tra principi costituzionali, in particolare tra tutela del contribuente, equilibrio di bilancio, solidarietà, eguaglianza e capacità contributiva.
- In materia tributaria, il diritto al rimborso conseguente alla declaratoria di illegittimità di un prelievo spetta solo nei limiti temporali fissati dalla sentenza costituzionale che ha eliminato la norma, non per annualità anteriori quando la Consulta abbia espressamente escluso l'efficacia retroattiva.
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